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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21272/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'indagata [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 01/10/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 27/07/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicatola misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal numero degli associati e dalla transnazionalità, di cui al capo A della contestazione provvisoria e ai delitti-fine di illecita cessione e di illecito acquisto di stupefacenti, rispettivamente indicati ai capi B7 eB10.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Nasso, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 273, 292 cod. proc. pen. e 74 del d.P,R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Rileva, in particolare, che i giudici della cautela, nel confermare l'ordinanza applicativa del titolo custodiale, avrebbero inferito l'intraneità dell'indagata alla consorteria criminosa, oltre che dal suo attivo coinvolgimento nei due delitti-fine concretamente ascrittile, dalla collaborazione offerta al coniuge [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'acquisto di taluni biglietti aerei necessari per una trasferta finalizzata all'acquisto di una partita di droga e dalla piena consapevolezza del tipo di rapporti che il predetto intratteneva con taluni sodali e, segnatamente, dei crediti vantati, al momento della perpetrazione del delitto di cui al capo B7, nei confronti del collaboratore e coindagato [OSCURATO:PERSONA] e dei debiti contratti, per acquisti di partite di stupefacenti, nei confronti di esponenti del gruppo rosarnese.

Sostiene, quindi, che i menzionati elementi risulterebbero indicativi di una mera collaborazione offerta dalla prevenuta a suo marito, di per sé sola inidonea ad essere intesa come sintomatica della sicura consapevolezza del proprio stabile inserimento nel sodalizio, tanto più alla luce delle ragionevoli giustificazioni dalla stessa offerte agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio di garanzia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 273, 292 cod. proc. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sostenendo che i giudici della cautela avrebbero di fatto inferito l'intraneità al sodalizio dell'indagata dalla collaborazione offerta in più occasioni al coniuge [OSCURATO:PERSONA] in attività lato sensu organizzative e dalla consapevolezza del tipo di rapporti che quest'ultimo intratteneva con taluni sodali, ossia da fattori che giammai avrebbero potuto essere intesi come indicativi della sicura coscienza di uno stabile inserimento nell'associazione.

Ritiene al riguardo il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nessun vizio motivazionale è riscontrabile nella pronunzia gravata.

L'attenta disamina dell'ordinanza del Tribunale distrettuale e di quella resa dal giudice di prime cure, congiuntamente alla quale la prima deve essere letta essendone confermativa, rende infatti evidente che la decisione assunta ha valorizzato, del tutto logicamente, diversi elementi dal chiaro valore sintomatico della piena consapevolezza, da parte dell'indagata, del proprio stabile inserimento nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti indicata al capo A dell'incolpazione provvisoria.

Sono stati infatti intesi come fattori indicativi di tale circostanza i compiti, specificamente conferitile, di occultamento e custodia dello stupefacente in locali di cui aveva la diretta disponibilità e, più ancora, la perfetta conoscenza di dinamiche interne all'associazione, afferenti il periodico approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, il conseguente pagamento delle forniture e la gestione delle situazioni debitorie con la costola rosarnese della consorteria aventi l'anzidetta causale.

Tale argomentato motivazionale risulta logico, coerente e del tutto scevro da contraddittorietà, né la sua complessiva linearità può ritenersi inficiata da quanto dichiarato dall'indagata, a sua discolpa, nel corso dell'interrogatorio di garanzia in merito all'agevolazione delle attività del solo coniuge, avendo chiarito da tempo la Suprema Corte che «Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale» (così Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboudi e altri, Rv. 252232-01).

D'altro canto, non può sottacersi che il ricorrente, nel caso di specie, ha solo formalmente indicato, come motivo della propria impugnazione, un vizio motivazionale della decisione gravata, posto che non ha prospettato una reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse di quanto argomentato, irrazionalità delle regole di inferenza o manifesto e insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni, né si è doluto di un'incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti ai fini della decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dall'incartamento processuale.

Il predetto, a ben vedere, si è limitato a criticare la valenza che il Tribunale distrettuale, nel far propria la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, ha riconosciuto agli elementi acquisiti in fase investigativa, sicchè con l'azionata impugnativa ha dedotto sostanzialmente un "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale ha caldeggiato una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai giudici del merito, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo cui, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, è preclusa la deduzione del vizio di "travisamento del fatto", non potendo il giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (così Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217-01, nonché Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215-01 e Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01).

Tale operazione, sostanziantesi di fatto in una reinterpretazione del compendio indiziario oggetto di valutazione da parte dei giudici della cautela, risulta infatti estranea al giudizio di cassazione, in quanto si pone al di là dei rigidi confini che perimetrano il giudizio di legittimità.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'indagata [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 01/10/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 27/07/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicatola misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal numero degli associati e dalla transnazionalità, di cui al capo A della contestazione provvisoria e ai delitti-fine di illecita cessione e di illecito acquisto di stupefacenti, rispettivamente indicati ai capi B7 eB10. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Nasso, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 273, 292 cod. proc. pen. e 74 del d.P,R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Rileva, in particolare, che i giudici della cautela, nel confermare l'ordinanza applicativa del titolo custodiale, avrebbero inferito l'intraneità dell'indagata alla consorteria criminosa, oltre che dal suo attivo coinvolgimento nei due delitti-fine concretamente ascrittile, dalla collaborazione offerta al coniuge [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'acquisto di taluni biglietti aerei necessari per una trasferta finalizzata all'acquisto di una partita di droga e dalla piena consapevolezza del tipo di rapporti che il predetto intratteneva con taluni sodali e, segnatamente, dei crediti vantati, al momento della perpetrazione del delitto di cui al capo B7, nei confronti del collaboratore e coindagato [OSCURATO:PERSONA] e dei debiti contratti, per acquisti di partite di stupefacenti, nei confronti di esponenti del gruppo rosarnese. Sostiene, quindi, che i menzionati elementi risulterebbero indicativi di una mera collaborazione offerta dalla prevenuta a suo marito, di per sé sola inidonea ad essere intesa come sintomatica della sicura consapevolezza del proprio stabile inserimento nel sodalizio, tanto più alla luce delle ragionevoli giustificazioni dalla stessa offerte agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio di garanzia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 273, 292 cod. proc. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sostenendo che i giudici della cautela avrebbero di fatto inferito l'intraneità al sodalizio dell'indagata dalla collaborazione offerta in più occasioni al coniuge [OSCURATO:PERSONA] in attività lato sensu organizzative e dalla consapevolezza del tipo di rapporti che quest'ultimo intratteneva con taluni sodali, ossia da fattori che giammai avrebbero potuto essere intesi come indicativi della sicura coscienza di uno stabile inserimento nell'associazione. Ritiene al riguardo il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nessun vizio motivazionale è riscontrabile nella pronunzia gravata. L'attenta disamina dell'ordinanza del Tribunale distrettuale e di quella resa dal giudice di prime cure, congiuntamente alla quale la prima deve essere letta essendone confermativa, rende infatti evidente che la decisione assunta ha valorizzato, del tutto logicamente, diversi elementi dal chiaro valore sintomatico della piena consapevolezza, da parte dell'indagata, del proprio stabile inserimento nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti indicata al capo A dell'incolpazione provvisoria. Sono stati infatti intesi come fattori indicativi di tale circostanza i compiti, specificamente conferitile, di occultamento e custodia dello stupefacente in locali di cui aveva la diretta disponibilità e, più ancora, la perfetta conoscenza di dinamiche interne all'associazione, afferenti il periodico approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, il conseguente pagamento delle forniture e la gestione delle situazioni debitorie con la costola rosarnese della consorteria aventi l'anzidetta causale. Tale argomentato motivazionale risulta logico, coerente e del tutto scevro da contraddittorietà, né la sua complessiva linearità può ritenersi inficiata da quanto dichiarato dall'indagata, a sua discolpa, nel corso dell'interrogatorio di garanzia in merito all'agevolazione delle attività del solo coniuge, avendo chiarito da tempo la Suprema Corte che «Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale» (così Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboudi e altri, Rv. 252232-01). D'altro canto, non può sottacersi che il ricorrente, nel caso di specie, ha solo formalmente indicato, come motivo della propria impugnazione, un vizio motivazionale della decisione gravata, posto che non ha prospettato una reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse di quanto argomentato, irrazionalità delle regole di inferenza o manifesto e insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni, né si è doluto di un'incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti ai fini della decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dall'incartamento processuale. Il predetto, a ben vedere, si è limitato a criticare la valenza che il Tribunale distrettuale, nel far propria la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, ha riconosciuto agli elementi acquisiti in fase investigativa, sicchè con l'azionata impugnativa ha dedotto sostanzialmente un "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale ha caldeggiato una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai giudici del merito, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo cui, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, è preclusa la deduzione del vizio di "travisamento del fatto", non potendo il giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (così Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217-01, nonché Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215-01 e Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01). Tale operazione, sostanziantesi di fatto in una reinterpretazione del compendio indiziario oggetto di valutazione da parte dei giudici della cautela, risulta infatti estranea al giudizio di cassazione, in quanto si pone al di là dei rigidi confini che perimetrano il giudizio di legittimità. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am
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