CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22422/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giuste procure speciali in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 16 -controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Catania n. 2547 /20 19 , pubblicata in data19 novembre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, oggi A.M.T., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali componenti del consiglio di amministrazione della azienda municipalizzata, convennero in giudizio la RAI- [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], quale direttore responsabile della testata RAI 2, e [OSCURATO:PERSONA], giornalista della testata RAI 2, per sentire accertare il carattere diffamatorio del servizio televisivo andato in onda su Rai 2 in data 9 aprile 2010, all’interno della trasmissione televisiva “l’[OSCURATO:PERSONA]”, deducendo che era stata fornita una rappresentazione denigratoria della gestione dell’azienda municipalizzata, con l’accusa di avere falsificato il bilancio al fine di ottenere un maggiore rimborso dalla Regione Sicilia. Si costituirono la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per essere responsabile dei programmi televisivi serali [OSCURATO:PERSONA]; entrambi i convenuti contestarono la domanda degli attori, evidenziando che il servizio televisivo non aveva travalicato i limiti previsti per l’esercizio del diritto di cronaca. Autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], all’esito della escussione di testi, il Tribunale di Catania dichiarò il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e condannò la Rai, in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni in favore di AMT, G iuseppe Torrisi e [OSCURATO:PERSONA] , rigettando la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Proposto appello principale dalla RAI, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ed appello incidentale, in punto di spese, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, la Corte d’appello di Catania, accogliendo il primo, ha rigettato le originarie domande proposte dalla A.M.T., da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], revocando le statuizioni di condanna al risarcimento dei danni, rilevando che le fonti informative da cui muoveva l’inchiesta giornalistica erano oggettive ed accreditate, ed ha dichiarato assorbito l’appello incidentale. 3. Avverso la suddetta decisione ricorrono per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base diotto motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato istanza con la quale chiedono di essere autorizzati a depositare il Dvdcontenente la registrazione del servizio televisivo, allegato al fascicolo di primo grado. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al deposito del Dvd contenente la registrazione del servizio televisivo oggetto di causa, formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto— in disparte qual siasi altro rilievo di carattere processuale —ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., il documento avrebbe dovuto essere prodotto unitamente al controricorso. 2. Con il primo motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione apparente, i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui, dopo avere riconosciuto che ‹‹negli anni 2008 e 2009 i veicoli che complessivamente avevano superato la revisione erano, rispettivamente, 309 e 304›› (pag. 12), aveva escluso che il giornalista, nell’affermare ‹‹ Eccoli qua i 400 mezzi dell’Amt distrutti e abbandonati davanti all’officina››, a vesse violatoil canone della veridicità. Sostengono che, poiché ai tempi del servizio televisivo l’Azienda municipalizzata disponeva complessivamente di circa quattrocento autobus, era contraddittorio affermare, da un lato, che dai documenti acquisiti risultava che i veicoli che, negli anni 2008 e 2009, avevano superato la revisione fossero 309 e 304 e, dall’altro, che gli autobus distrutti ed abbandonati fossero quattrocento; la Corte d’appello non aveva, inoltre,spiegato le ragioni per cui l’affermazione contenuta nel servizio (‹‹Eccoli qua i 400 mezzi dell’Amt distrutti ed abbandonati davanti all’officina››) fosse conforme al criterio della verità. 3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione perplessa. I ricorrenti evidenziano che,nel servizio , si afferma va ‹‹ gli operai dell’Amt fanno la cosiddetta manutenzione ordinaria ma solo su una novantina di autobus, per gli altri non sono stati formati››, senza indicare la fonte di tale informazione, ed assumono che l’affermazione sarebbe smentita dalla documentazione prodotta in giudizio. Contestano, pertanto, alla Corte territoriale di avere ritenutoveritiero tale dato, del tutto privo di riscontro, ritenendolo più attendibile rispetto a quanto emergeva dai documenti acquisiti agli atti del giudizio. 4. Con il terzo motivo, rubricato: falsa applic azione – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ – dell’art. 2729 cod. civ., i ricorrenti assumono che il passaggio del servizio maggiormente lesivo della loro reputazione era quello in cui si insinua va che i vertici aziendali, al fine di ottenere i contributi, avrebbero dolosamente alterato il dato dei chilometri di percorrenza degli automezzi ; contestano il ragionamento presuntivo seguito dalla Corte territoriale che avrebbe desunto la falsità dei dati dichiarat i in bilancio non da un fatto noto, ma da due fatti presunti, e precisamente dal fatto che il numero degli autobus idonei alla circolazione fosse inferiore rispetto a quello dichiarato e dall’ulteriore fatto che la percorrenza chilometrica dichiarata (anche ai fini del contributo regionale) fosse stata calcolata ‹‹in base al numero formale degli autobus indicati in bilancio››. Precisano, al riguardo, che tutti i testi escussi hanno escluso che i dati fossero stati alterat i o che fosse stato dichiarato alla Regione un dato diversodi quello reale. 5. Con il quarto motivo,prospettando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 51 cod. penale e dell’art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, i ricorrenti assumono che la decisione impugnata, facendo riferimento al cd. giornalismo di inchiesta, avrebbe valutato in maniera più attenuata il requisito della verità putativa della notizia e sottolineano che ogni distinzione tra giornalismo e giornalismo di inchiesta è del tutto sconosciuta e non ha fondamento, dato che la legge pone ai giornalisti quale obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti che deve essere ricercata con la maggiore accuratezza possibile. 6. Con il quinto motivo, denunciando la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2043 cod. civ., dell’art. 51 cod. pen. e dell’art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, i ricorrenti lamentano che i giudici di appello avrebbero e rrato nel ritenere che il servizio televisivo rispettasse il principio della verità putativa, in quanto il contenuto sarebbe contraddetto dalle stesse fonti dalle qualiil giornalista avrebbe attinto le informazioni . Evidenziano che, sebbene fosse vero che l’Amt nel 2008 ave va sostenuto un costo di 1,2 milioni di euro per l’appalto della manutenzione degli autobus, era tuttavia falso che avesse speso 1,6 milioni di euro per ‹‹lavare e ingrassare vetri e ruote››, dato che per il servizio di pulizia degli autobus – e quindi non soltanto per il lavaggio di vetri e ruote -risultava un costo di euro 486.779,00, oltre ad un costo di euro 1.691.532 per materiali di ricambio. Sostengono che l’errore commesso dal giornalista era stato indotto da una superficiale lettura della nota del 16 dicembre 2009 del Presidente della III Commissione consiliare del Comune di Catania, nella quale si faceva riferimento ad un costo di euro 1.600.000 per servizi di riparazione, manutenzione, lavaggio e ingrassaggio della N.U., che riguardava non gli autobus dell’Amt, ma ‹‹gli automezzi e i mezzi della N.U.››, cioè della nettezza urbana, e che comprendeva anche i servizi di riparazione e manutenzione. Costituiva, inoltre, affermazione falsa, proseguono i ricorrenti, che il bilancio dell’Amt fosse ‹‹in attivo di due milioni di euro››, trattandosi di affermazione smentita dalle delibere del Consiglio comunale aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio dell’Amt degli anni 2006, 2007 e 2008, dalle quali risultavano consistenti perdite di esercizio; parimenti falso era che l’Amt sostenesse per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario degli operai addetti alla manutenzione degli autobus un costo di euro 19.000 al mese, pari a circa euro 228.000,00 all’anno, dato che dal bilancio consuntivo del 2008 risultava che il costo annuale del lavoro straordinario degli addetti all’officina era stato pari ad euro 99.722,00, ossia pari ad euro 8.310,00 al mese. Neppure trovava riscontro nelle fonti richiamate –il bilancio del 2008 e la nota del Presidente della III Commissione consiliare – il numero degli autobus (solo ‹‹una novantina››) per i quali la manutenzione era curata dagli operai dell’Azienda. 7. Con il sesto motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento alla fattispecie di cui al combinato disposto dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 51 cod. pen., i ricorrenti censurano la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto che fosse a loro carico l’onere di dimostrare ‹‹ la falsità della notizia relativa alla divergenza tra percorrenza chilometrica dichiarata e percorrenza chilometrica erogata›› e sottolineano che grava sul soggetto che invoca la scriminante del diritto di cronaca l’onere di dimostrare la verità, anche solo putativa, della notizia, in difetto della quale la condotta deveritenersi illecita. 8. Con il settimo motivo, rubricato: violazione – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 651 cod. proc. civ. , con specifico riferimento alla domanda risarcitoria avanzata dal Sanfilippo e dal Torrisi nei confronti del Romano, i ricorrenti fanno rilevare che il Tribunalepenale di Cata nia, con sentenza n. 3866/15, depositata il 6 ottobre 2015, passata in giudicato, aveva condannato il Romano, quale autore del servizio, per il reato di diffamazione e che tale sentenza, ai sensi del richiamato art. 651 cod. proc. pen., vincolava il giudizio civile per quanto concerneva i profili dell’accertamento del fatto e della sua riconducibilità sul piano oggettivo alla fattispecie della diffamazione. 9. Con l’ottavo motivo – rubricato: ‹‹ carenza di giurisdizione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. per vizio di costituzione del collegio giudicante o, in subordine, nullità della sentenza ex art. 158 cod. proc. civ. per vizio di costituzione del collegio giudicante in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.›› – i ricorrenti denunciano che la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto il Collegio era composto anche da un giudice onorario. 10. L’ottavo motivo, che deve essere esaminato con precedenza per ragioni di ordine logico, è infondato. Questa Corte, con due distinte ordinanze del9 dicembre 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1, 65, commi 1, e 4, 66, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, e 72, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni nella l . n. 98 del 2013, in riferimento all'art. 106, secondo comma, della Costituzione e agli artt. 102, primo comma, e 106, primo comma, Cost., nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi delle sezioni della corte d'appello. Con la sentenza n. 41 del 2021, la Corte costituzionale, pur dichiarando incostituzionali le predette norme, ha stabilito che le corti d'appello potranno, tuttavia, continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l'arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali. Fino ad allora, la «temporanea tollerabilità costituzionale» dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili. 11. Anche il settimo motivo è infondato. I ricorrenti sostengono di avere depositat o nel giudizio di primo grado (all’udienza del 1° marzo 2016) la sentenza del Tribunale penale di Catania n. 3866/15, ma, pur essendo stata eccepita la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, le parti ricorrenti non hanno assolto l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attestante che la pronuncia non sia stata oggetto di impugnazione ( Cass., s ez. 6 - 1, 01/03/2018, n. 4803) , cosicché la sentenza penale in vocata non può spiegare effetti nel presente giudizio. 12. Il primo motivo è infondato. Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la motivazione meramente apparente — che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante — sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di chiarire su quali prove il giudice ha fondato il proprio convincimento e di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione assunta. E' stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., s ez. U , 03/11/2016, n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., sez. 6 - 1, 07/04/ 2017, n. 9105) , oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum ( Cass. , sez. 3, 18/09/2009 n. 20112; Cass., sez. L, 17/08/2020, n. 17196). Tali gravi anomalie argomentative non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata, della quale è agevole ricostruire l’iter logico seguito che ha condotto al rigetto dell'appello, avendo i giudici di merito, con specifico riguardo all’affermazione oggetto di censura con il presente motivo (‹‹Eccoli qua i 400 mezzi dell’Amt distrutti ed abbandonati davanti all’officina ›› ), spiegato che la frase, pronunciata a conclusione dell’intervista, aveva la finalità di sintetizzare ‹‹la distanza registrata tra la dotazione formale degli autobus iscritti in bilancio dall’AMT e l’effettivo stato di efficienza del parco autobus, atteso che i diversi mezzi sono stati rinvenuti e ripresi dalla telecamera mentre si trovavano parcheggiati in condizioni di visibile abbandono››. È, infatti, da escludere che possa assumere rilievo, come sembra prospettare parte ricorrente, il mero contrasto tra il numero complessivo di autobus di cui l’AMT disponeva, risultanti dal bilancio , e il numero di quelli ‹‹distrutti ed abbandonati››, in quanto nella motivazione della sentenza si puntualizza in modo chiaro che il filmato evidenziava numerosi mezzi vetusti, alcuni dei quali in attesa di essere rottamati, come peraltro confermato anche dal teste escusso [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato in un centinaio i mezzi destinati alla rottamazione, in tal modo ponendo in evidenza che la frase pronunciata dal giornalista non era tanto volta ad individuare il numero dei mezzi effettivamente destinati alla rottamazione, quanto piuttosto a sottolineare che l’AMT disponeva di un parco di automezzi inadeguato a fornire ai cittadini un servizio di trasporto pubblico efficiente. Pertanto, la Corte territoriale, all’esito di una valutazione di merito, ha, del tutto correttamente, ritenuto che la dichiarazione oggetto di contestazione non potesse ritenersi falsa e, dunque, diffamatoria. 13. Parimenti infondato è il secondo mezzo di ricorso. Non è ravvisabile la dedotta nullità della sentenza per ‹‹motivazione perplessa››, in quanto la Corte di appello ha puntualizzato che, pur considerando inesatto il numero degli autobus manutenuti dal personale interno, indicato dal dipendente dell’Amt intervistato, l’eventuale errore numerico non avrebbe potuto in ogni caso inficiare la veridicità sostanziale del servizio giornalistico, che aveva messo in evidenza il fatto oggettivo che, ‹‹a fronte di un numero considerevole di 160 addetti alla manutenzione del parco autobus, l’attività manutentiva veniva prestata in favore di un numero oggettivamente limitato di autobus circolanti che, oltretutto, non era coincidente con i 404 autobus indicati in bilancio, senza considerare poi che dal suddetto numero andavano pure decurtati i 78 veicoli affidati in manutenzione full service››. E ciò anche in ragione dell’inattendibilità dei dati emergenti dalla produzione documentale dell’AMT (documento n. 6 contenente l’elenco degli autobus affidati alla manutenzione interna ed esterna ed il numero dei chilometri complessivamente percorsi), che non facevano chiarezza sul numero effettivo di autobus circolanti e soggetti alla manutenzione interna ordinaria e straordinaria, risultando discordanti gli stessi dati forniti dall’Azienda municipalizzata e dagli altri appellati. L’apprezzamento svolto dalla Corte territoriale, in esito all’esame della documentazione acquisita e delle risultanze istruttorie, si sottrae dunque sia al vizio di motivazione apparente, sia a quello di ‹‹motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile››, nel senso indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, posto che il percorso motivazionale che sorregge la decisione non si pone al di sotto del ‹‹minimo costituzionale›› ed estrinseca le ragioni che sono alla base del risultato enunciato. 14. Il terzo motivo di ricorso non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che (Cass., sez. U, n. 17 85/2018) la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. suppone un'attiv ità argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti (in senso conforme, Cass., sez. L, 05/08/2021, n. 22366; Cass., sez. 2, 21/03/2022, n. 9054). Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., sez. U, n. 8053 e n. 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria. Nella specie, l’illustrazione del motivo non è idonea a denunciare la falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., nei termini su indicati, ma si risolve soltanto nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie, peraltro richiamate in violazione del principio dell’autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc.civ., così che la doglianza non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. 15. Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti contestano il riferimento operato dalla Corte d’appello al cd. ‹‹ giornalismo di inchiesta››, è inammissibile. Anche se la Corte territoriale afferma che l’informazione svolta con il servizio giornalistico de quo rientra nell’inchiesta giornalistica, per la quale ‹‹i limiti all’esercizio del diritto di cronaca/critica devono avere un diverso e più ristretto ambito di applicazione››, la decisione qui impugnata, nel sindacare il carattere diffamatorio del servizio non ha fatto applicazione di criteri meno rigorosi di valutazione della verità della notizia, ma ha anzi sottolineato che le fonti informative da cui muove l’inchiesta, costituite dal bilancio consuntivo 2008, redatto dall’AMT, e dagli atti della terza commissione consiliare permanente del Comune di Catania, sono oggettive ed accreditate, e che le informazioni ricavate da tali fonti sono state divulgate fedelmente.Ciò che esclude che la decisione gravata abbia scrutinato il rispetto del principio della verità della notizia nel servizio giornalistico in esame discostandosi dai criteri dettati dalle norme evocate in rubrica. 16. Parimenti inammissibile è il quinto motivo. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui ‹‹in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, con specifico riguardo al diritto di cronaca, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione››(Cass. sez. 3, 09/06/2022, n. 18631) . La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e scevra da vizi logici, ha ritenuto rispettato il criterio della verità in ordine a tutte le affermazioni rese dal giornalista nel servizio televisivo. In particolare, esaminandole distintamente, ha accertato che l’espressione ‹‹Ebbene sì, ogni anno l’AMT spende 1,2 milioni di euro per far riparare gli autobus ad una ditta esterna e 1,6 milioni di euro per lavare e ingrassare ruote e vetri››, oltre a trovare riscontro ne lla documentazione attestante le spese, è stata divulgata previa verifica dei dati provenienti da fonti informative accreditate e previo sopralluogo presso i locali officina dell’AMT, dove sono stati rinvenuti diversi autobus in disuso, che lo stesso personale dell’Azienda ha riferito essere mezzi destinati alla rottamazione, ed ha esclu so al contempo che la scelta dell’azienda, rispondente a ragioni di razionalità della spesa, di affidare la manutenzione a terzi potesse rendere non rispondente al vero la notizia che l’AMT aveva concesso in appalto ad una ditta esterna il servizio di manutenzione di parte del parco automezzi. I giudici d’appello hanno parimenti ritenuto confermata dalla documentazione anche la notizia riguardante il pagamento di lavoro straordinario a l personale addetto alla manutenzione interna , precisando che la circostanza che lo straordinario nel 2008 fosse stato contenuto nell’importo di euro 99.722,00 non escludeva, ma anzi confermava, la verità della notizia, ossi a il ricorso al lavoro straordinario. Quanto al numero degli autobus (solo ‹‹una novantina››) per i quali la manutenzione era curata dagli operai dell’Azienda, è stato chiarito che ‹‹l’eventuale errore numerico›› non poteva inficiare la veridicità sostanziale della notizia secondo la quale, pur a fronte di un numero considerevole di dipendenti addetti alla manutenzione dei mezzi, l’attività di manutenzione veniva poi in concreto prestata in favore di un numero molto limitato di autobus circolanti. A siffatto accertamento svolto dai giudici di appello i ricorrenti contrappongono una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, cosicché le censure rivolte alla sentenza impugnata si sostanziano nella riproposizione di questioni già sottoposte ai giudici di merito e da questi disattese, con il solo fine di sollecitare un riesame, da parte di questa Corte di legittimità, della valutazione della verità della notizia e dell’esistenza o meno del diritto di cronaca, accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede se sorretto, come nel caso di specie, da argomentata motivazione. Non può, al riguardo, non ribadirsi che il controllo affidato alla Corte di legittimità è circoscritto alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento come nel caso specifico al diritto di critica, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie narrate, nonché al sindacato di congruità della motivazione, restando estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazioni (Cass., sez. 3, 28/02/2019, n. 5811), non potendo questa Corte sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento (Cass., sez. 3, 30/08/2019, n. 21855;Cass., sez. 3, 14/03/2018, n. 6133; Cass., sez. 3, 09/06/2022, n. 18631). 17. Va pure esclusa la violazione dell’art. 2697 cod. civ., denunciata con il sesto motivo, con cui i ricorrenti assumono che il giudice d’appello avrebbe, in violazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova, posto a loro carico l’onere di dimostrare la falsità della notizia relativa alla divergenza tra la percorrenza chilometrica dichiarata e quella erogata. In realtà, dalla lettura del passo della sentenza oggetto di censura (pag. 16) si evince come la Corte di merito, dopo avere illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto provate le circostanze relative alle divergenze evidenziate, abbia afferma to che gli appellati, odierni ricorrenti, non avevano dimostrato la falsità della notizia, intendendo in tal modo porre in rilievo che gli stessi non avevanoofferto prove di segno contrario idonee a superare i fatti provati e ad inficiare la veridicità delle notizie divulgate con il servizio televisivo. Non risulta pertanto violato, da parte della Corte territoriale, il principio che pone a carico del soggetto che invoca la scriminante del diritto di cronaca l’onere di dimostrare la correttezza della propria condotta. 18. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in