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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10768/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 7 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 16 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze ed alla dosimetria della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda il punto 3 della sentenza, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le già benevolmente concesse attenuanti generiche, anche sottolineando come non ricorressero ulteriori elementi positivi da valorizzare a tal fine, ed ha ritenuto congrua, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, la pena individuata dal primo giudice che, riconosciuta la continuazione cd. esterna, aveva operato un minimo aumento per il reato in imputazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 7 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 16 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze ed alla dosimetria della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda il punto 3 della sentenza, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le già benevolmente concesse attenuanti generiche, anche sottolineando come non ricorressero ulteriori elementi positivi da valorizzare a tal fine, ed ha ritenuto congrua, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, la pena individuata dal primo giudice che, riconosciuta la continuazione cd. esterna, aveva operato un minimo aumento per il reato in imputazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 g
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