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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 34035/2021

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nte ORDINANZA sul ricorso 8939-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] K HADIM, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46 r : SC.D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Attivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A BRUNE] il , che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 321/2019 della CORTE D'APPE1LO di VENEZIA, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consi glio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \ PICCONE.

RILEVATO che con sentenza n. 505 del 2016, il Tribunale di Venezia, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni al medesimo irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c, per l'effetto, ha condannato la società a corrispondere al lavoratore la somma di curo 9.280,56 oltre accessori e spese; in particolare, la Corte d'appello, pur avendo ritenuto gravante sul datore di lavoro l'onere probatorio circa i fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai dipendenti, ha ritenuto, in fatto, che gli elementi probatori raccolti facessero propendere per una responsabilità del lavoratore; avverso tale pronunzia propone ricorso, assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO che Deve essere preliminarmente dichiarata la procedibilità del ricorso secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8312 del 2019; con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., assumendosi che l'appellante non avrebbe adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante; con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 116 cod. proc. civ.;il primo motivo è infondato; relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato, infatti, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (eL...

Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; nel caso di specie, la Corte ha fatto corretta applicazione della disposizione in oggetto, congruamente utilizzando i principi in tema di onere probatorio in ambito di sanzioni disciplinari: parte ricorrente, adducendo un elemento ulteriore - la accidentale caduta della banchina - mira ad ottenere, piuttosto, una rivalutazione degli elementi probatori acquisiti, impossibile mediante ricorso per cassazione; il secondo motivo è inammissibile; va rilevato, al riguardo, che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia C( nsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960); nel caso di specie, pur adducendo parte ricorrente delle violazioni di legge, mira, in realtà, ad una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, volendo addurre la riconducibilità dell'incidente intercorso ad un cedimento della banchina che, quindi, avrebbe escluso la propria responsabilità, ma, così facendo, invoca una rivisitazione fattuale, in contrasto con quanto stabilito dal SU n. 34476 del 2020;alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono) i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1 <poter dcl d.P.R. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM 1,a Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in curo 2500,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale dell'8 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 8939-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] K HADIM, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46 r : SC.D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Attivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A BRUNE] il , che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 321/2019 della CORTE D'APPE1LO di VENEZIA, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consi glio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \ PICCONE. RILEVATO che con sentenza n. 505 del 2016, il Tribunale di Venezia, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni al medesimo irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c, per l'effetto, ha condannato la società a corrispondere al lavoratore la somma di curo 9.280,56 oltre accessori e spese; in particolare, la Corte d'appello, pur avendo ritenuto gravante sul datore di lavoro l'onere probatorio circa i fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai dipendenti, ha ritenuto, in fatto, che gli elementi probatori raccolti facessero propendere per una responsabilità del lavoratore; avverso tale pronunzia propone ricorso, assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Deve essere preliminarmente dichiarata la procedibilità del ricorso secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8312 del 2019; con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., assumendosi che l'appellante non avrebbe adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante; con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 116 cod. proc. civ.;il primo motivo è infondato; relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato, infatti, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (eL... Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; nel caso di specie, la Corte ha fatto corretta applicazione della disposizione in oggetto, congruamente utilizzando i principi in tema di onere probatorio in ambito di sanzioni disciplinari: parte ricorrente, adducendo un elemento ulteriore - la accidentale caduta della banchina - mira ad ottenere, piuttosto, una rivalutazione degli elementi probatori acquisiti, impossibile mediante ricorso per cassazione; il secondo motivo è inammissibile; va rilevato, al riguardo, che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia C( nsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960); nel caso di specie, pur adducendo parte ricorrente delle violazioni di legge, mira, in realtà, ad una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, volendo addurre la riconducibilità dell'incidente intercorso ad un cedimento della banchina che, quindi, avrebbe escluso la propria responsabilità, ma, così facendo, invoca una rivisitazione fattuale, in contrasto con quanto stabilito dal SU n. 34476 del 2020;alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono) i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1 <poter dcl d.P.R. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM 1,a Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in curo 2500,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell'8 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]