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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 ottobre 2024

Cassazione n. 45418/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame resa il 14 ottobre 2024 dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale rilasciatagli dall'imputato lo stesso 14 ottobre 2024 ed allegata agli atti [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 febbraio 2024 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 43, comma 1, lett e-bis, 55, comma 5, lett c, D.Igs n. 81/2008 (capo a), e di cui agli artt. 80, comma 1, e 87, comma 2, lett e, D.Igs 81/2008 (capo b), uniti per il vincolo della continuazione, e, riconosciute attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di euro 1.600 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Thiam, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui ha dedotto erronea valutazione dei fatti ascritti ai capi di imputazione e alla penale responsabilità in riferimento all'errore su legge extra-penale e all'elemento soggettivo - mancato riconoscimento della causa di cui all'art. 131-bis cod.pen..

Discorso analogo vale per il reato di cui al capo b, in relazione al rischio di natura elettrica.

Si tratta di errore su norma diversa da quella penale, tale da escluderne la punibilità.

Fermo restando quanto sopra la particolare condizione esistenziale dell'imputata è tale da limitarne la responsabilità soprattutto ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] L'imputata ha rinunciato al ricorso a mezzo di procuratore speciale previo conferimento di procura ad hoc.

E', altresì, tempestiva, in quanto formulata con atto del 14 ottobre 2024, è pervenuta presso questa Corte il successivo 15 ottobre 2024, con udienza fissata al 24 ottobre 2024.

La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame resa il 14 ottobre 2024 dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale rilasciatagli dall'imputato lo stesso 14 ottobre 2024 ed allegata agli atti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 febbraio 2024 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 43, comma 1, lett e-bis, 55, comma 5, lett c, D.Igs n. 81/2008 (capo a), e di cui agli artt. 80, comma 1, e 87, comma 2, lett e, D.Igs 81/2008 (capo b), uniti per il vincolo della continuazione, e, riconosciute attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di euro 1.600 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Thiam, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui ha dedotto erronea valutazione dei fatti ascritti ai capi di imputazione e alla penale responsabilità in riferimento all'errore su legge extra-penale e all'elemento soggettivo - mancato riconoscimento della causa di cui all'art. 131-bis cod.pen.. Discorso analogo vale per il reato di cui al capo b, in relazione al rischio di natura elettrica. Si tratta di errore su norma diversa da quella penale, tale da escluderne la punibilità. Fermo restando quanto sopra la particolare condizione esistenziale dell'imputata è tale da limitarne la responsabilità soprattutto ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] L'imputata ha rinunciato al ricorso a mezzo di procuratore speciale previo conferimento di procura ad hoc. E', altresì, tempestiva, in quanto formulata con atto del 14 ottobre 2024, è pervenuta presso questa Corte il successivo 15 ottobre 2024, con udienza fissata al 24 ottobre 2024. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della
Decreto Cassazione n. 45418/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris