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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 marzo 2020

Cassazione n. 16996/2026

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ele Miraglia e [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controProvincia di Salerno, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tedesco,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 324/2020depositata il 19.3.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno proponeva opposizione avverso il decretoingiuntivo n.144/2011, con cui era stata condannata dal Tribunale di SalaConsilina al pagamento dei compensi maturati da [OSCURATO:PERSONA] (euro11.469,50 oltre accessori) per l’opera professionale prestata in favoredell’Ente, in qualità di soprano, in occasione di tre concerti, sostenendoche non aveva mai concluso alcun contratto con la Romano e che in ognicaso mancava la previsione di bilancio e la copertura della spesa.Costituitasi tardivamente, l’opposta deduceva il difetto di ius postulandi incapo al difensore dell’opponente per mancanza della procura ad litem,riaffermava l'esistenza del contratto d'opera e spiegava in subordine, invia riconvenzionale, azione di ingiustificato arricchimento.Con la sentenza n. 252/2013, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieval’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo impugnato perché ritenevanon provato l'incarico pur avendo espletato verosimilmente la prestazionela soprano il 26, 27 e 28.12.2008, dichiarava inammissibile lariconvenzionale di ingiustificato arricchimento in quanto domanda nuovanon proposta in fase monitoria e condannava la Romano alle speseprocessuali.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso il predetto provvedimento.Nella resistenza dell’Amministrazione, con la sentenza n. 324/2020 del5/19.3.2020, la Corte d’appello di Salerno respingeva il gravame.In specie, il giudice di secondo grado affermava la validità della procuraconferita all’avvocato dell’Ente in calce alla copia notificata del decretoingiuntivo opposto, ancorché priva di data certa, poiché depositata all’attodella costituzione in giudizio della parte opponente, e dunque,necessariamente rilasciata anteriormente a quel momento; statuiva,altresì, l’irrilevanza della lamentata illeggibilità della sottoscrizione delsoggetto conferente il mandato, essendo indicato nell'epigrafe dell'atto diopposizione che a rilasciarla era stato il Presidente della Provincia diNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026Salerno, [OSCURATO:PERSONA], il cui nome era perfettamente noto allacontroparte, che addirittura ne aveva chiesta la condanna personale, edessendo menzionata anche la determina dirigenziale n.953 del 15.7.2011,relativa al conferimento dell'incarico al legale, richiamata nella procura, inmaniera tale che non permaneva alcun dubbio sull'identificazione delsoggetto che aveva conferito il mandato ad litem nei confronti del quale ladifesa della Romano avrebbe potuto effettuare la verifica dei poteri.Infine, la Corte distrettuale dichiarava inammissibile la domandariconvenzionale di arricchimento ingiustificato, ravvisandovi una mutatiolibelli rispetto alla domanda articolata dalla professionista con il ricorso perdecreto ingiuntivo, non giustificata da domande o eccezioni in sensostretto della parte opponente, o comunque un'emendatio libelli nonconsentita perché proposta nel giudizio di opposizione il 10.1.2012 perl'udienza di prima comparizione indicata in citazione dell'11.2.2012, equindi tardivamente.Quanto alle prove testimoniali articolate, la Corte distrettuale osservavache già si era pronunciata sulla loro tardività, dal momento che la lororichiesta non era stata reiterata all'udienza di precisazione delleconclusioni del giudizio di primo grado per cui dovevano intendersirinunciate, ed aggiungeva che i nominativi dei testi Corio e Giordano nonerano stati affatto indicati in primo grado e che la prova non risultavaarticolata su capitoli specifici.3.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato atre motivi.[OSCURATO:PERSONA] di Salerno ha resistito con controricorso.La parte controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, nn.3) e 5), la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degliarticoli 82-83 e 165 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbeNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026erroneamente riconosciuto la validità della procura alle liti, ancorchésprovvista di data certa e firma leggibile del Presidente della Provincia diSalerno, e benché depositata tardivamente all’udienza di primacomparizione e non, invece, all’atto di iscrizione a ruolo dell’opposizione adecreto ingiuntivo.1.1.

Il motivo è inammissibile, anzitutto perché prospetta per la primavolta l'argomento che la procura conferita dal Presidente della Provincia diSalerno, [OSCURATO:PERSONA], in calce alla copia notificata del decretoingiuntivo opposto, sarebbe stata prodotta dopo la costituzione nelgiudizio di primo grado della Provincia di Salerno, mentre in realtà, comericonosciuto dai giudici di primo e di secondo grado, tale copia del decretoingiuntivo, con la procura in calce, risultava menzionata nell'indice delfascicolo di parte opponente depositato in sede di costituzione eregolarmente vistato dal cancelliere.

A seguito delle contestazionidell'opposta sul difetto di procura della controparte, era stata esibita daldifensore della Provincia di Salerno, all'udienza di prima comparizione delgiudizio di primo grado, la copia notificata del decreto ingiuntivo con laprocura in calce per l'opposizione, solo per chiarire la sede specifica dellaprocura medesima, non menzionata autonomamente nell'indice delfascicolo (che al numero 3 indicava invece il decreto ingiuntivo in calce alquale era la procura ad litem).Nei precedenti gradi, del resto, le contestazioni della Romano avevanoriguardato solo la mancanza di data e luogo di rilascio della procura perl'opposizione e l'illeggibilità della sottoscrizione del Presidente dellaProvincia, a riprova del fatto che la procura era già materialmentepresente nel fascicolo di parte opponente al momento della suacostituzione.Il motivo è poi inammissibile perché si limita, per il resto, a riproporre lecontestazioni relative alla mancanza di data certa e di firma leggibile delPresidente della Provincia di Salerno, senza minimamente contrastare leNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026argomentazioni contrarie addotte sul punto dall'impugnata sentenza,pienamente conformi all'orientamento consolidato di questa Corte.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 99c.p.c. in rapporto all’art. 132, n. 4) c.p.c. e 167 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado dopo avere qualificato la domanda diingiustificato arricchimento non più come mutatio libelli, come aveva fattoil giudice di primo grado, ma come mera emendatio libelli dell’originariadomanda contrattuale, avrebbe erroneamente ritenuto non osservato iltermine di venti giorni precedenti alla prima udienza ai fini della suaproposizione, laddove invece per la precisazione e/o modificazione delladomanda il termine preclusivo è quello dell'art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c.,che era scaduto dopo la proposizione della domanda di ingiustificatoarricchimento e non prima della stessa.2.1.

Il motivo non è fondato.Si deve rilevare, innanzitutto, che la Corte distrettuale ha ritenuto da unlato che la domanda di ingiustificato arricchimento potesse essereproposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo comereconventio reconventionis rispetto a domande ed eccezioni in sensostretto della parte opponente, e dall'altro che comunque, nell'ipotesi in cuiquella domanda potesse farsi rientrare anche nei confini di un'emendatiolibelli e non di una mutatio libelli, dovesse considerarsi inammissibile pertardività, in quanto la costituzione della Romano nel giudizio diopposizione con la proposizione di tale domanda subordinata alternativaera avvenuta il 10.1.2012 per l'udienza di prima comparizione indicata incitazione dell'11.1.2012.Ciò premesso, si rileva che, secondo la prevalente giurisprudenza diquesta Corte, la domanda conseguenziale, che da sempre è stata ritenutaproponibile dalla parte opposta nel giudizio di opposizione (Cass. n.5415/2019), poteva essere formulata in risposta non solo ad unaNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026domanda riconvenzionale, o ad un'eccezione in senso stretto, ma anchead un atteggiamento di mera difesa del convenuto (Cass. n.9633/2022;Cass. n. 29574/2020; Cass. n.17708/2013).

Per cui, avendo la [OSCURATO:PERSONA] negato nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sia ilconferimento dell'incarico alla soprano, sia l'esistenza della previsionedella spesa in bilancio e della copertura finanziaria, determinanti secondola normativa vigente all'epoca dell'incarico (1989) la nullità dello stesso(vedi per la forma gli articoli 16 e 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2240), benpoteva la Romano avanzare nella comparsa di costituzione la domandasubordinata di ingiustificato arricchimento, allo scopo di sopperire aldifetto di validità del contratto d'opera con l'ente pubblico ed allaconseguente impossibilità di pretendere l'adempimento contrattuale,sempre che la costituzione fosse tempestiva e fosse ravvisato ilpresupposto della sussidiarietà dell'art. 2042 c.c..Le Sezioni Unite di questa Corte, dopo la sentenza n. 12310/2015, hannoavuto modo di pronunciarsi sulla questione qui in esame con duesuccessive decisioni.Con la sentenza 13 settembre 2018, n 22404, esse hanno stabilito che nelprocesso introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale èammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimentoformulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183,comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanzialededotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa perincompatibilità a quella originariamente proposta.Con la più recente sentenza 15 ottobre 2024, n. 26727, pronunciataspecificamente in relazione al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo,le Sezioni Unite hanno stabilito che in tale giudizio il creditore opposto puòproporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, acondizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse cheaveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che sianoNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità,qualora l'opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all'atto diopposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazionereattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali, sino allaprima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, del codice di rito.La sentenza da ultimo citata ha quindi ridimensionato l'indirizzogiurisprudenziale suindicato che, nel solco dei pronunciamenti delle sezioniunite del 2015 e del 2018, proponendo un'equiparazione totale delgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al giudizio di cognizioneordinario, aveva ritenuto che anche nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo il limite preclusivo per la proposizione delle domandecomplanari fosse rappresentato dal termine per il deposito delle memorieex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., e non dal termine di costituzionetempestiva dell'opposto (vedi in tal senso Cass. n.7592/2024).La posizione sul punto espressa dalle Sezioni Unite è stata assunta inquanto la piena equiparazione tra i due tipi di procedimento avrebbe finitoper ignorare la circostanza che il giudizio di opposizione a decretoingiuntivo non è un giudizio nuovo, ma la prosecuzione in forma di giudizioordinario del precedente giudizio sommario, nel quale l'opposto ha giàavuto prima dell'inizio della fase monitoria un tempo per valutare ladomanda da proporre e vede già individuata la sua domanda originariacon la notificazione ad opera della controparte del decreto ingiuntivo, edavrebbe finito per attribuire alla parte opposta una posizione processualedi maggior favore, non più giustificata da un'esigenza di riequilibrio deldiritto di difesa delle parti.Dal momento che nel caso in esame, come emergente dalla consultazionedegli atti del giudizio di primo grado, nella specie consentita perché ci siduole di un vizio processuale, non risulta che la domanda di ingiustificatoarricchimento della Romano sia stata conseguenza di modifiche didomande, eccezioni, o difese compiute dalla Provincia di SalernoNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026all'udienza di prima comparizione, o nella memoria ex art. 183 comma 6°n. 1) c.p.c. del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Romanoavrebbe dovuto proporre a pena di decadenza tale domanda con lacomparsa di costituzione di quel giudizio depositata almeno venti giorniprima dell'udienza di prima comparizione indicata in citazione ex articoli167 e 166 c.p.c..Ne consegue che l'emendatio libelli realizzata dalla Romano, con laproposizione in via subordinata alternativa della domanda di ingiustificatoarricchimento in luogo della domanda di condanna della Provincia diSalerno al pagamento del compenso per la prestazione d'opera eseguitasecondo contratto, benché astrattamente ammissibile, avrebbe dovutoessere effettuata dall'opposta nella comparsa di risposta tempestivamentedepositata (cioè almeno venti giorni prima dell'udienza di primacomparizione indicata nella citazione in opposizione dell'11.1.2012,mentre il deposito di tale comparsa è avvenuto solo in data 10.1.2012, equindi tardivamente).Ne consegue che la sentenza impugnata, così corretta nella motivazione,resiste alla censura proposta.3.

Con il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3) e5) c.p.c., è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. inrelazione all’art. 190 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamenteritenuto rinunciate le richieste istruttorie per effetto della loro mancatariproposizione specifica all'udienza di precisazione delle conclusioni delgiudizio di primo grado, mentre in realtà la Romano in quell'udienza avevarichiamato le sue conclusioni come in atti, con ciò riferendosi anche allerichieste istruttorie tempestivamente formulate.3.1.

Il terzo motivo deve ritenersi assorbito per effetto della reiezione delsecondo motivo di ricorso, non senza notare che, comunque, il rigettodelle richieste istruttorie della Romano è stata giustificata, dall'impugnatasentenza, non solo sulla base dell'implicita rinuncia desunta dalla mancataNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026riproposizione specifica delle richieste istruttorie in sede di precisazionedelle conclusioni del giudizio di primo grado, ma anche col fatto che inominativi dei testimoni Corio e Giordano non erano stati affatto indicati inprimo grado e che la prova non risultava articolata su capitoli specifici,ragioni queste ultime che non sono attinte dalla censura formulata dallaricorrente.4.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.In base al principio della soccombenza la ricorrente va condannata alpagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dellaparte controricorrente.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributounificato a carico della ricorrente, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per spese ed euro1.500 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificatoa carico della ricorrente, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ele Miraglia e [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controProvincia di Salerno, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tedesco,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 324/2020depositata il 19.3.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno proponeva opposizione avverso il decretoingiuntivo n.144/2011, con cui era stata condannata dal Tribunale di SalaConsilina al pagamento dei compensi maturati da [OSCURATO:PERSONA] (euro11.469,50 oltre accessori) per l’opera professionale prestata in favoredell’Ente, in qualità di soprano, in occasione di tre concerti, sostenendoche non aveva mai concluso alcun contratto con la Romano e che in ognicaso mancava la previsione di bilancio e la copertura della spesa.Costituitasi tardivamente, l’opposta deduceva il difetto di ius postulandi incapo al difensore dell’opponente per mancanza della procura ad litem,riaffermava l'esistenza del contratto d'opera e spiegava in subordine, invia riconvenzionale, azione di ingiustificato arricchimento.Con la sentenza n. 252/2013, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieval’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo impugnato perché ritenevanon provato l'incarico pur avendo espletato verosimilmente la prestazionela soprano il 26, 27 e 28.12.2008, dichiarava inammissibile lariconvenzionale di ingiustificato arricchimento in quanto domanda nuovanon proposta in fase monitoria e condannava la Romano alle speseprocessuali.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso il predetto provvedimento.Nella resistenza dell’Amministrazione, con la sentenza n. 324/2020 del5/19.3.2020, la Corte d’appello di Salerno respingeva il gravame.In specie, il giudice di secondo grado affermava la validità della procuraconferita all’avvocato dell’Ente in calce alla copia notificata del decretoingiuntivo opposto, ancorché priva di data certa, poiché depositata all’attodella costituzione in giudizio della parte opponente, e dunque,necessariamente rilasciata anteriormente a quel momento; statuiva,altresì, l’irrilevanza della lamentata illeggibilità della sottoscrizione delsoggetto conferente il mandato, essendo indicato nell'epigrafe dell'atto diopposizione che a rilasciarla era stato il Presidente della Provincia diNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026Salerno, [OSCURATO:PERSONA], il cui nome era perfettamente noto allacontroparte, che addirittura ne aveva chiesta la condanna personale, edessendo menzionata anche la determina dirigenziale n.953 del 15.7.2011,relativa al conferimento dell'incarico al legale, richiamata nella procura, inmaniera tale che non permaneva alcun dubbio sull'identificazione delsoggetto che aveva conferito il mandato ad litem nei confronti del quale ladifesa della Romano avrebbe potuto effettuare la verifica dei poteri.Infine, la Corte distrettuale dichiarava inammissibile la domandariconvenzionale di arricchimento ingiustificato, ravvisandovi una mutatiolibelli rispetto alla domanda articolata dalla professionista con il ricorso perdecreto ingiuntivo, non giustificata da domande o eccezioni in sensostretto della parte opponente, o comunque un'emendatio libelli nonconsentita perché proposta nel giudizio di opposizione il 10.1.2012 perl'udienza di prima comparizione indicata in citazione dell'11.2.2012, equindi tardivamente.Quanto alle prove testimoniali articolate, la Corte distrettuale osservavache già si era pronunciata sulla loro tardività, dal momento che la lororichiesta non era stata reiterata all'udienza di precisazione delleconclusioni del giudizio di primo grado per cui dovevano intendersirinunciate, ed aggiungeva che i nominativi dei testi Corio e Giordano nonerano stati affatto indicati in primo grado e che la prova non risultavaarticolata su capitoli specifici.3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato atre motivi.[OSCURATO:PERSONA] di Salerno ha resistito con controricorso.La parte controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, nn.3) e 5), la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degliarticoli 82-83 e 165 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbeNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026erroneamente riconosciuto la validità della procura alle liti, ancorchésprovvista di data certa e firma leggibile del Presidente della Provincia diSalerno, e benché depositata tardivamente all’udienza di primacomparizione e non, invece, all’atto di iscrizione a ruolo dell’opposizione adecreto ingiuntivo.1.1. Il motivo è inammissibile, anzitutto perché prospetta per la primavolta l'argomento che la procura conferita dal Presidente della Provincia diSalerno, [OSCURATO:PERSONA], in calce alla copia notificata del decretoingiuntivo opposto, sarebbe stata prodotta dopo la costituzione nelgiudizio di primo grado della Provincia di Salerno, mentre in realtà, comericonosciuto dai giudici di primo e di secondo grado, tale copia del decretoingiuntivo, con la procura in calce, risultava menzionata nell'indice delfascicolo di parte opponente depositato in sede di costituzione eregolarmente vistato dal cancelliere. A seguito delle contestazionidell'opposta sul difetto di procura della controparte, era stata esibita daldifensore della Provincia di Salerno, all'udienza di prima comparizione delgiudizio di primo grado, la copia notificata del decreto ingiuntivo con laprocura in calce per l'opposizione, solo per chiarire la sede specifica dellaprocura medesima, non menzionata autonomamente nell'indice delfascicolo (che al numero 3 indicava invece il decreto ingiuntivo in calce alquale era la procura ad litem).Nei precedenti gradi, del resto, le contestazioni della Romano avevanoriguardato solo la mancanza di data e luogo di rilascio della procura perl'opposizione e l'illeggibilità della sottoscrizione del Presidente dellaProvincia, a riprova del fatto che la procura era già materialmentepresente nel fascicolo di parte opponente al momento della suacostituzione.Il motivo è poi inammissibile perché si limita, per il resto, a riproporre lecontestazioni relative alla mancanza di data certa e di firma leggibile delPresidente della Provincia di Salerno, senza minimamente contrastare leNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026argomentazioni contrarie addotte sul punto dall'impugnata sentenza,pienamente conformi all'orientamento consolidato di questa Corte.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 99c.p.c. in rapporto all’art. 132, n. 4) c.p.c. e 167 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado dopo avere qualificato la domanda diingiustificato arricchimento non più come mutatio libelli, come aveva fattoil giudice di primo grado, ma come mera emendatio libelli dell’originariadomanda contrattuale, avrebbe erroneamente ritenuto non osservato iltermine di venti giorni precedenti alla prima udienza ai fini della suaproposizione, laddove invece per la precisazione e/o modificazione delladomanda il termine preclusivo è quello dell'art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c.,che era scaduto dopo la proposizione della domanda di ingiustificatoarricchimento e non prima della stessa.2.1. Il motivo non è fondato.Si deve rilevare, innanzitutto, che la Corte distrettuale ha ritenuto da unlato che la domanda di ingiustificato arricchimento potesse essereproposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo comereconventio reconventionis rispetto a domande ed eccezioni in sensostretto della parte opponente, e dall'altro che comunque, nell'ipotesi in cuiquella domanda potesse farsi rientrare anche nei confini di un'emendatiolibelli e non di una mutatio libelli, dovesse considerarsi inammissibile pertardività, in quanto la costituzione della Romano nel giudizio diopposizione con la proposizione di tale domanda subordinata alternativaera avvenuta il 10.1.2012 per l'udienza di prima comparizione indicata incitazione dell'11.1.2012.Ciò premesso, si rileva che, secondo la prevalente giurisprudenza diquesta Corte, la domanda conseguenziale, che da sempre è stata ritenutaproponibile dalla parte opposta nel giudizio di opposizione (Cass. n.5415/2019), poteva essere formulata in risposta non solo ad unaNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026domanda riconvenzionale, o ad un'eccezione in senso stretto, ma anchead un atteggiamento di mera difesa del convenuto (Cass. n.9633/2022;Cass. n. 29574/2020; Cass. n.17708/2013). Per cui, avendo la [OSCURATO:PERSONA] negato nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sia ilconferimento dell'incarico alla soprano, sia l'esistenza della previsionedella spesa in bilancio e della copertura finanziaria, determinanti secondola normativa vigente all'epoca dell'incarico (1989) la nullità dello stesso(vedi per la forma gli articoli 16 e 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2240), benpoteva la Romano avanzare nella comparsa di costituzione la domandasubordinata di ingiustificato arricchimento, allo scopo di sopperire aldifetto di validità del contratto d'opera con l'ente pubblico ed allaconseguente impossibilità di pretendere l'adempimento contrattuale,sempre che la costituzione fosse tempestiva e fosse ravvisato ilpresupposto della sussidiarietà dell'art. 2042 c.c..Le Sezioni Unite di questa Corte, dopo la sentenza n. 12310/2015, hannoavuto modo di pronunciarsi sulla questione qui in esame con duesuccessive decisioni.Con la sentenza 13 settembre 2018, n 22404, esse hanno stabilito che nelprocesso introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale èammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimentoformulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183,comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanzialededotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa perincompatibilità a quella originariamente proposta.Con la più recente sentenza 15 ottobre 2024, n. 26727, pronunciataspecificamente in relazione al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo,le Sezioni Unite hanno stabilito che in tale giudizio il creditore opposto puòproporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, acondizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse cheaveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che sianoNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità,qualora l'opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all'atto diopposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazionereattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali, sino allaprima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, del codice di rito.La sentenza da ultimo citata ha quindi ridimensionato l'indirizzogiurisprudenziale suindicato che, nel solco dei pronunciamenti delle sezioniunite del 2015 e del 2018, proponendo un'equiparazione totale delgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al giudizio di cognizioneordinario, aveva ritenuto che anche nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo il limite preclusivo per la proposizione delle domandecomplanari fosse rappresentato dal termine per il deposito delle memorieex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., e non dal termine di costituzionetempestiva dell'opposto (vedi in tal senso Cass. n.7592/2024).La posizione sul punto espressa dalle Sezioni Unite è stata assunta inquanto la piena equiparazione tra i due tipi di procedimento avrebbe finitoper ignorare la circostanza che il giudizio di opposizione a decretoingiuntivo non è un giudizio nuovo, ma la prosecuzione in forma di giudizioordinario del precedente giudizio sommario, nel quale l'opposto ha giàavuto prima dell'inizio della fase monitoria un tempo per valutare ladomanda da proporre e vede già individuata la sua domanda originariacon la notificazione ad opera della controparte del decreto ingiuntivo, edavrebbe finito per attribuire alla parte opposta una posizione processualedi maggior favore, non più giustificata da un'esigenza di riequilibrio deldiritto di difesa delle parti.Dal momento che nel caso in esame, come emergente dalla consultazionedegli atti del giudizio di primo grado, nella specie consentita perché ci siduole di un vizio processuale, non risulta che la domanda di ingiustificatoarricchimento della Romano sia stata conseguenza di modifiche didomande, eccezioni, o difese compiute dalla Provincia di SalernoNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026all'udienza di prima comparizione, o nella memoria ex art. 183 comma 6°n. 1) c.p.c. del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Romanoavrebbe dovuto proporre a pena di decadenza tale domanda con lacomparsa di costituzione di quel giudizio depositata almeno venti giorniprima dell'udienza di prima comparizione indicata in citazione ex articoli167 e 166 c.p.c..Ne consegue che l'emendatio libelli realizzata dalla Romano, con laproposizione in via subordinata alternativa della domanda di ingiustificatoarricchimento in luogo della domanda di condanna della Provincia diSalerno al pagamento del compenso per la prestazione d'opera eseguitasecondo contratto, benché astrattamente ammissibile, avrebbe dovutoessere effettuata dall'opposta nella comparsa di risposta tempestivamentedepositata (cioè almeno venti giorni prima dell'udienza di primacomparizione indicata nella citazione in opposizione dell'11.1.2012,mentre il deposito di tale comparsa è avvenuto solo in data 10.1.2012, equindi tardivamente).Ne consegue che la sentenza impugnata, così corretta nella motivazione,resiste alla censura proposta.3. Con il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3) e5) c.p.c., è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. inrelazione all’art. 190 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamenteritenuto rinunciate le richieste istruttorie per effetto della loro mancatariproposizione specifica all'udienza di precisazione delle conclusioni delgiudizio di primo grado, mentre in realtà la Romano in quell'udienza avevarichiamato le sue conclusioni come in atti, con ciò riferendosi anche allerichieste istruttorie tempestivamente formulate.3.1. Il terzo motivo deve ritenersi assorbito per effetto della reiezione delsecondo motivo di ricorso, non senza notare che, comunque, il rigettodelle richieste istruttorie della Romano è stata giustificata, dall'impugnatasentenza, non solo sulla base dell'implicita rinuncia desunta dalla mancataNumero registro generale 22776/2020Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 16996/2026Data pubblicazione 30/05/2026riproposizione specifica delle richieste istruttorie in sede di precisazionedelle conclusioni del giudizio di primo grado, ma anche col fatto che inominativi dei testimoni Corio e Giordano non erano stati affatto indicati inprimo grado e che la prova non risultava articolata su capitoli specifici,ragioni queste ultime che non sono attinte dalla censura formulata dallaricorrente.4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.In base al principio della soccombenza la ricorrente va condannata alpagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dellaparte controricorrente.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributounificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per spese ed euro1.500 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificatoa carico della ricorrente, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il Presidente
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