CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21819/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co Behare– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 5098/2016, depositata il 05/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Milano, l’avviso di accertamento n. T9B01ML04399/2013,con cui l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2008, avevadeterminato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973, unreddito sintetico di euro 71.348,00 (in luogo di un reddito dichiarato dieuro 20.025,00), calcolando una maggiore imposta a titolo di Irpef di euro20.659,00, oltre addizionali, interessi e sanzioni, sulla base del possessoNumero registro generale 10609/2017Numero sezionale 5026/2026Numero di raccolta generale 21819/2026Data pubblicazione 26/06/2026di alcuni beni-indice di capacità contributiva, costituiti da un’autovetturaacquistata in leasing nel 2007 e da un immobile, in comproprietà al 50%con il coniuge, adibito a residenza principale e gravato da mutuoipotecario, nonché un finanziamento di euro 50.000,00 contratto neldicembre 2005.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo, in via assorbente rispetto aglialtri motivi, che il contribuente avesse dato prova di disponibilitàeconomiche più che sufficienti per fronteggiare le spese contestatedall’Ufficio.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Lombardia. Il contribuenteproponeva appello incidentale in ordine alle altre doglianze proposte con ilricorso originario e rimaste assorbite.La CTR accoglieva il gravame principale e rigettava quelloincidentale, riaffermando la validità dell’avviso di accertamentoimpugnato.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con cui ha chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio e/o la cessazione della materia delcontendere per intervenuta definizione agevolata della lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con i primi due motivi si deduce la violazione del d.m.10/09/1992 come richiamato dall’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTRindebitamente considerato, tra le voci di spesa rilevanti ai fini dellaricostruzione del reddito sintetico, i canoni di leasing, sebbene tale voce,introdotta dal d.m. 24/12/2012, non potesse avere applicazioneNumero registro generale 10609/2017Numero sezionale 5026/2026Numero di raccolta generale 21819/2026Data pubblicazione 26/06/2026retroattiva, come desumibile anche dall’art. 22 del d.l. n. 78/2010,secondo cui la predetta voce operava solo a partire dall’annualitàd’imposta 2009.La CTR, inoltre, non ha considerato che le spese contestate eranostate sostenute proprio grazie al finanziamento chirografario ottenuto nel2005, con il quale era stata fornita la prova contraria idonea a superare lapresunzione di maggior reddito di cui all’art. 38 citato, e che, peraltro, nonera possibile cumulare le spese presuntive di gestione dell’autovettura conquelle inerenti ai canoni di leasing. Diversamente da quanto sostenutodall’Ufficio, non sussisteva, quindi, un discostamento di almeno il 25% trareddito dichiarato e reddito sintetico per almeno un biennio.2. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., il vizio di omessa pronuncia in ordine all’eccezione dinullità dell’avviso di accertamento in punto di sanzioni, in quanto irrogatein via automatica a prescindere da qualsivoglia indicazione dei profili didolo o colpa, in violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997. Su talequestione la CTR ha del tutto omesso di pronunciarsi, in violazione anchedell’art. 112 c.p.c.3. Preliminarmente va esaminata l’istanza con cui il ricorrente hachiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio e/o la cessazione della materiadel contendere per intervenuta definizione agevolata della lite.3.1 Tale istanza non merita accoglimento.3.2 Il contribuente, invero, oltre a non aver neppure allegato a qualedelle varie “rottamazioni” succedutesi negli ultimi anni avrebbe aderito,non ha prodotto né la domanda di definizione agevolata con la relativadocumentazione comprovante il pagamento delle somme dovute.L’unico documento allegato alla memoria illustrativa consiste in una“attestazione di pagamento”, apparentemente rilasciata dall’Agente dellariscossione per la Provincia di Milano, con cui si attesta il versamento, daNumero registro generale 10609/2017Numero sezionale 5026/2026Numero di raccolta generale 21819/2026Data pubblicazione 26/06/2026parte del contribuente, della somma complessiva di euro 6.039,00, inrelazione a tributi dell’anno 2008, sulla base del piano di definizioneagevolata n. 06890201800019890 101 e della quietanza di pagamento n.0065285 del 31/07/2018.Tale documento non ha, però, valenza probatoria di quantosostenuto dal ricorrente, sia perché difetta in esso qualsivoglia riferimentoall’atto impositivo per cui è causa o al presente giudizio, sia perché lostesso è privo di firma, anche solo meccanografica, riconducibileall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sicché non può neppure appurarsenela provenienza.4. Tuttavia, considerato che il contribuente ha dichiarato, nellamemoria illustrativa, di non avere più interesse alla definizione del ricorsoper cassazione essendo venuta meno l’utilità concreta della decisione, puòugualmente pervenirsi ad una declaratoria di inammissibilità del ricorsoper sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente.Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate, in ragionedell’esito alterno dei giudizi di merito.Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto ed inammissibilità oimprocedibilità originarie dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175;Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.Mdichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso e compensaintegralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il PresidenteNumero registro generale 10609/2017Numero sezionale 5026/2026Numero di raccolta generale 21819/2026Data pubblicazione 26/06/2026Paolo [OSCURATO:PERSONA]