CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'il febbraio 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso (e gli argomenti esposti in memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tempestività della querela ed alla attribuibilità al prevenuto delle espressioni ritenute diffamatorie. Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio sulla procedibilità dell'azione penale e sulla dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiscono mere doglianze in punto di fatto; Rilevato poi che, su tali questioni, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - il profilo facebook sul quale le espressioni erano state diffuse era intestato al prevenuto e non erano state prospettate concrete ragioni dalle quali dovesse desumersi che fosse stato da altri utilizzato; - dall'assenza di datazione della documentazione in atti non poteva dedursi l'intempestività della querela, non altrimenti deducibile; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini STO