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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 30576/2023

Testo disponibile della fonte

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 1 3515 /20 21 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA] N. 2 [OSCURATO:PERSONA], con sede in Prato, alla via Valentini n. 14, in persona del legale rappresentante e Presidente del consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , giusta procuraspeciale allegataal ricorso, dagli AvvocatiAntonello Calabrese e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., con sede in Prato, alla via Toscanan. 57/a, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] , e [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., con sede in Prato, alla via Toscana n. 57/a, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentate e difes e, giustaprocure speciale allegate al controricorso, da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultima in Prato, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 10.- controricorrent i - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Prato, alla via delle Fonti n. 356, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso la sentenza, n. cron. 2118/2020, de l la [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEpubblicata il 17 / 11 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con distinti decreti, rispettivamente n. 1884/2012 e n. 1885/2012, il Tribunale di Prato ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ed a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. il pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato (d’ora in avanti, breviter, Consorzio), di €. 6.239,61 ciascuna per contributi consortili, oltre interessi e spese deirelativi procedimenti monitori.

Secondo la prospettazione del menzionato creditore, tali pretese costituivano spese ed oneri consortili dovuti da ciascun consorziato in proporzione alla superficie dei terreni compresi nel piano di lottizzazione, deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 2 maggio 2012 sulla base di bilanci preventivi e consuntivi approvati dall'assemblea dei consorziati in data 20 aprile 2012.

1.1. Con autonome citazioni ritualmente e tempestivamente notificate, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. proposero opposizione ai decretiingiuntivi ad esse rispettivamente notificat i , eccependo, tra l’altro, la prescrizione della pretesa creditoria consacrata nei titol i monitori; al contempo, chiesero ed ottennero l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del proprio dante causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con finalità di manleva.1.2.

Riuniti i processi, l’adito Tribunale di Prato, con sentenza n. 188/2017, accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dalle società opponenti in ragione del decorso del termine quinquennale exart. 2948, n. 4, cod. civ., ritenuto applicabile alle pretese creditorie de quibus, e revocò i titolipredetti.

2. Il gravame proposto dal Consorzio contro quella decisione fu accolto, per quanto di ragione, dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 novembre 2020, n. 2118, – resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – che, in riforma della pronuncia impugnata ed in accoglimento parziale della domanda monitoria, condannò le prime due al pagamento, in favore dell’appellante, della minor somma di € 1.560,64 ciascuna, “oltre interessi di mora convenzionali del 5% oltre il tasso legale dal 18 maggio 2012 al soddisfo”.

2.1. In estrema sintesi, quella corte, dopo aver opinato che i crediti da contributi consortili sono soggetti a prescrizione quinquennale exart. 2948, n. 4, cod. civ., dichiarò non dovute le somme richieste dal Consorzio a titolo di conguagli relativi al periodo dal 1978 al 2001, in quanto non suffragate da delibere assembleari, mentre quantificò gli interessi di mora maturati dal 25 febbraio2006 al 18 maggio 2012 nel minor importo di € 1.560,64 poiché così determinati nelle delibere assembleari del 2009,2010 e 2011.

3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso il [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato, affidandosi ad un motivo.

Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., mentre la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta solo intimata.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il formulato motivo di ricorso è rubricato « Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per errata interpretazione e applicazione degli artt. 11, 33 e 34 dello Statuto e dell’art. 2948, n. 4, c.c., in relazione al mancato riconoscimento della imprescrittibilità dei crediti consortili in assenza del carattere di periodicità degli stessi e, comunque, per errata interpretazione degli artt. 2943 e 2944 c.c. in ordine alla interruzione del termine di prescrizione, in relazione alla sussistenza dei presupposti relativi al fondamento del credito di cui all’art. 633 c.p.c. e art. 35 dello Statuto, al fine della emissione del decreto ingiuntivo».

Si ascrive alla corte territoriale: i) di non aver considerato che i consorzi di urbanizzazione si caratterizzano per un profilo di realità che li assimila agli istituti dominicali della comunione, del condominio e della servitù, con conseguente imprescrittibilità dei crediti derivanti dal pagamento degli oneri per il loro funzionamento; ii) di avere ritenuto, erroneamente, il carattere periodico della prestazione di pagamento dei contributi dovuti al Consorzio; iii) di non avere tenuto conto che le delibere consortili determinative degli oneri a carico di ciascuna delle odierne società controricorrenti avevano espletato un effetto interruttivo della relativa prescrizione, atteso che, stante la mancata impugnazione da parte degli associati, esse assumevano senz'altro valore di riconoscimento del diritto di credito da parte del consorziato.

1.1. Una siffatta, articolata doglianza si rivela fondata esclusivamente nei limiti di cui appresso.

1.2. Giova premettere che, come già ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte: i) i consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni si coniugano con un forte profilo di realità, disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione (cfr. Cass. n. 9790 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 3301 del 2023; Cass. n. 18792 del 2021; Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 25394 del 2019; Cass. n. 9568 del 2017; Cass. n. 7427 del 2012; Cass. n. 10220 del 2010; Cass. n. 2877 del 2007).

Ciò in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell’acquisto dell’immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume, di converso, una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di obligationes propter remcon riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. Cass. n. 9790 del 2023; Cass. n. 9401 del 2005; Cass. n. 4125 del 2003); ii) in ogni caso, la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà - e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica- ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9790 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 17392 del 2022; Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 18146 del 2018; Cass. n. 14440 del 2019, ove si rinviene il richiamo a Cass. n. 16071 del 2007, non massimata; Cass., n. 18560 del 2016).

Infatti, in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo taleadesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (cfr. Cass. n. 18560 del 2016; Cass. n. 14440 del 2019; Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 9790 del 2023); iii) in tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari di immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà, giacché altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione garantito dall'art. 18 Cost. (cfr., in tal senso, Cass. n. 6666 del 2005; Cass.6 n. 25289 del 2007; Cass. n. 26657 del 2007; Cass. nn. 5888 e 5889 del 2010; Cass. n. 22641 del 2013; Cass. n. 11035 del 2015; Cass. n. 19558 del 2021; Cass. n. 9790 del 2023).

1.3. Occorre rimarcare, poi, che, diversamente da quanto opinato dalla corte fiorentina (che su tale presupposto, evidentemente, ha ritenuto applicabile, nella specie, il termine prescrizionale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ.), quella di pagamento degli oneri consortili non può qualificarsi come prestazione di carattere periodico. 1.3.1.

In proposito, infatti, è sufficiente richiamare quanto sancito, affatto condivisibilmente, dalla recente Cass. n. 21625 del 2023 (resa, peraltro, in fattispecie assolutamente analoga a quella oggi all’esame del Collegio), a tenore della quale (cfr. pag. 3-4 della sua motivazione) «La ragione per l’esclusione della natura periodica dell’onere consortile risiede […], precisamente, nella circostanza che gli oneri consortili divengono esigibili annualmente, sulla base della rendicontazione che i gestori del consorzio presentano all’assemblea, costituendo la relativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante la pretesa di pagamento.

Da tanto consegue, quindi, che la spesa per oneri consortili non può dirsi periodica, in quanto è tale solo la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto (emblematico il caso delle retribuzioni; cfr. Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 30546 del 20/12/2017).

Diversamente ove, come nella specie, sia la deliberazione consortile di approvazione del rendiconto a costituire di anno in anno la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021), la somma dovuta trova la sua fonte nella deliberazione stessa e, come tale, non può in alcun caso essere assimilata a quella periodica, come definita dall’art. 2948, n. 4), cod. civ.».

1.3.2. La non riconducibilità della prestazione di pagamento degli oneri consortili de quibus a quelle aventi carattere periodico, dunque, comporta, necessariamente, la inapplicabilità, nella specie, del termine prescrizionale quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ., applicato, invece, dalla corte territoriale.

1.4. La sentenza impugnata, inoltre, ha constatato la natura volontaria, e non obbligatoria, del Consorzio odierno ricorrente.

Tale accertamento, non sottoposto a specifica critica, già di per sé porterebbe a escludere -in piena armonia con l’analoga opinione espressa, in proposito, dalla già menzionata Cass. n. 21625 del 2023 (cfr. pag. 5 - 6 della motivazione) - qualsiasi assimilabilità dell’obbligazione per cui è causa a quelle aventi natura reale.

Può aggiungersi, comunque, per completezza, che «anche gli oneri derivanti dalla partecipazione a consorzi obbligatori non mutano, per ciò solo, la natura dell’obbligazione di contribuzione da contrattualistica a reale, avendo questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 1468 del 25/01/2021) condivisibilmente già affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da unaobligatio propter rem atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio è stato costituito».

1.4.1. Muovendo da tutto quanto si fin qui detto, allora, deve ritenersi che, indubbia la prescrittibilità (o, se si preferisce, esclusa la imprescrittibilità) delle prestazioni di pagamento di cui si discute, il relativo termine prescrizionale non può che individuarsi in quello ordinario decennale ( cfr .

Cass. n. 21625 del 2023).

Deve qui solo aggiungersi che, allorquando una delle parti abbia tempestivamente eccepito la prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo, al giudice è rimessa tanto l'identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, quanto la qualificazione giuridica di quest'ultima (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5819 del 2022; Cass. n. 3903 del 2010; Cass. n. 16573 del 2004; Cass. n. 3126 del 2003).

Alteris verbis, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, cui segue la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, «mentre la determinazione della durata di questa configura una quaestio iuris sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice.

Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare diquell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice » ( cfr .

Cass. n. 30303 del 2021; Cass. n. 15631 del 2016; Cass., SU, n. 10955 del 2002).

1.5. La censura in esame, infine, laddove, nella sua parte finale, insiste nell’invocato effetto interruttivo della prescrizione delle delibere assembleari, si rivela del tutto inammissibile perché non coglie l’effettiva ratio decidendi, in parte qua, della sentenza impugnata, la quale, sebbene utilizzando, erroneamente, il termine prescrizionale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., in luogo di quello, correttamente applicabile, decennale, ha ritenuto comunque che le deliberazioni consortili costituisserola fonte delle obbligazioni dedotte in lite, altresì riconoscendo alle prime efficacia interruttiva della prescrizione.

2. In definitiva, quindi, l’odierno ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato deve essere accolto nei limiti di cui si è detto.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame della questione, ad essa devoluta, concernente l’avvenuta maturazione, o non, della prescrizione decennale per tutto o parte dei crediti fatti valere dal Consorzio medesimo, in sede monitoria, nei confronti di ciascuna delle odierne controricorrenti.

Al giudice di rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nei sensi di cui in motivazione, il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 1 3515 /20 21 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA] N. 2 [OSCURATO:PERSONA], con sede in Prato, alla via Valentini n. 14, in persona del legale rappresentante e Presidente del consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , giusta procuraspeciale allegataal ricorso, dagli AvvocatiAntonello Calabrese e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., con sede in Prato, alla via Toscanan. 57/a, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] , e [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., con sede in Prato, alla via Toscana n. 57/a, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentate e difes e, giustaprocure speciale allegate al controricorso, da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultima in Prato, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 10.- controricorrent i - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Prato, alla via delle Fonti n. 356, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso la sentenza, n. cron. 2118/2020, de l la [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEpubblicata il 17 / 11 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con distinti decreti, rispettivamente n. 1884/2012 e n. 1885/2012, il Tribunale di Prato ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ed a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. il pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato (d’ora in avanti, breviter, Consorzio), di €. 6.239,61 ciascuna per contributi consortili, oltre interessi e spese deirelativi procedimenti monitori. Secondo la prospettazione del menzionato creditore, tali pretese costituivano spese ed oneri consortili dovuti da ciascun consorziato in proporzione alla superficie dei terreni compresi nel piano di lottizzazione, deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 2 maggio 2012 sulla base di bilanci preventivi e consuntivi approvati dall'assemblea dei consorziati in data 20 aprile 2012. 1.1. Con autonome citazioni ritualmente e tempestivamente notificate, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. proposero opposizione ai decretiingiuntivi ad esse rispettivamente notificat i , eccependo, tra l’altro, la prescrizione della pretesa creditoria consacrata nei titol i monitori; al contempo, chiesero ed ottennero l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del proprio dante causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con finalità di manleva.1.2. Riuniti i processi, l’adito Tribunale di Prato, con sentenza n. 188/2017, accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dalle società opponenti in ragione del decorso del termine quinquennale exart. 2948, n. 4, cod. civ., ritenuto applicabile alle pretese creditorie de quibus, e revocò i titolipredetti. 2. Il gravame proposto dal Consorzio contro quella decisione fu accolto, per quanto di ragione, dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 novembre 2020, n. 2118, – resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – che, in riforma della pronuncia impugnata ed in accoglimento parziale della domanda monitoria, condannò le prime due al pagamento, in favore dell’appellante, della minor somma di € 1.560,64 ciascuna, “oltre interessi di mora convenzionali del 5% oltre il tasso legale dal 18 maggio 2012 al soddisfo”. 2.1. In estrema sintesi, quella corte, dopo aver opinato che i crediti da contributi consortili sono soggetti a prescrizione quinquennale exart. 2948, n. 4, cod. civ., dichiarò non dovute le somme richieste dal Consorzio a titolo di conguagli relativi al periodo dal 1978 al 2001, in quanto non suffragate da delibere assembleari, mentre quantificò gli interessi di mora maturati dal 25 febbraio2006 al 18 maggio 2012 nel minor importo di € 1.560,64 poiché così determinati nelle delibere assembleari del 2009,2010 e 2011. 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso il [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato, affidandosi ad un motivo. Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., mentre la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta solo intimata.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il formulato motivo di ricorso è rubricato « Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per errata interpretazione e applicazione degli artt. 11, 33 e 34 dello Statuto e dell’art. 2948, n. 4, c.c., in relazione al mancato riconoscimento della imprescrittibilità dei crediti consortili in assenza del carattere di periodicità degli stessi e, comunque, per errata interpretazione degli artt. 2943 e 2944 c.c. in ordine alla interruzione del termine di prescrizione, in relazione alla sussistenza dei presupposti relativi al fondamento del credito di cui all’art. 633 c.p.c. e art. 35 dello Statuto, al fine della emissione del decreto ingiuntivo». Si ascrive alla corte territoriale: i) di non aver considerato che i consorzi di urbanizzazione si caratterizzano per un profilo di realità che li assimila agli istituti dominicali della comunione, del condominio e della servitù, con conseguente imprescrittibilità dei crediti derivanti dal pagamento degli oneri per il loro funzionamento; ii) di avere ritenuto, erroneamente, il carattere periodico della prestazione di pagamento dei contributi dovuti al Consorzio; iii) di non avere tenuto conto che le delibere consortili determinative degli oneri a carico di ciascuna delle odierne società controricorrenti avevano espletato un effetto interruttivo della relativa prescrizione, atteso che, stante la mancata impugnazione da parte degli associati, esse assumevano senz'altro valore di riconoscimento del diritto di credito da parte del consorziato. 1.1. Una siffatta, articolata doglianza si rivela fondata esclusivamente nei limiti di cui appresso. 1.2. Giova premettere che, come già ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte: i) i consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni si coniugano con un forte profilo di realità, disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione (cfr. Cass. n. 9790 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 3301 del 2023; Cass. n. 18792 del 2021; Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 25394 del 2019; Cass. n. 9568 del 2017; Cass. n. 7427 del 2012; Cass. n. 10220 del 2010; Cass. n. 2877 del 2007). Ciò in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell’acquisto dell’immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume, di converso, una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di obligationes propter remcon riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. Cass. n. 9790 del 2023; Cass. n. 9401 del 2005; Cass. n. 4125 del 2003); ii) in ogni caso, la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà - e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica- ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9790 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 17392 del 2022; Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 18146 del 2018; Cass. n. 14440 del 2019, ove si rinviene il richiamo a Cass. n. 16071 del 2007, non massimata; Cass., n. 18560 del 2016). Infatti, in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo taleadesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (cfr. Cass. n. 18560 del 2016; Cass. n. 14440 del 2019; Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 9790 del 2023); iii) in tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari di immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà, giacché altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione garantito dall'art. 18 Cost. (cfr., in tal senso, Cass. n. 6666 del 2005; Cass.6 n. 25289 del 2007; Cass. n. 26657 del 2007; Cass. nn. 5888 e 5889 del 2010; Cass. n. 22641 del 2013; Cass. n. 11035 del 2015; Cass. n. 19558 del 2021; Cass. n. 9790 del 2023). 1.3. Occorre rimarcare, poi, che, diversamente da quanto opinato dalla corte fiorentina (che su tale presupposto, evidentemente, ha ritenuto applicabile, nella specie, il termine prescrizionale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ.), quella di pagamento degli oneri consortili non può qualificarsi come prestazione di carattere periodico. 1.3.1. In proposito, infatti, è sufficiente richiamare quanto sancito, affatto condivisibilmente, dalla recente Cass. n. 21625 del 2023 (resa, peraltro, in fattispecie assolutamente analoga a quella oggi all’esame del Collegio), a tenore della quale (cfr. pag. 3-4 della sua motivazione) «La ragione per l’esclusione della natura periodica dell’onere consortile risiede […], precisamente, nella circostanza che gli oneri consortili divengono esigibili annualmente, sulla base della rendicontazione che i gestori del consorzio presentano all’assemblea, costituendo la relativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante la pretesa di pagamento. Da tanto consegue, quindi, che la spesa per oneri consortili non può dirsi periodica, in quanto è tale solo la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto (emblematico il caso delle retribuzioni; cfr. Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 30546 del 20/12/2017). Diversamente ove, come nella specie, sia la deliberazione consortile di approvazione del rendiconto a costituire di anno in anno la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021), la somma dovuta trova la sua fonte nella deliberazione stessa e, come tale, non può in alcun caso essere assimilata a quella periodica, come definita dall’art. 2948, n. 4), cod. civ.». 1.3.2. La non riconducibilità della prestazione di pagamento degli oneri consortili de quibus a quelle aventi carattere periodico, dunque, comporta, necessariamente, la inapplicabilità, nella specie, del termine prescrizionale quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ., applicato, invece, dalla corte territoriale. 1.4. La sentenza impugnata, inoltre, ha constatato la natura volontaria, e non obbligatoria, del Consorzio odierno ricorrente. Tale accertamento, non sottoposto a specifica critica, già di per sé porterebbe a escludere -in piena armonia con l’analoga opinione espressa, in proposito, dalla già menzionata Cass. n. 21625 del 2023 (cfr. pag. 5 - 6 della motivazione) - qualsiasi assimilabilità dell’obbligazione per cui è causa a quelle aventi natura reale. Può aggiungersi, comunque, per completezza, che «anche gli oneri derivanti dalla partecipazione a consorzi obbligatori non mutano, per ciò solo, la natura dell’obbligazione di contribuzione da contrattualistica a reale, avendo questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 1468 del 25/01/2021) condivisibilmente già affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da unaobligatio propter rem atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio è stato costituito». 1.4.1. Muovendo da tutto quanto si fin qui detto, allora, deve ritenersi che, indubbia la prescrittibilità (o, se si preferisce, esclusa la imprescrittibilità) delle prestazioni di pagamento di cui si discute, il relativo termine prescrizionale non può che individuarsi in quello ordinario decennale ( cfr . Cass. n. 21625 del 2023). Deve qui solo aggiungersi che, allorquando una delle parti abbia tempestivamente eccepito la prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo, al giudice è rimessa tanto l'identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, quanto la qualificazione giuridica di quest'ultima (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5819 del 2022; Cass. n. 3903 del 2010; Cass. n. 16573 del 2004; Cass. n. 3126 del 2003). Alteris verbis, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, cui segue la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, «mentre la determinazione della durata di questa configura una quaestio iuris sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare diquell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice » ( cfr . Cass. n. 30303 del 2021; Cass. n. 15631 del 2016; Cass., SU, n. 10955 del 2002). 1.5. La censura in esame, infine, laddove, nella sua parte finale, insiste nell’invocato effetto interruttivo della prescrizione delle delibere assembleari, si rivela del tutto inammissibile perché non coglie l’effettiva ratio decidendi, in parte qua, della sentenza impugnata, la quale, sebbene utilizzando, erroneamente, il termine prescrizionale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., in luogo di quello, correttamente applicabile, decennale, ha ritenuto comunque che le deliberazioni consortili costituisserola fonte delle obbligazioni dedotte in lite, altresì riconoscendo alle prime efficacia interruttiva della prescrizione. 2. In definitiva, quindi, l’odierno ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato deve essere accolto nei limiti di cui si è detto. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame della questione, ad essa devoluta, concernente l’avvenuta maturazione, o non, della prescrizione decennale per tutto o parte dei crediti fatti valere dal Consorzio medesimo, in sede monitoria, nei confronti di ciascuna delle odierne controricorrenti. Al giudice di rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nei sensi di cui in motivazione, il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame del
Sentenza Cassazione n. 30576/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris