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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 21907/2023

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4903/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Brescia, [OSCURATO:PERSONA] n. 15. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, pubblicata il 31.12.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocando in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Roma per ottenerne la condanna al pagamento di € 48.108,28a titolo di compensi professionali.

Ha dedotto di aver redatto per conto della convenuta una denuncia per usura, appropriazione indebita e truffa contrattuale con Oggetto: compensi professionali riferimento ad un contratto di leasing immobiliare a tasso fisso stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 03/10/2008, e di aver poi presentato istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura per conseguire una provvisionale ed un mutuo a tasso zero ai sensi dell'art. 20 L. 44/1999 e dell'art. 14 L. 108/96, instaurando infine un giudizio civile per far dichiarare la nullità parziale del mutuo, stante la previsione di interessi usurari.

Nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale , ritenuta non utilizzabile la scrittura con cui le parti avevano determinato il compenso, ha liquidato in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 13.829,80, oltre accessori di legge, in applicazione dei valori tabellari del D.M. 55/2014 per le prestazioni svolte fino alla revoca del mandato.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso in 4 motivi.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli art. 50 quater, 161 c.p.c. e 14 D.lgs. 150/2011, esponendo che, essendo in discussione compensi professionali del difensore e trovando applicazione la nuova disciplina del decreto sull’unificazione dei riti civili, la decisione doveva essere assunta dal Tribunale in composizione collegiale a pena di nullità.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., per aver il Tribunale negato che il difensore avesse effettivamente percepito acconti di € 1932,00 per le prestazioni giudiziali civili, mentre, essendo provata l’effettuazione di un bonifico di pari importo, competeva al resistente dimostrare di non aver incamerato le somme.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 4, comma 2, 19 e 20 D.M. 55/2014, per aver il Tribunale liquidato – in totale carenza di prova – anche il compenso per la fase istruttoria e dibattimentale penale, e per aver riconosciuto la maggiorazione per la difesa di più parti sull’erroneo presupposto che il resistente avesse patrocinato sia per la società che per il legale rappresentante.

Si assume inoltre che la redazione dell’istanza di accesso al fondo di solidarietà delle vittime dell’usura era funzionale all’attività processuale e non poteva essere compensata come prestazione stragiudiziale autonoma.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che, nel liquidare le spese processuali, il Tribunale non abbia tenuto conto che la domanda di pagamento era stata accolta per un importo inferiore a quello richiesto.

Il ricorso è inammissibile.

Dall’esame degli atti processuali risulta che la domanda di pagamento (riguardante compensi per attività stragiudiziale e prestazioni professionali giudiziali in materia civile e penale) è stata introdotta e trattata dal Tribunale in applicazione non del rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 –che regola le cause in tema di compensi per prestazioni giudiziali civili – ma del rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c..

Difatti, ilricorso era stato introdotto ai sensi dell’art. 702 bis e ss. c.p.c.; la causa è stata assegnata al giudice istruttore, che ha trattato e definito il giudizio in composizione monocratica.

Il difensore aveva svolto prestazioni giudiziali civili e penali e attività stragiudiziale, ipotesi che, sia nel regime precedente all’introduzione del d.lgs. 150/2011, che in quello in vigore, comporta l’applicazione del rito ordinario o, a scelta dell’attore, di quello sommario regolato in via generale dall’art. 702 bis e ss. c.p.c., con esclusione dello speciale procedimento ricadente nella previsione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 (cfr. Cass. 1422/1973; Cass.2062/1970; Cass. 1957/1994; Cass. 10823/1994; Cass.3709/1995; Cass. 3772/1996; Cass. 2020/1998; Cass. 9150/1999; Cass. 5700/2011; Cass. 20293/2004; Cass. 20269/2014; Cass.19025/2016).

In ogni caso, ove il giudice abbia proceduto alla trattazione unitaria, sottoponendo l’intera res litigiosa ad una disciplina processuale che preveda l’appellabilità delle decisioni, la pronuncia è disciplinata – quanto ai rimedi esperibili – dalle norme previste dal rito applicato (e non a quello che si sarebbe dovuto applicare) secondo la regola di tutela dell’affidamento e dell’ultrattività del rito stesso.

Anche a seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. 26083/2021; Cass.26347/2019; Cass. 26163/2014; Cass. s.u. 390/2011).

Avendo –quindi - i l Tribunale definito il giudizio in applicazione del rito sommario di cognizione (artt. 702 bis e ss. c.p.c.), la pronuncia non era ricorribile in cassazione, ma era appellabile ai sensi dell’art.702 quater c.p.c..

Consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4903/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Brescia, [OSCURATO:PERSONA] n. 15. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, pubblicata il 31.12.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocando in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Roma per ottenerne la condanna al pagamento di € 48.108,28a titolo di compensi professionali. Ha dedotto di aver redatto per conto della convenuta una denuncia per usura, appropriazione indebita e truffa contrattuale con Oggetto: compensi professionali riferimento ad un contratto di leasing immobiliare a tasso fisso stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 03/10/2008, e di aver poi presentato istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura per conseguire una provvisionale ed un mutuo a tasso zero ai sensi dell'art. 20 L. 44/1999 e dell'art. 14 L. 108/96, instaurando infine un giudizio civile per far dichiarare la nullità parziale del mutuo, stante la previsione di interessi usurari. Nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale , ritenuta non utilizzabile la scrittura con cui le parti avevano determinato il compenso, ha liquidato in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 13.829,80, oltre accessori di legge, in applicazione dei valori tabellari del D.M. 55/2014 per le prestazioni svolte fino alla revoca del mandato. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso in 4 motivi. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli art. 50 quater, 161 c.p.c. e 14 D.lgs. 150/2011, esponendo che, essendo in discussione compensi professionali del difensore e trovando applicazione la nuova disciplina del decreto sull’unificazione dei riti civili, la decisione doveva essere assunta dal Tribunale in composizione collegiale a pena di nullità. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., per aver il Tribunale negato che il difensore avesse effettivamente percepito acconti di € 1932,00 per le prestazioni giudiziali civili, mentre, essendo provata l’effettuazione di un bonifico di pari importo, competeva al resistente dimostrare di non aver incamerato le somme. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 4, comma 2, 19 e 20 D.M. 55/2014, per aver il Tribunale liquidato – in totale carenza di prova – anche il compenso per la fase istruttoria e dibattimentale penale, e per aver riconosciuto la maggiorazione per la difesa di più parti sull’erroneo presupposto che il resistente avesse patrocinato sia per la società che per il legale rappresentante. Si assume inoltre che la redazione dell’istanza di accesso al fondo di solidarietà delle vittime dell’usura era funzionale all’attività processuale e non poteva essere compensata come prestazione stragiudiziale autonoma. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che, nel liquidare le spese processuali, il Tribunale non abbia tenuto conto che la domanda di pagamento era stata accolta per un importo inferiore a quello richiesto. Il ricorso è inammissibile. Dall’esame degli atti processuali risulta che la domanda di pagamento (riguardante compensi per attività stragiudiziale e prestazioni professionali giudiziali in materia civile e penale) è stata introdotta e trattata dal Tribunale in applicazione non del rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 –che regola le cause in tema di compensi per prestazioni giudiziali civili – ma del rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c.. Difatti, ilricorso era stato introdotto ai sensi dell’art. 702 bis e ss. c.p.c.; la causa è stata assegnata al giudice istruttore, che ha trattato e definito il giudizio in composizione monocratica. Il difensore aveva svolto prestazioni giudiziali civili e penali e attività stragiudiziale, ipotesi che, sia nel regime precedente all’introduzione del d.lgs. 150/2011, che in quello in vigore, comporta l’applicazione del rito ordinario o, a scelta dell’attore, di quello sommario regolato in via generale dall’art. 702 bis e ss. c.p.c., con esclusione dello speciale procedimento ricadente nella previsione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 (cfr. Cass. 1422/1973; Cass.2062/1970; Cass. 1957/1994; Cass. 10823/1994; Cass.3709/1995; Cass. 3772/1996; Cass. 2020/1998; Cass. 9150/1999; Cass. 5700/2011; Cass. 20293/2004; Cass. 20269/2014; Cass.19025/2016). In ogni caso, ove il giudice abbia proceduto alla trattazione unitaria, sottoponendo l’intera res litigiosa ad una disciplina processuale che preveda l’appellabilità delle decisioni, la pronuncia è disciplinata – quanto ai rimedi esperibili – dalle norme previste dal rito applicato (e non a quello che si sarebbe dovuto applicare) secondo la regola di tutela dell’affidamento e dell’ultrattività del rito stesso. Anche a seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. 26083/2021; Cass.26347/2019; Cass. 26163/2014; Cass. s.u. 390/2011). Avendo –quindi - i l Tribunale definito il giudizio in applicazione del rito sommario di cognizione (artt. 702 bis e ss. c.p.c.), la pronuncia non era ricorribile in cassazione, ma era appellabile ai sensi dell’art.702 quater c.p.c.. Consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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