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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 settembre 2026

Cassazione n. 24911/2026

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raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

MARIOudito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenza n. 727/2021 resa dalConsiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, è stato assuntodall’Assessorato dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA],Dipartimento della formazione professionale della Regione Sicilia, concontratto stipulato in data 02.12.2021, con decorrenza degli effettigiuridici dal 01.01.2021 e degli effetti economici dal successivo03.01.2022, data alla quale lo stesso avrebbe dovuto prendere servizio.Tuttavia, il Guccione ha presentato in data 27.12.2021 istanza didifferimento della presa di servizio e di concessione dell’aspettativa senzaretribuzione ai sensi dell’art. 110, comma 5, T.U.E.L., per poter ricoprirel’incarico di Direttore Generale di A.T.I.

Enna, nel frattempo conferitogli.L’Amministrazione, senza mai dare formale riscontro all’istanza, ha poinotificato al lavoratore il DDG n. 303 del 10.02.2022, che ne dichiarava ladecadenza dal servizio ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 3/1957.Il dipendente ha quindi adito il Tribunale di Palermo, lamentandol’illegittimità del provvedimento.2.

Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda e dichiaratol’illegittimità del D.D.G. n. 303 del 10.02.2022, la permanenza delrapporto di lavoro di cui al contratto del 02.12.2021, nonché il diritto delricorrente di essere collocato in aspettativa senza assegni a far data dal21.12.2021.3.

La pronuncia è stata successivamente riformata dalla Corted’appello di Palermo, che ha accolto il gravame proposto dall’Ente datore.RGN 18790/2025Pag.2Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che non costituisse giustificatomotivo per la mancata presa di servizio la richiesta di concessionedell’aspettativa non retribuita, data la natura giuridica dell’istituto (rispettoal quale il lavoratore non vanta un diritto soggettivo) e il silenzio serbatodall’Amministrazione sulla relativa richiesta, non interpretabile comeassenso.

In aggiunta a ciò, il Guccione avrebbe potuto far valere l’assenzadi motivazione del rigetto della sua istanza solo qualora non fosse incorsonella causa di decadenza ex art. 3 d.P.R. n. 3/1957, il che non eraavvenuto nel caso di specie.4.

Avverso questa pronuncia il Guccione ha proposto ricorso percassazione articolato in un unico motivo.5.

Il Procuratore Generale ha presentato memoria scritta concludendoper il rigetto del ricorso.5.

Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazionedell’art. 9 del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 110, comma 5, D.Lgs. n.267/2000, della previsione di cui all’art. 51 del C.C.R.L.

Triennio normativoed economico 2019/2021, la violazione dell’art. 2 del contratto individualedi lavoro del 2.12.2021 (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ.).La Corte territoriale non avrebbe correttamente qualificato la richiestadel ricorrente.

Trattandosi di richiesta di concessione dell’aspettativa nonretribuita, l’istanza entrerebbe nel campo d’applicazione dell’art. 110,comma 5, T.U.E.L., non venendo quindi in rilievo i presupposti previstidall’art. 9 d.P.R. n. 3/1957.L’erroneo inquadramento avrebbe quindi portato la Corte territoriale anon tener conto dell’illegittimo silenzio serbato dalla P.A. in merito allarichiesta, rigettata pur in assenza di una valida motivazione.RGN 18790/2025Pag.3Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026A prescindere dall’insussistenza di un diritto soggettivo del dipendenteall’aspettativa (che il ricorrente ritiene in ogni caso esistente, sulla basedel tenore letterale dell’art. 110 citato), l’Ente datore avrebbe comunqueavuto l’obbligo di motivare il relativo rigetto.Inoltre, il giudice di seconde cure non avrebbe considerato che, alladata della mancata presa di servizio, il rapporto di lavoro sarebbe già statopienamente costituito, avendo il contratto decorrenza giuridica a partiredal 1.1.2021.Dunque, al 27.12.2021, il Guccione sarebbe stato pienamentelegittimato a far valere la carenza di motivazione sull’istanza diconcessione dell’aspettativa, pur in assenza della presa di servizio.2.

Il motivo è infondato per le ragioni di seguito illustrate.3.

L’art. 17 del d.P.R. n. 487/1994 che è richiamato dal D.Lgs. n.165/2001, art. 70, comma 13, prevede nel testo applicabile rationetemporis che:«1.

I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurataconvenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva diaccertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sonoassunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per ilquale risultano vincitori.

La durata del periodo di prova è differenziata inragione della complessità delle prestazioni professionali richieste e saràdefinita in sede di contrattazione collettiva.

I provvedimenti di nomina inprova sono immediatamente esecutivi.2.

Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza delConsiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero deicandidati vincitori assunti ed eventuali modifiche nell’arco dei diciotto mesidi validità della graduatoria di cui all’art. 15, comma 7.3.

I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficionei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di primadestinazione per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo,RGN 18790/2025Pag.4Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026non possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi condotazioni organiche complete.

In ogni caso non può essere attivato alcuncomando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbiaposti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo cheil dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente.4.

Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entroil termine stabilito, decade dalla nomina.

Qualora il vincitore assumaservizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, glieffetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio».La norma è chiara non solo nel prevedere la presa di servizio entro iltermine stabilito a pena di decadenza ma anche nel fissare il periodo diprova.L’assunzione in prova, che è obbligatoria per le pubblicheamministrazioni, comporta che il rapporto si consolida solo una voltaesperita con esito favorevole la prova, sicché sino a quando il rapportonon risulti stabilmente instaurato non si può ipotizzare che il dipendentepossa essere utilmente collocato in aspettativa, che invece presupponeche il rapporto di impiego sia in atto e che l’amministrazione o la legge(nei casi di aspettativa obbligatoria) l’aspettativa medesima autorizzi.In sostanza, la concessione dell’aspettativa presuppone che il rapportosia in atto sicché la stessa non può precedere l’assunzione in servizio che,tanto prima quanto dopo la contrattualizzazione, è condizioneimprescindibile (unitamente al decreto di nomina o al contratto, a secondadel regime) affinché il rapporto di impiego di diritto pubblico ocontrattualizzato si instauri.Non a caso, anche all’esito della privatizzazione, la mancataassunzione non è causa di licenziamento per assenza ingiustificata bensìdetermina la decadenza dall’impiego.In questi termini si è espressa Cass., Sez.

L, 16 luglio 2025, n. 19732che, valorizzando la disciplina contrattuale dell’aspettativa che lì rilevava,RGN 18790/2025Pag.5Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026ha evidenziato che “l’istituto dell’aspettativa presuppone un rapporto diimpiego già consolidato all’esito del superamento del periodo di prova enon può essere applicato per differire l’immissione in possesso del“nominato”, come opina incongruamente la difesa di parte ricorrente”.Tanto basta già a ritenere infondato il ricorso, stante la mancata presadi servizio da parte del Guccione (ostativa all’effettuazione del previstoperiodo di prova) e la conseguente decadenza ex art. 3 d.P.R. n. 3/1957che già assorbe ogni questione circa l’affermata assenza di motivazionedel rigetto dell’istanza di aspettativa.4.

Senza dire, quanto alla pretesa doverosità del collocamento inaspettativa del dipendente che sia destinatario di incarico ex art. 110TUEL, che la tesi del ricorrente è del pari priva di pregio.Come affermato da Cons.

Stato, Sez.

VI, 2 luglio 2019 n. 4513 conriferimento alla già citata disposizione di cui all’art. 17 d.P.R. n. 487/1994,“l’unica ipotesi contemplata dalla norma ai fini della decadenza dallanomina concerne la mancata assunzione del servizio non supportata dauna congrua motivazione, la quale deve ritenersi sussistente pergiurisprudenza pacifica ove fondata su ragioni serie, gravi ed obiettive cheabbiano determinato il comportamento del soggetto.

Circostanze similarisono state rinvenute in gravi stati di salute, in vicende inaspettategiustificabile l’azione diversa da quella asseritamene doverosa mentresono stati esclusi motivi meramente personali tali da rendere ilcomportamento solo più conveniente e le ragioni che, pur rispondendo adun interesse apprezzabile, non giustificano comunque la violazione di uncomportamento ritenuto doveroso (cfr., ex multis, Cons.

Stato, Sez.

V, 9ottobre 2007 n. 5277)”.Negli stessi termini si è pronunciato anche Cons.

Stato, Sez.

V, 26settembre 2000, n. 5092, il quale ha affermato che le norme sulla presa diservizio del pubblico dipendente stabiliscono il “principio generale secondoRGN 18790/2025Pag.6Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026cui la decadenza dalla nomina di un dipendente che non assuma servizioentro il termine stabilito può essere disposta solo se non vi sia ungiustificato motivo (Cons.

Stato, Sez.

V, 23 marzo 1991, n. 325).

Essefondano, di conseguenza, l’obbligo per l’Amministrazione di accertare setale motivo sussista e perciò, anche, di considerare quanto proposto alriguardo da chi ha conseguito la nomina e di darne espressa valutazione,purché il motivo sia stato prospettato nel termine stabilito per laassunzione in servizio e salva, ovviamente, ogni finale determinazionedell’Amministrazione stessa.

È appena il caso di osservare che, puressendo difficile prevedere in astratto tutti i motivi che giustificano lamancata tempestiva assunzione in servizio, si deve trattare, in ogni caso,di ragioni gravi ed obiettive, tali da rendere impossibile (secondo uncomune criterio di ragionevolezza), il rispetto del termine stabilitodall’amministrazione.

In questo senso, può trattarsi di circostanze attinentiallo stato di salute dell’interessato oppure di vicende attinenti allo statofamiliare, ovvero di situazioni particolari, tali da non consentirel’assunzione del servizio”.Alla luce di tale quadro normativo, così come interpretato dallagiurisprudenza, ciò che l’amministrazione deve valutare è se il giustificatomotivo addotto consista in un impedimento dovuto a situazioni serie, gravie obiettive, o ad altre situazioni, non prevedibili dal legislatore, che peròabbiano reso giustificabile l’azione diversa da quella ritenuta doverosa, ose invece tale giustificato motivo consista in ragioni meramente personali,tali da rendere la mancata presa di servizio solo più conveniente perl’interessato, o in ragioni che, pur rispondendo ad un interesseapprezzabile, non giustificano comunque la violazione di uncomportamento ritenuto doveroso (si veda in tal senso Cass., Sez.

L, 17maggio 2026, n. 14604).5.

La vigente formulazione del comma 5 dell’articolo 110 del D.Lgs. n.267/2000, secondo cui: «Per il periodo di durata degli incarichi di cui aiRGN 18790/2025Pag.7Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati inaspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio», èfrutto della modifica apportata dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, con cui illegislatore - anche nel quadro di un intervento più complessivo volto adinnovare la regolamentazione degli incarichi conferiti ai sensi dellamedesima disposizione - ha inteso delineare la disciplina applicabile aidipendenti pubblici che assumono gli incarichi ivi indicati presso gli entilocali.Si rammenta che, nella vigenza della precedente formulazione dellanorma, l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’art.110 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000, comportava per il dipendente larisoluzione di diritto, con la conseguenza che la sua riassunzione potevaessere disposta previa richiesta e comunque subordinatamente allavacanza del posto in organico.

Con la citata novella del comma 5 dell’art.110 è stata individuato per legge - in analogia con quanto già previsto dalcomma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 per le amministrazioni delloStato e per gli enti pubblici - il regime giuridico che, in armonia con ladisciplina in materia di esclusività del rapporto di lavoro con le pubblicheamministrazioni e di divieto di cumulo di impieghi pubblici di derivazionecostituzionale, possa consentire l’attivazione dei rapporti di lavoro dinatura subordinata a tempo determinato con gli enti locali, ai sensi delladisposizione in argomento e dell’art. 108 del richiamato decretolegislativo.

Anche in relazione alle modifiche apportate al comma 1 delmedesimo art. 110, la norma mira ad agevolare il ricorso negli enti localiagli incarichi a contratto attraverso il superamento della cessazioneobbligata del rapporto di lavoro e del conseguente rischio dell’impossibilitàdella successiva riassunzione nell’amministrazione di provenienza,garantendo, quindi, ai diretti interessati un quadro regolatorio certo.RGN 18790/2025Pag.8Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026La previsione di un istituto giuridico ad hoc, volto ad assicurare lacompatibilità tra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso unente locale e il contemporaneo svolgimento di un incarico conferito aisensi della medesima disposizione e dell’art. 108, non esclude, tuttavia,che l’Ente destinatario della richiesta di aspettativa possa valutareponderatamente se, in relazione al fabbisogno di personale necessario peril perseguimento dei fini istituzionali, sussistano le condizioni per il suoaccoglimento.Né l’espressione «sono collocati in aspettativa senza stipendio»consente di individuare un qualche automatismo (come effetto legaledell’incarico) che prescinda dalla necessità di un provvedimentoautorizzatorio.È sempre l’Amministrazione di appartenenza (diversa da quella checonferisce l’incarico) che deve valutare l’impatto organizzativo della purtemporanea assenza oltre che la rilevanza dell’incarico esterno el’interesse pubblico generale.E fino a quando l’Amministrazione non provvede, il dipendente nonpuò unilateralmente considerarsi in aspettativa ovvero in una condizione didifferimento dei termini per la presa di servizio (la cui mancanza,peraltro, come già sopra evidenziato, già in sé esclude ogni legittimoricorso all’aspettativa).6.

Il ricorso va quindi rigettato.7.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.8.

Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore delle Amministrazioni controricorrenti, delle spese del presenteRGN 18790/2025Pag.9Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensiprofessionali oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 16 giugno 2026.La Consigliera est.

La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 18790/2025Pag.10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. MARIOudito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenza n. 727/2021 resa dalConsiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, è stato assuntodall’Assessorato dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA],Dipartimento della formazione professionale della Regione Sicilia, concontratto stipulato in data 02.12.2021, con decorrenza degli effettigiuridici dal 01.01.2021 e degli effetti economici dal successivo03.01.2022, data alla quale lo stesso avrebbe dovuto prendere servizio.Tuttavia, il Guccione ha presentato in data 27.12.2021 istanza didifferimento della presa di servizio e di concessione dell’aspettativa senzaretribuzione ai sensi dell’art. 110, comma 5, T.U.E.L., per poter ricoprirel’incarico di Direttore Generale di A.T.I. Enna, nel frattempo conferitogli.L’Amministrazione, senza mai dare formale riscontro all’istanza, ha poinotificato al lavoratore il DDG n. 303 del 10.02.2022, che ne dichiarava ladecadenza dal servizio ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 3/1957.Il dipendente ha quindi adito il Tribunale di Palermo, lamentandol’illegittimità del provvedimento.2. Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda e dichiaratol’illegittimità del D.D.G. n. 303 del 10.02.2022, la permanenza delrapporto di lavoro di cui al contratto del 02.12.2021, nonché il diritto delricorrente di essere collocato in aspettativa senza assegni a far data dal21.12.2021.3. La pronuncia è stata successivamente riformata dalla Corted’appello di Palermo, che ha accolto il gravame proposto dall’Ente datore.RGN 18790/2025Pag.2Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che non costituisse giustificatomotivo per la mancata presa di servizio la richiesta di concessionedell’aspettativa non retribuita, data la natura giuridica dell’istituto (rispettoal quale il lavoratore non vanta un diritto soggettivo) e il silenzio serbatodall’Amministrazione sulla relativa richiesta, non interpretabile comeassenso. In aggiunta a ciò, il Guccione avrebbe potuto far valere l’assenzadi motivazione del rigetto della sua istanza solo qualora non fosse incorsonella causa di decadenza ex art. 3 d.P.R. n. 3/1957, il che non eraavvenuto nel caso di specie.4. Avverso questa pronuncia il Guccione ha proposto ricorso percassazione articolato in un unico motivo.5. Il Procuratore Generale ha presentato memoria scritta concludendoper il rigetto del ricorso.5. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazionedell’art. 9 del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 110, comma 5, D.Lgs. n.267/2000, della previsione di cui all’art. 51 del C.C.R.L. Triennio normativoed economico 2019/2021, la violazione dell’art. 2 del contratto individualedi lavoro del 2.12.2021 (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ.).La Corte territoriale non avrebbe correttamente qualificato la richiestadel ricorrente. Trattandosi di richiesta di concessione dell’aspettativa nonretribuita, l’istanza entrerebbe nel campo d’applicazione dell’art. 110,comma 5, T.U.E.L., non venendo quindi in rilievo i presupposti previstidall’art. 9 d.P.R. n. 3/1957.L’erroneo inquadramento avrebbe quindi portato la Corte territoriale anon tener conto dell’illegittimo silenzio serbato dalla P.A. in merito allarichiesta, rigettata pur in assenza di una valida motivazione.RGN 18790/2025Pag.3Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026A prescindere dall’insussistenza di un diritto soggettivo del dipendenteall’aspettativa (che il ricorrente ritiene in ogni caso esistente, sulla basedel tenore letterale dell’art. 110 citato), l’Ente datore avrebbe comunqueavuto l’obbligo di motivare il relativo rigetto.Inoltre, il giudice di seconde cure non avrebbe considerato che, alladata della mancata presa di servizio, il rapporto di lavoro sarebbe già statopienamente costituito, avendo il contratto decorrenza giuridica a partiredal 1.1.2021.Dunque, al 27.12.2021, il Guccione sarebbe stato pienamentelegittimato a far valere la carenza di motivazione sull’istanza diconcessione dell’aspettativa, pur in assenza della presa di servizio.2. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito illustrate.3. L’art. 17 del d.P.R. n. 487/1994 che è richiamato dal D.Lgs. n.165/2001, art. 70, comma 13, prevede nel testo applicabile rationetemporis che:«1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurataconvenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva diaccertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sonoassunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per ilquale risultano vincitori. La durata del periodo di prova è differenziata inragione della complessità delle prestazioni professionali richieste e saràdefinita in sede di contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina inprova sono immediatamente esecutivi.2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza delConsiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero deicandidati vincitori assunti ed eventuali modifiche nell’arco dei diciotto mesidi validità della graduatoria di cui all’art. 15, comma 7.3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficionei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di primadestinazione per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo,RGN 18790/2025Pag.4Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026non possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi condotazioni organiche complete. In ogni caso non può essere attivato alcuncomando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbiaposti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo cheil dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente.4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entroil termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assumaservizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, glieffetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio».La norma è chiara non solo nel prevedere la presa di servizio entro iltermine stabilito a pena di decadenza ma anche nel fissare il periodo diprova.L’assunzione in prova, che è obbligatoria per le pubblicheamministrazioni, comporta che il rapporto si consolida solo una voltaesperita con esito favorevole la prova, sicché sino a quando il rapportonon risulti stabilmente instaurato non si può ipotizzare che il dipendentepossa essere utilmente collocato in aspettativa, che invece presupponeche il rapporto di impiego sia in atto e che l’amministrazione o la legge(nei casi di aspettativa obbligatoria) l’aspettativa medesima autorizzi.In sostanza, la concessione dell’aspettativa presuppone che il rapportosia in atto sicché la stessa non può precedere l’assunzione in servizio che,tanto prima quanto dopo la contrattualizzazione, è condizioneimprescindibile (unitamente al decreto di nomina o al contratto, a secondadel regime) affinché il rapporto di impiego di diritto pubblico ocontrattualizzato si instauri.Non a caso, anche all’esito della privatizzazione, la mancataassunzione non è causa di licenziamento per assenza ingiustificata bensìdetermina la decadenza dall’impiego.In questi termini si è espressa Cass., Sez. L, 16 luglio 2025, n. 19732che, valorizzando la disciplina contrattuale dell’aspettativa che lì rilevava,RGN 18790/2025Pag.5Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026ha evidenziato che “l’istituto dell’aspettativa presuppone un rapporto diimpiego già consolidato all’esito del superamento del periodo di prova enon può essere applicato per differire l’immissione in possesso del“nominato”, come opina incongruamente la difesa di parte ricorrente”.Tanto basta già a ritenere infondato il ricorso, stante la mancata presadi servizio da parte del Guccione (ostativa all’effettuazione del previstoperiodo di prova) e la conseguente decadenza ex art. 3 d.P.R. n. 3/1957che già assorbe ogni questione circa l’affermata assenza di motivazionedel rigetto dell’istanza di aspettativa.4. Senza dire, quanto alla pretesa doverosità del collocamento inaspettativa del dipendente che sia destinatario di incarico ex art. 110TUEL, che la tesi del ricorrente è del pari priva di pregio.Come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2019 n. 4513 conriferimento alla già citata disposizione di cui all’art. 17 d.P.R. n. 487/1994,“l’unica ipotesi contemplata dalla norma ai fini della decadenza dallanomina concerne la mancata assunzione del servizio non supportata dauna congrua motivazione, la quale deve ritenersi sussistente pergiurisprudenza pacifica ove fondata su ragioni serie, gravi ed obiettive cheabbiano determinato il comportamento del soggetto. Circostanze similarisono state rinvenute in gravi stati di salute, in vicende inaspettategiustificabile l’azione diversa da quella asseritamene doverosa mentresono stati esclusi motivi meramente personali tali da rendere ilcomportamento solo più conveniente e le ragioni che, pur rispondendo adun interesse apprezzabile, non giustificano comunque la violazione di uncomportamento ritenuto doveroso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9ottobre 2007 n. 5277)”.Negli stessi termini si è pronunciato anche Cons. Stato, Sez. V, 26settembre 2000, n. 5092, il quale ha affermato che le norme sulla presa diservizio del pubblico dipendente stabiliscono il “principio generale secondoRGN 18790/2025Pag.6Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026cui la decadenza dalla nomina di un dipendente che non assuma servizioentro il termine stabilito può essere disposta solo se non vi sia ungiustificato motivo (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 1991, n. 325). Essefondano, di conseguenza, l’obbligo per l’Amministrazione di accertare setale motivo sussista e perciò, anche, di considerare quanto proposto alriguardo da chi ha conseguito la nomina e di darne espressa valutazione,purché il motivo sia stato prospettato nel termine stabilito per laassunzione in servizio e salva, ovviamente, ogni finale determinazionedell’Amministrazione stessa. È appena il caso di osservare che, puressendo difficile prevedere in astratto tutti i motivi che giustificano lamancata tempestiva assunzione in servizio, si deve trattare, in ogni caso,di ragioni gravi ed obiettive, tali da rendere impossibile (secondo uncomune criterio di ragionevolezza), il rispetto del termine stabilitodall’amministrazione. In questo senso, può trattarsi di circostanze attinentiallo stato di salute dell’interessato oppure di vicende attinenti allo statofamiliare, ovvero di situazioni particolari, tali da non consentirel’assunzione del servizio”.Alla luce di tale quadro normativo, così come interpretato dallagiurisprudenza, ciò che l’amministrazione deve valutare è se il giustificatomotivo addotto consista in un impedimento dovuto a situazioni serie, gravie obiettive, o ad altre situazioni, non prevedibili dal legislatore, che peròabbiano reso giustificabile l’azione diversa da quella ritenuta doverosa, ose invece tale giustificato motivo consista in ragioni meramente personali,tali da rendere la mancata presa di servizio solo più conveniente perl’interessato, o in ragioni che, pur rispondendo ad un interesseapprezzabile, non giustificano comunque la violazione di uncomportamento ritenuto doveroso (si veda in tal senso Cass., Sez. L, 17maggio 2026, n. 14604).5. La vigente formulazione del comma 5 dell’articolo 110 del D.Lgs. n.267/2000, secondo cui: «Per il periodo di durata degli incarichi di cui aiRGN 18790/2025Pag.7Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati inaspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio», èfrutto della modifica apportata dall’art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, con cui illegislatore - anche nel quadro di un intervento più complessivo volto adinnovare la regolamentazione degli incarichi conferiti ai sensi dellamedesima disposizione - ha inteso delineare la disciplina applicabile aidipendenti pubblici che assumono gli incarichi ivi indicati presso gli entilocali.Si rammenta che, nella vigenza della precedente formulazione dellanorma, l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’art.110 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000, comportava per il dipendente larisoluzione di diritto, con la conseguenza che la sua riassunzione potevaessere disposta previa richiesta e comunque subordinatamente allavacanza del posto in organico. Con la citata novella del comma 5 dell’art.110 è stata individuato per legge - in analogia con quanto già previsto dalcomma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 per le amministrazioni delloStato e per gli enti pubblici - il regime giuridico che, in armonia con ladisciplina in materia di esclusività del rapporto di lavoro con le pubblicheamministrazioni e di divieto di cumulo di impieghi pubblici di derivazionecostituzionale, possa consentire l’attivazione dei rapporti di lavoro dinatura subordinata a tempo determinato con gli enti locali, ai sensi delladisposizione in argomento e dell’art. 108 del richiamato decretolegislativo. Anche in relazione alle modifiche apportate al comma 1 delmedesimo art. 110, la norma mira ad agevolare il ricorso negli enti localiagli incarichi a contratto attraverso il superamento della cessazioneobbligata del rapporto di lavoro e del conseguente rischio dell’impossibilitàdella successiva riassunzione nell’amministrazione di provenienza,garantendo, quindi, ai diretti interessati un quadro regolatorio certo.RGN 18790/2025Pag.8Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026La previsione di un istituto giuridico ad hoc, volto ad assicurare lacompatibilità tra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso unente locale e il contemporaneo svolgimento di un incarico conferito aisensi della medesima disposizione e dell’art. 108, non esclude, tuttavia,che l’Ente destinatario della richiesta di aspettativa possa valutareponderatamente se, in relazione al fabbisogno di personale necessario peril perseguimento dei fini istituzionali, sussistano le condizioni per il suoaccoglimento.Né l’espressione «sono collocati in aspettativa senza stipendio»consente di individuare un qualche automatismo (come effetto legaledell’incarico) che prescinda dalla necessità di un provvedimentoautorizzatorio.È sempre l’Amministrazione di appartenenza (diversa da quella checonferisce l’incarico) che deve valutare l’impatto organizzativo della purtemporanea assenza oltre che la rilevanza dell’incarico esterno el’interesse pubblico generale.E fino a quando l’Amministrazione non provvede, il dipendente nonpuò unilateralmente considerarsi in aspettativa ovvero in una condizione didifferimento dei termini per la presa di servizio (la cui mancanza,peraltro, come già sopra evidenziato, già in sé esclude ogni legittimoricorso all’aspettativa).6. Il ricorso va quindi rigettato.7. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.8. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore delle Amministrazioni controricorrenti, delle spese del presenteRGN 18790/2025Pag.9Numero registro generale 18790/2025Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 24911/2026Data pubblicazione 01/09/2026giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensiprofessionali oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 16 giugno 2026.La Consigliera est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 18790/2025Pag.10
Sentenza Cassazione n. 24911/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris