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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 26041/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eie te le co usioni scritte delF?..G-P.

ASQUA_..E 5-K-RAO D'AQUINO, che ha chiesg 'ararsi la inammissibitità-del ricors e 11-13661-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 23 febbraio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599b1s cod. proc. pen., confermava la sentenza emessa dal tribunale in sede, in data 24 febbraio 2021, riducendo la pena inflta ai ricorrenti nei termini indicati nell'accordo.

1.1. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599b1s e 129 cod. proc. pen.,, nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;

2. Tutti i ricorsi sono inammissibili.

2.1. Le impugnazioni proposte devono essere trattate ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen..

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599b1s cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102).

Alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame, attenendo i motivi dedotti alla responsabilità degli imputati accertata nel merito e ai profili motivazionali dell'impugnata sentenza.

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eie te le co usioni scritte delF?..G-P. ASQUA_..E 5-K-RAO D'AQUINO, che ha chiesg 'ararsi la inammissibitità-del ricors e 11-13661-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 23 febbraio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599b1s cod. proc. pen., confermava la sentenza emessa dal tribunale in sede, in data 24 febbraio 2021, riducendo la pena inflta ai ricorrenti nei termini indicati nell'accordo. 1.1. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599b1s e 129 cod. proc. pen.,, nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; 2. Tutti i ricorsi sono inammissibili. 2.1. Le impugnazioni proposte devono essere trattate ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen.. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599b1s cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102). Alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame, attenendo i motivi dedotti alla responsabilità degli imputati accertata nel merito e ai profili motivazionali dell'impugnata sentenza. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.
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