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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 1997

Cassazione n. 38119/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/07/1997 avverso l'ordinanza del 12/04/2021 del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilita'. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 12/04/2021 il TRIBUNALE di ROMA-sez. riesame confermava l'ordinanza con la quale il GIP del TRIBUNALE di ROMA in data 5/01/2021 aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare meno afflittiva rispetto agli arresti domiciliari, nei confronti di CESSAY Ismaila, condannato in primo grado per il delitto di rapina pluriaggravata, commesso a ROMA il 2/12/2020, in concorso con altri due imputati e in tempo di notte, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato.

CESSAY propone ricorso per cassazione e deduce quale unico residuo motivo - avendo espressamente rinunciato ad altro - l'omessa valutazione della documentazione prodotta a sostegno della attenuazione delle esigenze cautelari.

Ripercorre la propria storia di esule dal GAMBIA, area sottoposta nel 2015 - allorché egli se ne era allontanato - a pesanti violazioni dei diritti umani, con un primo permesso di soggiorno rilasciato in suo favore nel gennaio 2019, e un secondo che sarebbe stato prossimo a essere emesso nel gennaio 2021, per concludere che a sostegno dell'istanza de libertate non vi era soltanto, come sottolineato dal Collegio del riesame, il dato temporale, bensì un difficile vissuto e una prospettiva di lavoro in Italia, da non vanificare con la permanenza agli arresti domiciliari.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. da ultimo, con rif. alle pronunce di questa Sez. 2, sentenza n. 797 del 03/12/2020 dep. 12/01/2021 Rv. 280470 imputato Viti) che "in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", misure cautelari più attenuate possono ritenersi proporzionate solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento"; cf. anche Sez. 2 sentenza n. 19559, del 25/2/2020, Rv. 279475.

Proprio in relazione alla consistenza delle esigenze cautelari, e alla scelta della misura più adeguata a contenere la trasgressività manifestata dall'imputato, il TRIBUNALE ha reso una motivazione congrua, logica e non contraddittoria, poiché ha rimarcato come il giudizio di pericolosità specifica, ancorato al concreto pericolo di reiterazione di condotte omogenee e di adeguatezza della coercizione imposta, debba fondarsi sull'analisi dei fatti per i quali si procede, che nella specie coincidono con una condotta di estrema violenza, manifestata con le efferate modalità di aggressione alla vittima.

3. Operata tale prognosi, il TRIBUNALE ha mostrato di aver considerato la documentazione prodotta dalla difesa, poiché non si è limitato a fare riferimento al mero dato temporale, allorché ha rilevato il passato problematico dell'imputato nel Paese di origine e il suo stato di vulnerabilità psicologica.

Ha però aggiunto che proprio questo spiega perché egli sia stato collocato agli arresti domiciliari, invece che in carcere, come è invece avvenuto per i correi.

Ha altresì tenuto ben presente le eventuali prospettive di lavoro del ricorrente, poiché ha spiegato che nulla gli impediva di formulare specifica istanza in tal senso, tesa a ottenere un permesso ad allontanarsi dall'abitazione che attualmente lo ospita per il tempo necessario a svolgere il lavoro.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma il giorno 23/09/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Alff,redo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/07/1997 avverso l'ordinanza del 12/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilita'. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12/04/2021 il TRIBUNALE di ROMA-sez. riesame confermava l'ordinanza con la quale il GIP del TRIBUNALE di ROMA in data 5/01/2021 aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare meno afflittiva rispetto agli arresti domiciliari, nei confronti di CESSAY Ismaila, condannato in primo grado per il delitto di rapina pluriaggravata, commesso a ROMA il 2/12/2020, in concorso con altri due imputati e in tempo di notte, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato. CESSAY propone ricorso per cassazione e deduce quale unico residuo motivo - avendo espressamente rinunciato ad altro - l'omessa valutazione della documentazione prodotta a sostegno della attenuazione delle esigenze cautelari. Ripercorre la propria storia di esule dal GAMBIA, area sottoposta nel 2015 - allorché egli se ne era allontanato - a pesanti violazioni dei diritti umani, con un primo permesso di soggiorno rilasciato in suo favore nel gennaio 2019, e un secondo che sarebbe stato prossimo a essere emesso nel gennaio 2021, per concludere che a sostegno dell'istanza de libertate non vi era soltanto, come sottolineato dal Collegio del riesame, il dato temporale, bensì un difficile vissuto e una prospettiva di lavoro in Italia, da non vanificare con la permanenza agli arresti domiciliari. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. da ultimo, con rif. alle pronunce di questa Sez. 2, sentenza n. 797 del 03/12/2020 dep. 12/01/2021 Rv. 280470 imputato Viti) che "in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", misure cautelari più attenuate possono ritenersi proporzionate solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento"; cf. anche Sez. 2 sentenza n. 19559, del 25/2/2020, Rv. 279475. Proprio in relazione alla consistenza delle esigenze cautelari, e alla scelta della misura più adeguata a contenere la trasgressività manifestata dall'imputato, il TRIBUNALE ha reso una motivazione congrua, logica e non contraddittoria, poiché ha rimarcato come il giudizio di pericolosità specifica, ancorato al concreto pericolo di reiterazione di condotte omogenee e di adeguatezza della coercizione imposta, debba fondarsi sull'analisi dei fatti per i quali si procede, che nella specie coincidono con una condotta di estrema violenza, manifestata con le efferate modalità di aggressione alla vittima. 3. Operata tale prognosi, il TRIBUNALE ha mostrato di aver considerato la documentazione prodotta dalla difesa, poiché non si è limitato a fare riferimento al mero dato temporale, allorché ha rilevato il passato problematico dell'imputato nel Paese di origine e il suo stato di vulnerabilità psicologica. Ha però aggiunto che proprio questo spiega perché egli sia stato collocato agli arresti domiciliari, invece che in carcere, come è invece avvenuto per i correi. Ha altresì tenuto ben presente le eventuali prospettive di lavoro del ricorrente, poiché ha spiegato che nulla gli impediva di formulare specifica istanza in tal senso, tesa a ottenere un permesso ad allontanarsi dall'abitazione che attualmente lo ospita per il tempo necessario a svolgere il lavoro. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 23/09/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Alff,redo [OSCURATO:PERSONA]
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