CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 34786/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza del 5 febbraio 2026, con la quale la Corte di appello di Salerno –concedendo il beneficio della sospensione condizionale – ha confermato lasentenza di primo grado, con cui l’imputata era stata condannata, per il reato dicui all’art. 137 del d.lgs. n. 152 del 2006, per uno scarico abusivo di effluentizootecnici e rifiuti speciali non pericolosi;che, con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione inrelazione alla responsabilità penale, perché la stessa non sarebbe emersadall’istruttoria, mentre non sarebbero state considerate, perché ritenuteerroneamente generiche, le doglianze proposte in appello;che, con un secondo motivo, si lamenta la mancata applicazione dell’art.131-bis cod. pen.Considerato che i motivi appaiono generici, perché non sorretti da alcunaargomentazione e del tutto sganciati da una critica alla motivazione dellasentenza impugnata, anche relativamente all’inammissibilità dei motivi diappello, affermata dalla Corte territoriale;che, in ogni caso, la responsabilità penale è stata correttamente desuntadagli esiti del sopralluogo svolto dai carabinieri, in cui si è accertato chel’imputata aveva la gestione di fatto dell’azienda agricola, mentre l’applicazionedell’art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa per le modalità della condotta e, inparticolare, per l’entità dello sversamento e la quantità dei rifiuti, con connessorischio ambientale;che la Corte di appello ha ben evidenziato, come anche i motivi di appellofossero privi di specificità, senza che la difesa abbia concretamente opposto atale conclusione una qualche argomentazione in sede di ricorso per cassazione.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]