CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 01694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 gennaio 2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, formulando due motivi di censura apparentemente distinti, deduce in sostanza un unico vizio relativo alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. e che tale motivo non è ammesso dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il C i 'ere estensore Il