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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33167/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22115/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],in qualità di eredi e successori universali testamentari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successori ex lege di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege; -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del suo procuratore ad negotia, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2611/2023, depositata il 07/09/2023, notificata in data 11/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disposto il mutamento del rito, con la sentenza n. 943/2020, accoglieva parzialmente il ricorso ex art. 702-bis cod.proc.civ. di Giuseppe, Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA], il primo in proprio, gli altri quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e condannava il commercialista [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di euro 488.000,00, ritenendo che: i) ai convenuti era stato conferito, in aggiunta ad una procura speciale a vendere l’immobile di Pino di cui erano proprietari, mandato con rappresentanza nell’interesse delle società della famiglia dei mandanti ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] appalti S.r.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.), confidando che, con il denaro messo a loro disposizione, rinveniente da parte del corrispettivo della vendita dell’immobile di Pino, i professionisti incaricati avrebbero potuto contenere le pretese creditorie avanzate da terzi nei confronti delle società del gruppo familiare.

Era invece risultato che la quasi totalità della somma, cioè euro 488.000,00 a fronte dei 500.000,00 euro disponibili per l’incarico, era stata utilizzata per estinguere i crediti dei mandatari per prestazioni professionali rese dai medesimi in favore delle società dei Brignoli, per rimborsare il Locarno di un prestito erogato ai mandanti e per estinguere debiti dei mandanti verso società riconducibili direttamente al Locarno o a sua moglie; ii) il comportamento dei convenuti, pur formalmente legittimo, dal punto di vista sostanziale, perché erano stati estinti crediti effettivamente esistenti, si era rivelato gravemente colposo, perché, in virtù del rapporto fiduciario ricevuto, avrebbero dovuto dapprima estinguere le obbligazioni di terzi, del tutto estranei anche alla loro compagine familiare, e, successivamente, là dove fossero residuati fondi, i propri crediti e le proprie spettanze, apparendo «naturale e logico» che proprio il rapporto fiduciario richiamato dagli stessi convenuti «avrebbe implicato il pagamento dapprima di creditori estranei a vincoli di amicizia o di parentela, quindi poco propensi a chiedere il fallimento delle società del Gruppo»; iii) non erano sussistenti i presupposti per condannare i convenuti al risarcimento del danno, come richiesto dagli attori, perché anche se la somma ricevuta fosse stata utilizzata per pagare i terzi creditori estranei non sarebbe stato evitato il fallimento delle imprese dei mandanti, la cui esposizione debitoria era di euro 8.000.000,00 di euro.

Il Tribunale accoglieva la domanda di manleva avanzata dal Pera nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rigettava, invece, la domanda di manleva del Locarno, perché l’assicurazione professionale stipulata con [OSCURATO:PERSONA] non copriva i danni cagionati dall’assicurato con colpa.

La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 2611/2023, depositata il 07/09/2023, notificata in data 11/09/2023, ha accolto l’appello incidentale del Locarno e del Pera quanto all’insussistenza dell’inadempimento del mandato, e ha dichiarato assorbiti i restanti motivi di appello, sia di quello principale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sia di quelli incidentali residui del Locarno e del Pera, nonché quello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda proposta dai Brignoli nei confronti del Locarno e del Pera.

Segnatamente, ha osservato che: i) i mandatari non erano tenuti ad eseguire solo pagamenti previamente autorizzati; ii) la loro condotta non aveva avuto alcuna incidenza sulla sorte delle società Brignoli, perché il mandato non era stato conferito per appianare l’ingente esposizione di dette società, ma per contenere i loro debiti; iii) era incontestato che i professionisti avessero maturato crediti per prestazioni professionali rese anche anteriormente al conferimento del mandato e che quindi in tale qualità potessero essere destinatari, al pari di altri creditori, di pagamenti; iv) non vi era una gerarchia nell’individuazione dei crediti da transigere o tacitare; v) i pagamenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., per crediti verso [OSCURATO:SOCIETA]., e in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., controllata dalla prima, anche se dette società creditrici erano riconducibili formalmente alla moglie del Locarno e/o in via di fatto allo stesso Locarno, erano comunque eseguiti in favore di creditrici delle società Brignoli; vi) il mandato conteneva la clausola con cui le parti avevano previsto che, in caso di estinzione del mandato «per decorso del termine o per altra causa», i mandatari avrebbero dovuto rimettere nella disponibilità dei mandanti quanto residuato dal ricavato della vendita dell’immobile, solo ove «già detratti i compensi per l’attività svolta sia in qualità di mandatari che di professionisti nominati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].», e quindi il pagamento dei crediti, per competenze proprie oltre che in favore delle società di riferimento, rientrava pienamente nell’oggetto del mandato; vii) non poteva dirsi sussistente alcun inadempimento del mandato fiduciario, non essendo stato dimostrato che le attività che i professionisti dichiaravano di aver svolto non fossero state espletate, né che il corrispettivo individuato non fosse congruo anche in relazione a quanto previsto nel mandato stesso; infatti, i crediti erano stati ammessi al passivo delle società fallite, quindi il titolo e l’adeguatezza degli importi erano stati verificati, le fatture erano state emesse quando la prospettiva fallimentare era irreversibile. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Brignoli, in qualità di eredi e successori universali testamentari di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successori ex lege di [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

In vista dell’odierna Camera di Consiglio i ricorrenti e il Locarno hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire e/o comunque, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo a Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi rinunciatari dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ripropone detta eccezione, già rigettata dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto non dimostrato che Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA] avessero rinunciato all’eredità e anzi ravvisando nell’azione proposta gli estremi dell’accettazione tacita di eredità (p. 17 della sentenza), assumendo che, a seguito di indagini effettuate dopo la sentenza d’appello, aveva acquisito prova che: a) in pendenza del giudizio di appello e precisamente in data 29/06/2021, Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA] avevano rinunciato all’eredità della madre e dichiarato di non aver compiuto alcun atto che potesse comportare l’accettazione tacita della stessa; b) il 6 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano accettato tacitamente l'eredità di [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], vendendo parte del patrimonio ereditario.

Di qui, in aggiunta, la richiesta di condanna non solo di Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA], ma anche degli altri ricorrenti, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, cod.proc.civ.: i primi, per aver proposto ricorso per cassazione, pur avendo rinunciato all’eredità e nella qualità di successori ex lege di [OSCURATO:PERSONA] (v. intestazione del ricorso: p. 1), i secondi perché hanno agito, dichiarandosi eredi testamentari di [OSCURATO:PERSONA], ma hanno omesso, in mala fede, di avere accettato tacitamente l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] (p. 1 del ricorso).

L’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Marco e [OSCURATO:PERSONA] va rigettata.

Premesso che – v.

Cass., Sez.

Un., 16/02/2016, n. 2951 - la titolarità, rappresentando un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che può essere proposta in ogni fase del giudizio, anche in cassazione, sempre che non si sia formato il giudicato e che il controricorrente ha dimostrato, riproducendo il contenuto dell’atto di rinuncia all’eredità di Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA] (p. 25 del controricorso) e allegando detto atto (all.

F), che, al momento della proposizione del ricorso per cassazione, i suddetti che, nell’intestazione del ricorso, hanno dichiarato di agire (solo) quali successori ex lege della madre, avevano invece già rinunciato all’eredità della stessa, non erano titolari del diritto fatto valere in giudizio, deve osservarsi che la Corte d’appello ha statuito – e su detta statuizione si è formato il giudicato – che la proposizione e la resistenza avevano comportato l’accettazione tacita dell’eredità.

Ebbene, se è vero che la rinunzia all’eredità ha effetti retroattivi (art. 521 cod.civ.), per cui il rinunziante è considerato come alienus ab hereditate , lo è altrettanto, però, che può rinunziare all’eredità solo il delato non anche chi, pur non avendo espressamene accettato l’eredità, abbia compiuto atti da cui desumere l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità; il che implica che avendo Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA] conseguito - resistendo all’appello - la qualità di eredi, non potevano perderla, neppure cedendo l’eredità, essendo pacifico che l’erede non può svestirsi di tale qualità, una volta conseguitala (Cass. 09/06/2025, n. 15301; Cass. 16/01/2024, n. 1735).

L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità.

La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15663).

Tanto assorbe la censura mossa al silenzio serbato dagli altri ricorrenti quanto al fatto di essere divenuti eredi della Lonati che è infatti messa in relazione con « l’inammissibile “tutela” della versione data dai loro genitori riguardo alla rinuncia all’eredità della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in Brignoli» (p. 5 del controricorso). 2) Sempre in via preliminare va esaminata ed accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. sollevata con la memoria dai ricorrenti, per non avere la stessa fornito la prova del conferimento della procura ad negotiaa [OSCURATO:PERSONA], menzionata nella procura speciale, ma non prodotta né con il controricorso né ai sensi dell’art. 372 cod.proc.civ.

Ilpotere di rappresentare la parte in giudizio, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e di conferimento diprocura alla lite, spetta unicamente a colui che è investito delpotere rappresentativo di naturasostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, e pertanto, il Guglielmetti, in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avrebbe dovuto produrre con il controricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 cod.proc.civ. , i documenti atti a dimostrare detta sua qualità, pena l’inammissibilità (v.

Cass. 1/08/2025, n. 22244).

Il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è, pertanto, inammissibile. 3) Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod.civ. in relazione all’art. 360 n. 3) cod.proc.civ.

Attinto da censura è l’esito dell’interpretazione del contratto di mandato nella misura in cui ha portato il giudice a quo a ritenere che l’oggetto del mandato permettesse ai mandatari di usare il capitale loro conferito anche per estinguere crediti propri.

Il contratto, come evidenziato a p. 18 dal giudice a quo, era finalizzato a: a) “Acquistare, transigere e/o estinguere, laddove ritenuto opportuno e conveniente i crediti vantati da terzi nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].”; b) “Sostenere gli esborsi che si renderanno necessari a vario titolo, ivi compreso il pagamento delle parcelle degli stessi procuratori qui nominati e/o di altri professionisti, per consentire alle tre imprese suddette di far fronte alle pretese creditorie di terzi ed a quelle di liquidazione laddove necessario”; c)“concludere con i creditori delle predette imprese accordi transattivi che prevedano esborsi di danaro da parte delle predette imprese” La tesi dei ricorrenti è che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, i mandatari non avessero affatto detta «ampia libertà» nell’individuazione delle attività esecutive del mandato, in quanto l’acquisto, la transazione o l’estinzione dei crediti dovevano essere «convenient(i) e opportun(i)» per le imprese Brignoli, gli esborsi dovevano fronteggiare «pretese creditorie di terzi» che implicavano quindi un’istanza azionata, giudizialmente o stragiudizialmente, dai creditori, l’oggetto del mandato li obbligava anche a stipulare transazioni e non esclusivamente ad eseguire pagamenti.

Di qui la denunciata violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod.civ.

I ricorrenti aggiungono che avrebbe errato il giudice d’appello a pag. 21, là dove ha ritenuto che la clausola «con cui le parti avevano previsto che, in caso di estinzione del mandato «per decorso del termine o per altra causa», tra cui annoverare la prospettabile la sopravvenuta [sic] impossibilità di realizzare lo scopo per cui è stato conferito, i mandatari avrebbero dovuto rimettere nella disponibilità dei mandanti quanto residuato dal ricavato della vendita dell’immobile, solo ove «già detratti i compensi per l’attività svolta sia in qualità di mandatari che di professionisti nominati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].», deponesse per la corretta esecuzione del mandato, avendo omesso di riportare la seguente frase: « (…) e [OSCURATO:SOCIETA]. per gli incarichi di cui sopra»; tale omissione non avrebbe permesso al giudice a quo di avvedersi che il pagamento dei compensi quali professionisti delle tre imprese era riferito alle attività svolte in relazione al mandato, non in relazione alle attività svolte in precedenza.

L’ubi consistam della censura, introdotta denunciando la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, è finalizzata a far emergere che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, i mandatari avessero violato gli obblighi contrattuali, avendo provveduto ad estinguere con i mezzi messi a loro disposizione crediti propri o riconducibili a terzi a loro non del tutto estranei piuttosto che far fronte alle pretese di creditori terzi.

Alla conclusione del giudice a quosi imputa di avere violato: a) il criterio di sufficienza dell’interpretazione letterale ad esprimere il contenuto del contratto (v. p. 18 del ricorso), in ossequio al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod.civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 cod.civ. all'art. 1371 cod.civ.; b) il criterio dell’interpretazione sistematica ed unitaria delle clausole contrattuali, per avere omesso di verificare che i mandatari avevano l’obbligo «di verificare la “convenienza e l’opportunità” per le imprese Brignoli dell’estinzione totale o parziale dei crediti, l’obbligo di far fronte alle vere e proprie “pretese” dei terzi creditori e l’obbligo di stipulare “transazioni” e non semplici pagamenti».

Il motivo è fondato quanto alla dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ.

Sia nella lettera a) che nella lettera b) del mandato si fa riferimento a «crediti vantati da terzi» e a «pretese creditorie di terzi».

Ebbene, queste espressioni certamente sono idonee ad individuare soggetti creditori delle società di pertinenza dei mandanti e come tali terzi, ma l’uso per identificare i titolari dei credito del termine «terzi» assume, secondo il senso fatto manifesto dalle parole un particolare valore, nel senso che se il mandato o meglio le attività indicate nella lettera a) come da eseguirsi dai mandatari avesse dovuto avere ad oggetto genericamente crediti vantati nei confronti della società, ivi compresi crediti degli stessi mandatari o eventualmente nella sostanza ad essi riferibili anche se non formalmente, le parti stipulanti avrebbero semplicemente usato la parola «crediti» nella lettera a) e quella di «pretese creditorie» nella lettera b) .

Tale formulazione della clausola avrebbe evidenziato palesemente, assumendo le parti come oggetto delle attività commesse ai mandatari genericamente «crediti verso le società», l’intenzione di conferire il mandato senza esclusione della titolarità del credito, formale o sostanziale, anche da parte degli stessi mandatari.

Quindi, in questo caso, i mandatari avrebbero potuto svolgere le loro attività anche riguardo a crediti da essi stessi, formalmente o meno, vantati verso la società.

L’uso della parola “terzi”, invece, apparendo superflua nella logica della sola individuazione del mero ed indistinto titolare di crediti verso le società, risultava funzionale ad escludere dalla platea dei creditori proprio i mandatari.

In pratica, l’espressione terzo è stata usata dalle parti per escludere che i mandatari potessero svolgere le attività oggetto di mandato anche in loro favore.

Questa esegesi appare confermata dal criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 cod.civ., giacché esattamente i ricorrenti sottolineano il valore dell’inciso «per gli incarichi di cui sopra» nella clausola che prevede i compensi nel caso di estinzione del mandato per decorso del termine o per altra causa.

La posizione di creditori dei mandatari viene ricollegata ai compensi per l’attività svolta in adempimento del mandato (e non per pregresse attività svolte in favore delle società Brignoli) e per il conferimento da parte delle società di pertinenza dei mandanti di incarichi professionali necessari per l’adempimento del mandato. 4) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 1175, 1362, 1366 e 1375 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3) cod.proc.civ.

La Corte d’appello avrebbe inoltre interpretato l’ultimo paragrafo del mandato, il quale stabiliva che i compensi per le attività svolte dai mandatari in esecuzione del mandato «saranno quantificati dai mandatari in relazione al tempo dedicato alle rispettive attività, alla difficoltà e alla tipologia delle attività poste in essere al valore dell’affare» come legittimante l’estinzione dei crediti che i mandatari vantavano nei confronti dei mandanti, senza considerare che il mandato era oneroso e che secondo una interpretazione in buona fede era impossibile consentire ai mandatari di pagare esclusivamente o preferenzialmente se stessi (o società collegate) e non gli altri creditori.

La Corte territoriale si sarebbe dovuta chiedere in che modo, estinguendo esclusivamente i propri crediti e quelli delle società collegate in prossimità del fallimento (come dà atto lo stesso giudice d’appello a pag. 21), i mandatari avessero soddisfatto anziché esclusivamente un interesse proprio, anche quello dei mandanti.

D’altra parte, se l’interesse dei mandanti fosse stato quello di estinguere i crediti dei mandatari e delle società loro collegate, non ci sarebbe stato bisogno di alcun mandato “generale”; sarebbe bastato semplicemente conferire l’incarico di vendere l’immobile, trattenendo la somma dovuta per estinguere i propri crediti, risparmiando così anche sul compenso per i mandatari.

Di qui la tesi dell’uso abusivo del mandato, perché, come insena questa Corte (tra le tante v.

Cass. 26541/2021), anche in assenza di una violazione in senso formale, i mandatari avevano scelto di esercitare il potere di autonomia di cui era titolari, alterando la funzione obiettiva per la quale quel potere era stato loro conferito, consentendo il concretizzarsi di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte.

La censura qui formulata, attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali nonché la irrazionalità e intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, sulla base di una lettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede e della convenienza oggettiva, conferma l’errore in cui in cui è incorso il giudice a quo, anche in considerazione della riconosciuta natura fiduciaria del mandato.

La formalistica titolarità da parte dei mandatari di crediti verso le società mandanti, nei termini illustrati, non avrebbe dovuto impedire alla Corte territoriale di valutarne il comportamento sulla scorta del parametro della buona fede oggettiva quale «criterio vólto a contenere le conseguenze negative di un'applicazione formalistica del diritto sul piano della conciliazione di interessi confliggenti secondo una misura insuscettibile di determinazione aprioristica, ma destinata a precisarsi, di volta in volta, secondo le caratteristiche particolari di ogni singola vicenda nel quadro complessivo delle circostanze anche sopravvenute del caso concreto.

Si profila, così, l'esistenza di un criterio tipicamente bilaterale e qualitativo: perché implicante un giudizio di relazione, dove ciò che è destinato a prevalere non è, sempre e comunque, l'interesse astrattamente privilegiato da una norma, ed attento, altresì, alla qualità degli interessi coinvolti» (Cass. 30/08/2024, n.23438; Cass.27/03/2024, n.8277; Cass. 22/03/2024, n.7891).

Va osservato che il contratto era funzionalizzato, come è emerso dai fatti di causa, a contenere l’esposizione debitoria delle società della famiglia Brignoli e, per quanto sia indubbio che le parti non avessero stabilito una gerarchia di strumenti – transazioni, pagamenti ecc. –pure avevano contemplato l’esigenza che l’ampia discrezionalità – evincibile dal dato letterale sintetizzata in questi termini dal giudice a quo: il mandato prevedeva «lo svolgimento di attività funzionale ad acquistare/ transigere / estinguere crediti vantati dai terzi nei confronti delle imprese Brignoli ove “ritenuto opportuno conveniente” (lett. a) nonché sostenere gli esborsi dei professionisti, ricomprese le parcelle dei procuratori nominati, necessari per “fare fronte alle pretese creditorie dei terzi ed a quelle di liquidazione laddove necessario»- conferita ai mandatari dovesse essere comunque finalizzata a «fare fronte alla crisi delle imprese Brignoli», utilizzando il denaro messo a disposizione per gestire più che risolvere la situazione debitoria delle società dei mandanti; la stessa Corte d’appello ha dato atto che il mandato a vendere l’immobile da cui ricavare la somma da destinare a detta operazione faceva parte del tentativo di una remissione in bonis delle società dei mandanti; sicché il comportamento concretamente tenuto dai mandatari, valutato necessariamente a posteriori e tenuto conto degli interessi delle parti in conflitto, avrebbe dovuto essere ritenuto contrario a buona fede; la prestazione dei mandatari, da intendersi come attività posta in essere per adempiere gli obblighi ricevuti con il mandato, avrebbe dovuto essere considerata scorretta, ai sensi dell’art. 1375 cod.civ., tale da permettere di qualificare il loro comportamento in termini di inesatto adempimento, guardando al programma negoziale in una prospettiva che tenda a spingere il comportamento delle parti verso esiti di collaborazione che sono impliciti nell’accordo assunto; non avrebbe potuto ritenersi esatta la prestazione posta in essere prescindendo dalla considerazione dell’interesse dei mandanti; ciò a maggior ragione avuto riguardo per l’ampia discrezionalità di cui godevano i mandatari.

Proprio detta discrezionalità anzi avrebbe dovuto imporre al giudice a quo di valutare il comportamento tenuto dai mandatari secondo buona fede e correttezza; il fatto cioè che non avessero precisi vincoli, non essendo state impartite loro direttive specifiche circa gli atti da compiere (transazioni, pagamenti, ecc.) né una preferenza per certe tipologie di atti o una delimitazione dei terzi con cui transigere o le cui pretese estinguere (la violazione di dette istruzioni avrebbe determinato automaticamente una valutazione in termini di non iure della condotta dei mandatari), non esonerava il giudice a quo dall’accertare se, pur rimanendo formalmente entro i limiti del potere loro conferito, i due professionisti avessero scelto modalità di esecuzione dell’incarico (non già contra legem, cioè contrarie ai limiti formali dell’incarico ricevuto, ma) tali da contemperare l’equilibrio dei contrapposti interessi, all’insegna, come si esprime la dottrina, della «volontà vera»dell’altra parte.

Il motivo – ferme le ragioni di fondatezza enunciate – potrebbe addirittura dirsi assorbito, perché il suo esame sarebbe solo funzionale ad aggiungere un elemento ulteriore e dunque non decisivo all’esegesi delle clausole contrattuali giustificativa dell’accoglimento del primo motivo. 6) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 132,2° comma, n. 4) cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4) cod.proc.civ.

Attinta da censura è la seguente affermazione contenuta a p. 19 della impugnata sentenza: «Infine, non poco rilievo deve essere assegnato alla circostanza che le fatture esposte siano state emesse in data 25.1.2013, in un momento in cui la irreversibilità della prospettiva fallimentare ha consentito di non potere più fare alcun affidamento, ove mai vi fosse stato, sul dispiegarsi di pagamenti a terzi aventi ricadute positive per il destino delle società, sicché il pagamento delle proprie competenze, rientrante nel mandato, non ha in alcun modo inficiato la diligenza richiesta nella esecuzione del mandato che di fatto ha visto i professionisti utilizzare l’importo messo a disposizione dei mandanti per chiudere posizioni debitorie delle società».

Per i ricorrenti «non si comprende infatti come il pagamento effettuato a sé stessi avrebbe contribuito a “gestire” (a pag. 19, V cpv.) la situazione debitoria delle tre imprese e in che modo questo pagamento sarebbe stato “conveniente ed opportuno” (v. motivo n.

I del presente ricorso) nell’interesse delle imprese Brignoli». 7) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quola violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. , 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.

La Corte d’appello ha ritenuto che tanto i mandatari, quanto le società ad essi collegate, fossero “terzi” a tutti gli effetti ai fini del mandato e, dunque, nessuna violazione era stata commessa, non essendo previsto nel contratto concluso di dover preferire gli altri creditori, senza accertare se, in disparte la questione del pagamento preferenziale e della natura di «terzi» dei mandatari e delle società loro collegate, vi fossero stati altri inadempimenti ritualmente allegati da parte attrice e riproposti in appello ex art. 346 cod.proc.civ.

Difatti, nel ricorso introduttivo (doc. 3) l’allegazione era stata ben più ampia.

In particolare, nei punti 13, 14, 15 e 16, si era contestato, tra le altre cose: a) la mancata prova dell’an e del quantum in relazione alle fatture emesse per prestazioni proprie dai due professionisti; b) l’aver fatto pagamenti a soggetti terzi rispetto alle tre imprese familiari (Residenza al [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.).

La tesi dei ricorrenti è che la Corte d’appello, là dove ha affermato (p. 20 della sentenza gravata) che « Non è contestato che i professionisti avessero maturato crediti per prestazioni professionali rese anche anteriormente al conferimento del mandato, e che quindi in tale qualità potessero essere destinatari, al pari di altri creditori, di pagamenti» né che « che le attività esposte siano state poste in essere in favore delle società individuate nel mandato», sia incorsa nella violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., per aver dato per pacifici fatti decisivi che invece erano espressamente contestati. 8) Con il quinto i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.

A pag. 21 il giudice a quo ha affermato: « Orbene, la sentenza di primo grado non ha accertato che le attività esposte dai professionisti non siano state espletate, né che il corrispettivo individuato non sia congruo anche in relazione a quanto previsto nel mandato stesso».

La motivazione non raggiungerebbe il minimo costituzionale, perché il Tribunale si era avvalso del modulo decisorio della ragione più liquida, rappresentata dal fatto che il pagamento era stato effettuato verso sé stessi e non verso terzi creditori, intendendo per «terzi» i creditori diversi dai mandatari e dalle società loro collegate.

E quanto alla congruità delle parcelle dei mandatari, là dove ha affermato che «Una conferma della congruità dei compensi esposti è da individuarsi nella ammissione al passivo delle società fallite, ammissione che presuppone la verifica del fondamento del titolo e la prova della adeguatezza degli importi esposti (docc. 14, 15, 16 fasc.

I grado Locarno)», la motivazione non terrebbe conto che in tutti i tre documenti richiamati (doc. 7, 8, 9 allegati al ricorso) il Locarno scriveva espressamente di non essere stato pagato, tanto da chiedere l’ammissione al fallimento; di conseguenza, la motivazione della Corte d'appello a giustificazione della congruità sarebbe illogica, perché se il credito del Loiacono era stato estinto attraverso il mandato la prova della congruità del pagamento effettuato onde estinguerlo non poteva derivare dall’ ammissione al fallimento che si riferiva a prestazioni non pagate.

La stessa censura è mossa avverso il ragionamento motivazionale che ha finito per ritenere congruo il pagamento delle competenze dello studio [OSCURATO:SOCIETA].

In aggiunta, il pagamento effettuato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. era stato contestato, non solo deducendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. era riconducibile al Locarno, ma anche perché il documento che la Corte d’appello ha assunto a prova dell’esistenza del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. per un preteso rimborso di un finanziamento soci versato da [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., società fallita in data 27/03/2013, non era firmato, sembrava artatamente realizzato per giustificare il pagamento stato eseguito in data 22/11/2012 mentre il documento era datato 21/11/2012 e perché il rimborso era stato eseguito in favore di una società non oggetto del mandato, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (di cui il Locarno era, peraltro, presidente del consiglio d’amministrazione).

Di qui la censura mossa alla Corte d’appello di non avere illustrato da cosa abbia ricavato l’effettiva dimostrazione del credito (in disparte la questione della riconducibilità del pagamento al mandato). 9) Dato l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione, i motivi terzo, quarto e quinto sono assorbiti. 10) La fondatezza dei primi due motivi determina l’accoglimento del ricorso. 11) La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22115/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],in qualità di eredi e successori universali testamentari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successori ex lege di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege; -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del suo procuratore ad negotia, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2611/2023, depositata il 07/09/2023, notificata in data 11/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disposto il mutamento del rito, con la sentenza n. 943/2020, accoglieva parzialmente il ricorso ex art. 702-bis cod.proc.civ. di Giuseppe, Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA], il primo in proprio, gli altri quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e condannava il commercialista [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di euro 488.000,00, ritenendo che: i) ai convenuti era stato conferito, in aggiunta ad una procura speciale a vendere l’immobile di Pino di cui erano proprietari, mandato con rappresentanza nell’interesse delle società della famiglia dei mandanti ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] appalti S.r.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.), confidando che, con il denaro messo a loro disposizione, rinveniente da parte del corrispettivo della vendita dell’immobile di Pino, i professionisti incaricati avrebbero potuto contenere le pretese creditorie avanzate da terzi nei confronti delle società del gruppo familiare. Era invece risultato che la quasi totalità della somma, cioè euro 488.000,00 a fronte dei 500.000,00 euro disponibili per l’incarico, era stata utilizzata per estinguere i crediti dei mandatari per prestazioni professionali rese dai medesimi in favore delle società dei Brignoli, per rimborsare il Locarno di un prestito erogato ai mandanti e per estinguere debiti dei mandanti verso società riconducibili direttamente al Locarno o a sua moglie; ii) il comportamento dei convenuti, pur formalmente legittimo, dal punto di vista sostanziale, perché erano stati estinti crediti effettivamente esistenti, si era rivelato gravemente colposo, perché, in virtù del rapporto fiduciario ricevuto, avrebbero dovuto dapprima estinguere le obbligazioni di terzi, del tutto estranei anche alla loro compagine familiare, e, successivamente, là dove fossero residuati fondi, i propri crediti e le proprie spettanze, apparendo «naturale e logico» che proprio il rapporto fiduciario richiamato dagli stessi convenuti «avrebbe implicato il pagamento dapprima di creditori estranei a vincoli di amicizia o di parentela, quindi poco propensi a chiedere il fallimento delle società del Gruppo»; iii) non erano sussistenti i presupposti per condannare i convenuti al risarcimento del danno, come richiesto dagli attori, perché anche se la somma ricevuta fosse stata utilizzata per pagare i terzi creditori estranei non sarebbe stato evitato il fallimento delle imprese dei mandanti, la cui esposizione debitoria era di euro 8.000.000,00 di euro. Il Tribunale accoglieva la domanda di manleva avanzata dal Pera nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rigettava, invece, la domanda di manleva del Locarno, perché l’assicurazione professionale stipulata con [OSCURATO:PERSONA] non copriva i danni cagionati dall’assicurato con colpa. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 2611/2023, depositata il 07/09/2023, notificata in data 11/09/2023, ha accolto l’appello incidentale del Locarno e del Pera quanto all’insussistenza dell’inadempimento del mandato, e ha dichiarato assorbiti i restanti motivi di appello, sia di quello principale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sia di quelli incidentali residui del Locarno e del Pera, nonché quello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda proposta dai Brignoli nei confronti del Locarno e del Pera. Segnatamente, ha osservato che: i) i mandatari non erano tenuti ad eseguire solo pagamenti previamente autorizzati; ii) la loro condotta non aveva avuto alcuna incidenza sulla sorte delle società Brignoli, perché il mandato non era stato conferito per appianare l’ingente esposizione di dette società, ma per contenere i loro debiti; iii) era incontestato che i professionisti avessero maturato crediti per prestazioni professionali rese anche anteriormente al conferimento del mandato e che quindi in tale qualità potessero essere destinatari, al pari di altri creditori, di pagamenti; iv) non vi era una gerarchia nell’individuazione dei crediti da transigere o tacitare; v) i pagamenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., per crediti verso [OSCURATO:SOCIETA]., e in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., controllata dalla prima, anche se dette società creditrici erano riconducibili formalmente alla moglie del Locarno e/o in via di fatto allo stesso Locarno, erano comunque eseguiti in favore di creditrici delle società Brignoli; vi) il mandato conteneva la clausola con cui le parti avevano previsto che, in caso di estinzione del mandato «per decorso del termine o per altra causa», i mandatari avrebbero dovuto rimettere nella disponibilità dei mandanti quanto residuato dal ricavato della vendita dell’immobile, solo ove «già detratti i compensi per l’attività svolta sia in qualità di mandatari che di professionisti nominati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].», e quindi il pagamento dei crediti, per competenze proprie oltre che in favore delle società di riferimento, rientrava pienamente nell’oggetto del mandato; vii) non poteva dirsi sussistente alcun inadempimento del mandato fiduciario, non essendo stato dimostrato che le attività che i professionisti dichiaravano di aver svolto non fossero state espletate, né che il corrispettivo individuato non fosse congruo anche in relazione a quanto previsto nel mandato stesso; infatti, i crediti erano stati ammessi al passivo delle società fallite, quindi il titolo e l’adeguatezza degli importi erano stati verificati, le fatture erano state emesse quando la prospettiva fallimentare era irreversibile. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Brignoli, in qualità di eredi e successori universali testamentari di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successori ex lege di [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. In vista dell’odierna Camera di Consiglio i ricorrenti e il Locarno hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire e/o comunque, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo a Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi rinunciatari dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ripropone detta eccezione, già rigettata dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto non dimostrato che Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA] avessero rinunciato all’eredità e anzi ravvisando nell’azione proposta gli estremi dell’accettazione tacita di eredità (p. 17 della sentenza), assumendo che, a seguito di indagini effettuate dopo la sentenza d’appello, aveva acquisito prova che: a) in pendenza del giudizio di appello e precisamente in data 29/06/2021, Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA] avevano rinunciato all’eredità della madre e dichiarato di non aver compiuto alcun atto che potesse comportare l’accettazione tacita della stessa; b) il 6 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano accettato tacitamente l'eredità di [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], vendendo parte del patrimonio ereditario. Di qui, in aggiunta, la richiesta di condanna non solo di Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA], ma anche degli altri ricorrenti, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, cod.proc.civ.: i primi, per aver proposto ricorso per cassazione, pur avendo rinunciato all’eredità e nella qualità di successori ex lege di [OSCURATO:PERSONA] (v. intestazione del ricorso: p. 1), i secondi perché hanno agito, dichiarandosi eredi testamentari di [OSCURATO:PERSONA], ma hanno omesso, in mala fede, di avere accettato tacitamente l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] (p. 1 del ricorso). L’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Marco e [OSCURATO:PERSONA] va rigettata. Premesso che – v. Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n. 2951 - la titolarità, rappresentando un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che può essere proposta in ogni fase del giudizio, anche in cassazione, sempre che non si sia formato il giudicato e che il controricorrente ha dimostrato, riproducendo il contenuto dell’atto di rinuncia all’eredità di Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA] (p. 25 del controricorso) e allegando detto atto (all. F), che, al momento della proposizione del ricorso per cassazione, i suddetti che, nell’intestazione del ricorso, hanno dichiarato di agire (solo) quali successori ex lege della madre, avevano invece già rinunciato all’eredità della stessa, non erano titolari del diritto fatto valere in giudizio, deve osservarsi che la Corte d’appello ha statuito – e su detta statuizione si è formato il giudicato – che la proposizione e la resistenza avevano comportato l’accettazione tacita dell’eredità. Ebbene, se è vero che la rinunzia all’eredità ha effetti retroattivi (art. 521 cod.civ.), per cui il rinunziante è considerato come alienus ab hereditate , lo è altrettanto, però, che può rinunziare all’eredità solo il delato non anche chi, pur non avendo espressamene accettato l’eredità, abbia compiuto atti da cui desumere l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità; il che implica che avendo Ezio, Marco e [OSCURATO:PERSONA] conseguito - resistendo all’appello - la qualità di eredi, non potevano perderla, neppure cedendo l’eredità, essendo pacifico che l’erede non può svestirsi di tale qualità, una volta conseguitala (Cass. 09/06/2025, n. 15301; Cass. 16/01/2024, n. 1735). L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15663). Tanto assorbe la censura mossa al silenzio serbato dagli altri ricorrenti quanto al fatto di essere divenuti eredi della Lonati che è infatti messa in relazione con « l’inammissibile “tutela” della versione data dai loro genitori riguardo alla rinuncia all’eredità della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in Brignoli» (p. 5 del controricorso). 2) Sempre in via preliminare va esaminata ed accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. sollevata con la memoria dai ricorrenti, per non avere la stessa fornito la prova del conferimento della procura ad negotiaa [OSCURATO:PERSONA], menzionata nella procura speciale, ma non prodotta né con il controricorso né ai sensi dell’art. 372 cod.proc.civ. Ilpotere di rappresentare la parte in giudizio, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e di conferimento diprocura alla lite, spetta unicamente a colui che è investito delpotere rappresentativo di naturasostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, e pertanto, il Guglielmetti, in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avrebbe dovuto produrre con il controricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 cod.proc.civ. , i documenti atti a dimostrare detta sua qualità, pena l’inammissibilità (v. Cass. 1/08/2025, n. 22244). Il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è, pertanto, inammissibile. 3) Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod.civ. in relazione all’art. 360 n. 3) cod.proc.civ. Attinto da censura è l’esito dell’interpretazione del contratto di mandato nella misura in cui ha portato il giudice a quo a ritenere che l’oggetto del mandato permettesse ai mandatari di usare il capitale loro conferito anche per estinguere crediti propri. Il contratto, come evidenziato a p. 18 dal giudice a quo, era finalizzato a: a) “Acquistare, transigere e/o estinguere, laddove ritenuto opportuno e conveniente i crediti vantati da terzi nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].”; b) “Sostenere gli esborsi che si renderanno necessari a vario titolo, ivi compreso il pagamento delle parcelle degli stessi procuratori qui nominati e/o di altri professionisti, per consentire alle tre imprese suddette di far fronte alle pretese creditorie di terzi ed a quelle di liquidazione laddove necessario”; c)“concludere con i creditori delle predette imprese accordi transattivi che prevedano esborsi di danaro da parte delle predette imprese” La tesi dei ricorrenti è che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, i mandatari non avessero affatto detta «ampia libertà» nell’individuazione delle attività esecutive del mandato, in quanto l’acquisto, la transazione o l’estinzione dei crediti dovevano essere «convenient(i) e opportun(i)» per le imprese Brignoli, gli esborsi dovevano fronteggiare «pretese creditorie di terzi» che implicavano quindi un’istanza azionata, giudizialmente o stragiudizialmente, dai creditori, l’oggetto del mandato li obbligava anche a stipulare transazioni e non esclusivamente ad eseguire pagamenti. Di qui la denunciata violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod.civ. I ricorrenti aggiungono che avrebbe errato il giudice d’appello a pag. 21, là dove ha ritenuto che la clausola «con cui le parti avevano previsto che, in caso di estinzione del mandato «per decorso del termine o per altra causa», tra cui annoverare la prospettabile la sopravvenuta [sic] impossibilità di realizzare lo scopo per cui è stato conferito, i mandatari avrebbero dovuto rimettere nella disponibilità dei mandanti quanto residuato dal ricavato della vendita dell’immobile, solo ove «già detratti i compensi per l’attività svolta sia in qualità di mandatari che di professionisti nominati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].», deponesse per la corretta esecuzione del mandato, avendo omesso di riportare la seguente frase: « (…) e [OSCURATO:SOCIETA]. per gli incarichi di cui sopra»; tale omissione non avrebbe permesso al giudice a quo di avvedersi che il pagamento dei compensi quali professionisti delle tre imprese era riferito alle attività svolte in relazione al mandato, non in relazione alle attività svolte in precedenza. L’ubi consistam della censura, introdotta denunciando la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, è finalizzata a far emergere che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, i mandatari avessero violato gli obblighi contrattuali, avendo provveduto ad estinguere con i mezzi messi a loro disposizione crediti propri o riconducibili a terzi a loro non del tutto estranei piuttosto che far fronte alle pretese di creditori terzi. Alla conclusione del giudice a quosi imputa di avere violato: a) il criterio di sufficienza dell’interpretazione letterale ad esprimere il contenuto del contratto (v. p. 18 del ricorso), in ossequio al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod.civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 cod.civ. all'art. 1371 cod.civ.; b) il criterio dell’interpretazione sistematica ed unitaria delle clausole contrattuali, per avere omesso di verificare che i mandatari avevano l’obbligo «di verificare la “convenienza e l’opportunità” per le imprese Brignoli dell’estinzione totale o parziale dei crediti, l’obbligo di far fronte alle vere e proprie “pretese” dei terzi creditori e l’obbligo di stipulare “transazioni” e non semplici pagamenti». Il motivo è fondato quanto alla dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. Sia nella lettera a) che nella lettera b) del mandato si fa riferimento a «crediti vantati da terzi» e a «pretese creditorie di terzi». Ebbene, queste espressioni certamente sono idonee ad individuare soggetti creditori delle società di pertinenza dei mandanti e come tali terzi, ma l’uso per identificare i titolari dei credito del termine «terzi» assume, secondo il senso fatto manifesto dalle parole un particolare valore, nel senso che se il mandato o meglio le attività indicate nella lettera a) come da eseguirsi dai mandatari avesse dovuto avere ad oggetto genericamente crediti vantati nei confronti della società, ivi compresi crediti degli stessi mandatari o eventualmente nella sostanza ad essi riferibili anche se non formalmente, le parti stipulanti avrebbero semplicemente usato la parola «crediti» nella lettera a) e quella di «pretese creditorie» nella lettera b) . Tale formulazione della clausola avrebbe evidenziato palesemente, assumendo le parti come oggetto delle attività commesse ai mandatari genericamente «crediti verso le società», l’intenzione di conferire il mandato senza esclusione della titolarità del credito, formale o sostanziale, anche da parte degli stessi mandatari. Quindi, in questo caso, i mandatari avrebbero potuto svolgere le loro attività anche riguardo a crediti da essi stessi, formalmente o meno, vantati verso la società. L’uso della parola “terzi”, invece, apparendo superflua nella logica della sola individuazione del mero ed indistinto titolare di crediti verso le società, risultava funzionale ad escludere dalla platea dei creditori proprio i mandatari. In pratica, l’espressione terzo è stata usata dalle parti per escludere che i mandatari potessero svolgere le attività oggetto di mandato anche in loro favore. Questa esegesi appare confermata dal criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 cod.civ., giacché esattamente i ricorrenti sottolineano il valore dell’inciso «per gli incarichi di cui sopra» nella clausola che prevede i compensi nel caso di estinzione del mandato per decorso del termine o per altra causa. La posizione di creditori dei mandatari viene ricollegata ai compensi per l’attività svolta in adempimento del mandato (e non per pregresse attività svolte in favore delle società Brignoli) e per il conferimento da parte delle società di pertinenza dei mandanti di incarichi professionali necessari per l’adempimento del mandato. 4) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 1175, 1362, 1366 e 1375 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3) cod.proc.civ. La Corte d’appello avrebbe inoltre interpretato l’ultimo paragrafo del mandato, il quale stabiliva che i compensi per le attività svolte dai mandatari in esecuzione del mandato «saranno quantificati dai mandatari in relazione al tempo dedicato alle rispettive attività, alla difficoltà e alla tipologia delle attività poste in essere al valore dell’affare» come legittimante l’estinzione dei crediti che i mandatari vantavano nei confronti dei mandanti, senza considerare che il mandato era oneroso e che secondo una interpretazione in buona fede era impossibile consentire ai mandatari di pagare esclusivamente o preferenzialmente se stessi (o società collegate) e non gli altri creditori. La Corte territoriale si sarebbe dovuta chiedere in che modo, estinguendo esclusivamente i propri crediti e quelli delle società collegate in prossimità del fallimento (come dà atto lo stesso giudice d’appello a pag. 21), i mandatari avessero soddisfatto anziché esclusivamente un interesse proprio, anche quello dei mandanti. D’altra parte, se l’interesse dei mandanti fosse stato quello di estinguere i crediti dei mandatari e delle società loro collegate, non ci sarebbe stato bisogno di alcun mandato “generale”; sarebbe bastato semplicemente conferire l’incarico di vendere l’immobile, trattenendo la somma dovuta per estinguere i propri crediti, risparmiando così anche sul compenso per i mandatari. Di qui la tesi dell’uso abusivo del mandato, perché, come insena questa Corte (tra le tante v. Cass. 26541/2021), anche in assenza di una violazione in senso formale, i mandatari avevano scelto di esercitare il potere di autonomia di cui era titolari, alterando la funzione obiettiva per la quale quel potere era stato loro conferito, consentendo il concretizzarsi di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte. La censura qui formulata, attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali nonché la irrazionalità e intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, sulla base di una lettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede e della convenienza oggettiva, conferma l’errore in cui in cui è incorso il giudice a quo, anche in considerazione della riconosciuta natura fiduciaria del mandato. La formalistica titolarità da parte dei mandatari di crediti verso le società mandanti, nei termini illustrati, non avrebbe dovuto impedire alla Corte territoriale di valutarne il comportamento sulla scorta del parametro della buona fede oggettiva quale «criterio vólto a contenere le conseguenze negative di un'applicazione formalistica del diritto sul piano della conciliazione di interessi confliggenti secondo una misura insuscettibile di determinazione aprioristica, ma destinata a precisarsi, di volta in volta, secondo le caratteristiche particolari di ogni singola vicenda nel quadro complessivo delle circostanze anche sopravvenute del caso concreto. Si profila, così, l'esistenza di un criterio tipicamente bilaterale e qualitativo: perché implicante un giudizio di relazione, dove ciò che è destinato a prevalere non è, sempre e comunque, l'interesse astrattamente privilegiato da una norma, ed attento, altresì, alla qualità degli interessi coinvolti» (Cass. 30/08/2024, n.23438; Cass.27/03/2024, n.8277; Cass. 22/03/2024, n.7891). Va osservato che il contratto era funzionalizzato, come è emerso dai fatti di causa, a contenere l’esposizione debitoria delle società della famiglia Brignoli e, per quanto sia indubbio che le parti non avessero stabilito una gerarchia di strumenti – transazioni, pagamenti ecc. –pure avevano contemplato l’esigenza che l’ampia discrezionalità – evincibile dal dato letterale sintetizzata in questi termini dal giudice a quo: il mandato prevedeva «lo svolgimento di attività funzionale ad acquistare/ transigere / estinguere crediti vantati dai terzi nei confronti delle imprese Brignoli ove “ritenuto opportuno conveniente” (lett. a) nonché sostenere gli esborsi dei professionisti, ricomprese le parcelle dei procuratori nominati, necessari per “fare fronte alle pretese creditorie dei terzi ed a quelle di liquidazione laddove necessario»- conferita ai mandatari dovesse essere comunque finalizzata a «fare fronte alla crisi delle imprese Brignoli», utilizzando il denaro messo a disposizione per gestire più che risolvere la situazione debitoria delle società dei mandanti; la stessa Corte d’appello ha dato atto che il mandato a vendere l’immobile da cui ricavare la somma da destinare a detta operazione faceva parte del tentativo di una remissione in bonis delle società dei mandanti; sicché il comportamento concretamente tenuto dai mandatari, valutato necessariamente a posteriori e tenuto conto degli interessi delle parti in conflitto, avrebbe dovuto essere ritenuto contrario a buona fede; la prestazione dei mandatari, da intendersi come attività posta in essere per adempiere gli obblighi ricevuti con il mandato, avrebbe dovuto essere considerata scorretta, ai sensi dell’art. 1375 cod.civ., tale da permettere di qualificare il loro comportamento in termini di inesatto adempimento, guardando al programma negoziale in una prospettiva che tenda a spingere il comportamento delle parti verso esiti di collaborazione che sono impliciti nell’accordo assunto; non avrebbe potuto ritenersi esatta la prestazione posta in essere prescindendo dalla considerazione dell’interesse dei mandanti; ciò a maggior ragione avuto riguardo per l’ampia discrezionalità di cui godevano i mandatari. Proprio detta discrezionalità anzi avrebbe dovuto imporre al giudice a quo di valutare il comportamento tenuto dai mandatari secondo buona fede e correttezza; il fatto cioè che non avessero precisi vincoli, non essendo state impartite loro direttive specifiche circa gli atti da compiere (transazioni, pagamenti, ecc.) né una preferenza per certe tipologie di atti o una delimitazione dei terzi con cui transigere o le cui pretese estinguere (la violazione di dette istruzioni avrebbe determinato automaticamente una valutazione in termini di non iure della condotta dei mandatari), non esonerava il giudice a quo dall’accertare se, pur rimanendo formalmente entro i limiti del potere loro conferito, i due professionisti avessero scelto modalità di esecuzione dell’incarico (non già contra legem, cioè contrarie ai limiti formali dell’incarico ricevuto, ma) tali da contemperare l’equilibrio dei contrapposti interessi, all’insegna, come si esprime la dottrina, della «volontà vera»dell’altra parte. Il motivo – ferme le ragioni di fondatezza enunciate – potrebbe addirittura dirsi assorbito, perché il suo esame sarebbe solo funzionale ad aggiungere un elemento ulteriore e dunque non decisivo all’esegesi delle clausole contrattuali giustificativa dell’accoglimento del primo motivo. 6) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 132,2° comma, n. 4) cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4) cod.proc.civ. Attinta da censura è la seguente affermazione contenuta a p. 19 della impugnata sentenza: «Infine, non poco rilievo deve essere assegnato alla circostanza che le fatture esposte siano state emesse in data 25.1.2013, in un momento in cui la irreversibilità della prospettiva fallimentare ha consentito di non potere più fare alcun affidamento, ove mai vi fosse stato, sul dispiegarsi di pagamenti a terzi aventi ricadute positive per il destino delle società, sicché il pagamento delle proprie competenze, rientrante nel mandato, non ha in alcun modo inficiato la diligenza richiesta nella esecuzione del mandato che di fatto ha visto i professionisti utilizzare l’importo messo a disposizione dei mandanti per chiudere posizioni debitorie delle società». Per i ricorrenti «non si comprende infatti come il pagamento effettuato a sé stessi avrebbe contribuito a “gestire” (a pag. 19, V cpv.) la situazione debitoria delle tre imprese e in che modo questo pagamento sarebbe stato “conveniente ed opportuno” (v. motivo n. I del presente ricorso) nell’interesse delle imprese Brignoli». 7) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quola violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. , 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. La Corte d’appello ha ritenuto che tanto i mandatari, quanto le società ad essi collegate, fossero “terzi” a tutti gli effetti ai fini del mandato e, dunque, nessuna violazione era stata commessa, non essendo previsto nel contratto concluso di dover preferire gli altri creditori, senza accertare se, in disparte la questione del pagamento preferenziale e della natura di «terzi» dei mandatari e delle società loro collegate, vi fossero stati altri inadempimenti ritualmente allegati da parte attrice e riproposti in appello ex art. 346 cod.proc.civ. Difatti, nel ricorso introduttivo (doc. 3) l’allegazione era stata ben più ampia. In particolare, nei punti 13, 14, 15 e 16, si era contestato, tra le altre cose: a) la mancata prova dell’an e del quantum in relazione alle fatture emesse per prestazioni proprie dai due professionisti; b) l’aver fatto pagamenti a soggetti terzi rispetto alle tre imprese familiari (Residenza al [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.). La tesi dei ricorrenti è che la Corte d’appello, là dove ha affermato (p. 20 della sentenza gravata) che « Non è contestato che i professionisti avessero maturato crediti per prestazioni professionali rese anche anteriormente al conferimento del mandato, e che quindi in tale qualità potessero essere destinatari, al pari di altri creditori, di pagamenti» né che « che le attività esposte siano state poste in essere in favore delle società individuate nel mandato», sia incorsa nella violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., per aver dato per pacifici fatti decisivi che invece erano espressamente contestati. 8) Con il quinto i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. A pag. 21 il giudice a quo ha affermato: « Orbene, la sentenza di primo grado non ha accertato che le attività esposte dai professionisti non siano state espletate, né che il corrispettivo individuato non sia congruo anche in relazione a quanto previsto nel mandato stesso». La motivazione non raggiungerebbe il minimo costituzionale, perché il Tribunale si era avvalso del modulo decisorio della ragione più liquida, rappresentata dal fatto che il pagamento era stato effettuato verso sé stessi e non verso terzi creditori, intendendo per «terzi» i creditori diversi dai mandatari e dalle società loro collegate. E quanto alla congruità delle parcelle dei mandatari, là dove ha affermato che «Una conferma della congruità dei compensi esposti è da individuarsi nella ammissione al passivo delle società fallite, ammissione che presuppone la verifica del fondamento del titolo e la prova della adeguatezza degli importi esposti (docc. 14, 15, 16 fasc. I grado Locarno)», la motivazione non terrebbe conto che in tutti i tre documenti richiamati (doc. 7, 8, 9 allegati al ricorso) il Locarno scriveva espressamente di non essere stato pagato, tanto da chiedere l’ammissione al fallimento; di conseguenza, la motivazione della Corte d'appello a giustificazione della congruità sarebbe illogica, perché se il credito del Loiacono era stato estinto attraverso il mandato la prova della congruità del pagamento effettuato onde estinguerlo non poteva derivare dall’ ammissione al fallimento che si riferiva a prestazioni non pagate. La stessa censura è mossa avverso il ragionamento motivazionale che ha finito per ritenere congruo il pagamento delle competenze dello studio [OSCURATO:SOCIETA]. In aggiunta, il pagamento effettuato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. era stato contestato, non solo deducendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. era riconducibile al Locarno, ma anche perché il documento che la Corte d’appello ha assunto a prova dell’esistenza del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. per un preteso rimborso di un finanziamento soci versato da [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., società fallita in data 27/03/2013, non era firmato, sembrava artatamente realizzato per giustificare il pagamento stato eseguito in data 22/11/2012 mentre il documento era datato 21/11/2012 e perché il rimborso era stato eseguito in favore di una società non oggetto del mandato, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (di cui il Locarno era, peraltro, presidente del consiglio d’amministrazione). Di qui la censura mossa alla Corte d’appello di non avere illustrato da cosa abbia ricavato l’effettiva dimostrazione del credito (in disparte la questione della riconducibilità del pagamento al mandato). 9) Dato l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione, i motivi terzo, quarto e quinto sono assorbiti. 10) La fondatezza dei primi due motivi determina l’accoglimento del ricorso. 11) La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti
Sentenza Cassazione n. 33167/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris