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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24962/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4145/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.u.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via Coppola n. 5/7; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –controricorrente - avverso la se ntenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, n. 2286/24/2021; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’agenzia delle entrate notificò alla società contribuente cartella di pagamento portante la somma pari ad euro 15.452,41 in forza del ritardo nella presentazione della dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2015.

La società contribuente impugnò la cartella e il ricorso fu respinto il primo grado.

La CTR, successivamente adita dalla società contribuente, confermò la decisione.

Ricorre SEGIM s.u.r.l. con un motivo, resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorre la società contribuente con un motivo con il quale si duole dell’omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. di un fatto storico, non avendo il giudice di merito, in particolare, tenuto conto delle copiose prove documentali tutte fornite dal contribuente a sostegno delle proprie ragioni e non si sarebbe accorto della presenza della documentazione per l’anno 2014.

2. La società ricorrente ha, successivamente, depositato telematicamente una “nota di precisazione” ove, dopo aver dichiarato di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022 (producendo la relativa ricevuta di avvenuta presentazione) e di aver pertanto rinunciato al giudizio, ha formulato istanza, “nelle more del pagamento delle somme dovute” di sospensione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nell’anzidetta legge (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

Dispone l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c d.l. n. 34/2023, che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546” mentre l’art. 1, comma 197, prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

Può provvedersi, quindi, alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022.

P.Q.M.

Sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022 e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4145/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.u.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via Coppola n. 5/7; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –controricorrente - avverso la se ntenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, n. 2286/24/2021; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’agenzia delle entrate notificò alla società contribuente cartella di pagamento portante la somma pari ad euro 15.452,41 in forza del ritardo nella presentazione della dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2015. La società contribuente impugnò la cartella e il ricorso fu respinto il primo grado. La CTR, successivamente adita dalla società contribuente, confermò la decisione. Ricorre SEGIM s.u.r.l. con un motivo, resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre la società contribuente con un motivo con il quale si duole dell’omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. di un fatto storico, non avendo il giudice di merito, in particolare, tenuto conto delle copiose prove documentali tutte fornite dal contribuente a sostegno delle proprie ragioni e non si sarebbe accorto della presenza della documentazione per l’anno 2014. 2. La società ricorrente ha, successivamente, depositato telematicamente una “nota di precisazione” ove, dopo aver dichiarato di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022 (producendo la relativa ricevuta di avvenuta presentazione) e di aver pertanto rinunciato al giudizio, ha formulato istanza, “nelle more del pagamento delle somme dovute” di sospensione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nell’anzidetta legge (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. Dispone l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c d.l. n. 34/2023, che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546” mentre l’art. 1, comma 197, prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. Può provvedersi, quindi, alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022. P.Q.M. Sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022 e rinvia
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