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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 46265/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] — e-udirò FI difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 luglio 2022 il Tribunale per il riesame di Savona ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata il 24 giugno 2022 da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso 1'8 giugno 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona di beni (ponteggi, pedane in ferro, morsetti di bloccaggio e bustoni contenenti rete da cantiere) ritenuti oggetto di un delitto di furto aggravato commesso in danno della M&[OSCURATO:SOCIETA].

1.1. La richiesta di riesame è stata, in particolare, dichiarata inammissibile sul presupposto che, su conforme istanza del 16 giugno 2022, il P.M. aveva già disposto in data 20 giugno 2022 la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto M&[OSCURATO:SOCIETA]., così ritenendo la richiesta dell'Awad caratterizzata da sopravvenuta carenza di interesse.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione, deducendo tre distinti motivi, con il primo dei quali ha eccepito violazione degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., oltre a correlato vizio motivazionale, lamentando l'erroneità della decisione con cui il Tribunale del riesame aveva dichiarato la sua istanza inammissibile, per essere lui il reale titolare dei beni in sequestro, con conseguente suo interesse ad ottenerne la relativa restituzione.

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 324, ultimo comma, cod. proc. pen., osservando che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto mantenere il vincolo reale sui beni e rimettere al giudice civile la controversia riguardante l'accertamento della loro proprietà.

Con l'ultima doglianza l'Awad ha lamentato violazione dell'art. 592 cod. proc. pen. e della normativa in materia di spese, eccependo l'illegittimità della disposta sua condanna alle spese, atteso che al momento della presentazione dell'istanza di riesame non aveva ancora avuto contezza della già effettuata restituzione alla M&[OSCURATO:SOCIETA]. dei beni in sequestro.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Deve, in primo luogo, essere evidenziato come, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per vizio di violazione di legge.

Per come chiarito da questa Corte, in tale nozione devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).

3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità, deve essere osservato come le violazioni di legge dedotte dall'Awan con i primi due motivi di ricorso siano, comunque, del tutto prive di ogni fondamento, considerato che rispetto ad esse assume dirimente pregnanza il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità - nella specie congruamente osservato dal Tribunale per il riesame - per cui una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (così, tra le altre, Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv. 253251-01).

Per come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in una pronuncia da ritenersi ancora pienamente attuale, «anche nel caso del sequestro probatorio, il giudizio di riesame (e l'eventuale ricorso in cassazione) sono funzionali a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge.

Se questa è la funzione del controllo incidentale, ne discende che la restituzione dei beni sequestrati fa cessare l'interesse all'impugnazione.

Il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito e l'interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare, a seconda del momento della restituzione, la procedura incidentale» (così, espressamente, Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchnnil, Rv. 239397-01).

La decisività del superiore assunto ha ben condotto, quindi, il Tribunale del riesame ad affermare la sopravvenuta carenza di interesse con riguardo all'istanza presentata dall'Awad, le cui pretese in ordine alla titolarità dei beni dissequestrati - invero non confortate da adeguato supporto in seno al proposto ricorso - potranno, eventualmente, trovare soddisfazione in ambito giudiziario diverso rispetto a quello attuale.

4. Del pari manifestamente infondata, infine, è anche l'ultima doglianza eccepita dal ricorrente, atteso che il Tribunale per il riesame ha disposto la sua condanna alle spese in diretta applicazione della previsione normativa di cui al primo comma dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., per il quale «con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento».

A fronte dell'inequivoco contenuto dell'indicato dettato, nessun pregio assume la doglianza dedotta dal ricorrente in ordine alla sua presunta mancanza di conoscenza, al momento della presentazione dell'istanza di riesame, della già effettuata restituzione dei beni sequestrati alla M&[OSCURATO:SOCIETA].

5. In ragione delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] — e-udirò FI difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 luglio 2022 il Tribunale per il riesame di Savona ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata il 24 giugno 2022 da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso 1'8 giugno 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona di beni (ponteggi, pedane in ferro, morsetti di bloccaggio e bustoni contenenti rete da cantiere) ritenuti oggetto di un delitto di furto aggravato commesso in danno della M&[OSCURATO:SOCIETA]. 1.1. La richiesta di riesame è stata, in particolare, dichiarata inammissibile sul presupposto che, su conforme istanza del 16 giugno 2022, il P.M. aveva già disposto in data 20 giugno 2022 la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto M&[OSCURATO:SOCIETA]., così ritenendo la richiesta dell'Awad caratterizzata da sopravvenuta carenza di interesse. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione, deducendo tre distinti motivi, con il primo dei quali ha eccepito violazione degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., oltre a correlato vizio motivazionale, lamentando l'erroneità della decisione con cui il Tribunale del riesame aveva dichiarato la sua istanza inammissibile, per essere lui il reale titolare dei beni in sequestro, con conseguente suo interesse ad ottenerne la relativa restituzione. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 324, ultimo comma, cod. proc. pen., osservando che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto mantenere il vincolo reale sui beni e rimettere al giudice civile la controversia riguardante l'accertamento della loro proprietà. Con l'ultima doglianza l'Awad ha lamentato violazione dell'art. 592 cod. proc. pen. e della normativa in materia di spese, eccependo l'illegittimità della disposta sua condanna alle spese, atteso che al momento della presentazione dell'istanza di riesame non aveva ancora avuto contezza della già effettuata restituzione alla M&[OSCURATO:SOCIETA]. dei beni in sequestro. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Deve, in primo luogo, essere evidenziato come, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per vizio di violazione di legge. Per come chiarito da questa Corte, in tale nozione devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità, deve essere osservato come le violazioni di legge dedotte dall'Awan con i primi due motivi di ricorso siano, comunque, del tutto prive di ogni fondamento, considerato che rispetto ad esse assume dirimente pregnanza il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità - nella specie congruamente osservato dal Tribunale per il riesame - per cui una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (così, tra le altre, Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv. 253251-01). Per come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in una pronuncia da ritenersi ancora pienamente attuale, «anche nel caso del sequestro probatorio, il giudizio di riesame (e l'eventuale ricorso in cassazione) sono funzionali a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge. Se questa è la funzione del controllo incidentale, ne discende che la restituzione dei beni sequestrati fa cessare l'interesse all'impugnazione. Il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito e l'interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare, a seconda del momento della restituzione, la procedura incidentale» (così, espressamente, Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchnnil, Rv. 239397-01). La decisività del superiore assunto ha ben condotto, quindi, il Tribunale del riesame ad affermare la sopravvenuta carenza di interesse con riguardo all'istanza presentata dall'Awad, le cui pretese in ordine alla titolarità dei beni dissequestrati - invero non confortate da adeguato supporto in seno al proposto ricorso - potranno, eventualmente, trovare soddisfazione in ambito giudiziario diverso rispetto a quello attuale. 4. Del pari manifestamente infondata, infine, è anche l'ultima doglianza eccepita dal ricorrente, atteso che il Tribunale per il riesame ha disposto la sua condanna alle spese in diretta applicazione della previsione normativa di cui al primo comma dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., per il quale «con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento». A fronte dell'inequivoco contenuto dell'indicato dettato, nessun pregio assume la doglianza dedotta dal ricorrente in ordine alla sua presunta mancanza di conoscenza, al momento della presentazione dell'istanza di riesame, della già effettuata restituzione dei beni sequestrati alla M&[OSCURATO:SOCIETA]. 5. In ragione delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 46265/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris