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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05382/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile„ nelle conformi sentenze di merito, del reato previsto dall'art. 690, primo comma, cod.pen.; letti i verbali della [OSCURATO:PERSONA] di Carmagnola da cui risultano la remissione della querela della persona offesa ed accettazione della stessa da parte dell'imputato; considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625; considerato che il delitto per cui è processo è procedibile a querela di parte; considerato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela; ritenuto che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340„ comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Spese a carico del querelato.

Così deciso, 1'8 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile„ nelle conformi sentenze di merito, del reato previsto dall'art. 690, primo comma, cod.pen.; letti i verbali della [OSCURATO:PERSONA] di Carmagnola da cui risultano la remissione della querela della persona offesa ed accettazione della stessa da parte dell'imputato; considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625; considerato che il delitto per cui è processo è procedibile a querela di parte; considerato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela; ritenuto che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340„ comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso, 1'8 genna
Sentenza Cassazione n. 05382/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris