CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 42021/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina n.565/2019, pubblicata in data 9 luglio 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo le intimate svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. 124/2021 RG 2148-2020 Così deciso in Roma il "il novembre 2021. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola CORTE C.:ASS. .!(-)NE ;e H .• DEPO.Hi...',1:0 ;N CAuRIA Roma