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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02285/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, all'esito di udienza camerale, pronunciando sull'esito della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso con ordinanza del 5 luglio 2018, ha dichiarato l'esito negativo della prova e non utilmente espiata l'intera pena scontata in regime di affidamento.

2. A fondamento della decisione, ha evidenziato che, durante l'esecuzione della misura, il condannato non ha mantenuto, con puntualità, i contatti con l'UEPE manifestando insofferenza rispetto alle prescrizioni ritenute dallo stesso limitative della libertà di spostamento.

Il soggetto, inoltre, non sempre ha riconosciuto ed attribuito a sé gli illeciti per i quali ha riportato condanna e non ha rispettato con continuità il programma concordato con l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti per l'attività di riparazione sociale che avrebbe dovuto svolgere presso la stessa.

3. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, articolando quattro motivi.

3.1. Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di norme processuali previste a pena di nullità per l'omessa notifica alla parte dell'avviso di fissazione dell'udienza del 12 novembre 2020 davanti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

La relativa raccomandata, infatti, non è stata ricevuta e la missiva è stata restituita al mittente per irreperibilità del destinatario.

Peraltro, la notifica sarebbe stata eseguita anche in violazione del termine di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. poiché l'avviso è stato spedito il 6 novembre 2020 e restituito in data 11 novembre 2020, con conseguente mancato rispetto del termine di dieci giorni prima dell'udienza del 12 novembre 2020.

3.2. Con il secondo motivo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di norme processuali previste a pena di nullità per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza del 12 novembre 2020.

Il difensore risultava essere stato nominato nel procedimento n. 1401/2015, in esito al quale era stato concesso l'affidamento e tale nomina doveva ritenersi estesa anche alle fasi successive fino alla declaratoria di estinzione.

3.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 52 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e 125, comma 3, cod. proc. pen..

A tale proposito ha evidenziato che l'insofferenza alle prescrizioni derivanti dall'ammissione alla misura alternativa non è stata assoluta e che lo svolgimento dell'attività risocializzante è stato non completo o puntuale, ma ha, comunque, avuto luogo.

Peraltro, nel provvedimento non è stato dato conto degli elementi positivi emergenti dalla nota dell'Unione Ciechi ed Ipovedenti, nonché del provvedimento con il quale l'Ufficio di sorveglianza di Cosenza ha, in data 2 aprile 2019, concesso 45 giorni di liberazione anticipata.

3.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata determinata la pena residua, né la durata della pena scontata in regime di affidamento in prova.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1 -bis, cod. proc. pen. 2.

L'art. 1, comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto all'art. 678 ocd. proc. pen. il comma 1 -bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.».

Tale disposizione stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666 cod. proc,. pen., ossia previa fissazione dell'udienza.

2.1. Pertanto, contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza reso in punto di esito dell'affidamento in prova al servizio sociale l'interessato può esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento il quale procederà a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti, anziché ricorso per cassazione che potrà essere proposto avverso la successiva decisione del tribunale.

2.2. La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudice dell'esecuzione non muta nel caso in cui questi abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che «avverso il provvedimento del giudice dell esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso iI suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; più recentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533).

Peraltro, con specifico riguardo alla materia coincidente con quella qui esaminata, va ribadito l'orientamento secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, contro l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643).

3. Ne deriva che il ricorrente, nel proporre opposizione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza circa l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Operando, tuttavia, il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.Discende che, riqualificata l'impugnazione come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4 e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, all'esito di udienza camerale, pronunciando sull'esito della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso con ordinanza del 5 luglio 2018, ha dichiarato l'esito negativo della prova e non utilmente espiata l'intera pena scontata in regime di affidamento. 2. A fondamento della decisione, ha evidenziato che, durante l'esecuzione della misura, il condannato non ha mantenuto, con puntualità, i contatti con l'UEPE manifestando insofferenza rispetto alle prescrizioni ritenute dallo stesso limitative della libertà di spostamento. Il soggetto, inoltre, non sempre ha riconosciuto ed attribuito a sé gli illeciti per i quali ha riportato condanna e non ha rispettato con continuità il programma concordato con l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti per l'attività di riparazione sociale che avrebbe dovuto svolgere presso la stessa. 3. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di norme processuali previste a pena di nullità per l'omessa notifica alla parte dell'avviso di fissazione dell'udienza del 12 novembre 2020 davanti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. La relativa raccomandata, infatti, non è stata ricevuta e la missiva è stata restituita al mittente per irreperibilità del destinatario. Peraltro, la notifica sarebbe stata eseguita anche in violazione del termine di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. poiché l'avviso è stato spedito il 6 novembre 2020 e restituito in data 11 novembre 2020, con conseguente mancato rispetto del termine di dieci giorni prima dell'udienza del 12 novembre 2020. 3.2. Con il secondo motivo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di norme processuali previste a pena di nullità per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza del 12 novembre 2020. Il difensore risultava essere stato nominato nel procedimento n. 1401/2015, in esito al quale era stato concesso l'affidamento e tale nomina doveva ritenersi estesa anche alle fasi successive fino alla declaratoria di estinzione. 3.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 52 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e 125, comma 3, cod. proc. pen.. A tale proposito ha evidenziato che l'insofferenza alle prescrizioni derivanti dall'ammissione alla misura alternativa non è stata assoluta e che lo svolgimento dell'attività risocializzante è stato non completo o puntuale, ma ha, comunque, avuto luogo. Peraltro, nel provvedimento non è stato dato conto degli elementi positivi emergenti dalla nota dell'Unione Ciechi ed Ipovedenti, nonché del provvedimento con il quale l'Ufficio di sorveglianza di Cosenza ha, in data 2 aprile 2019, concesso 45 giorni di liberazione anticipata. 3.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata determinata la pena residua, né la durata della pena scontata in regime di affidamento in prova. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1 -bis, cod. proc. pen. 2. L'art. 1, comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto all'art. 678 ocd. proc. pen. il comma 1 -bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.». Tale disposizione stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666 cod. proc,. pen., ossia previa fissazione dell'udienza. 2.1. Pertanto, contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza reso in punto di esito dell'affidamento in prova al servizio sociale l'interessato può esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento il quale procederà a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti, anziché ricorso per cassazione che potrà essere proposto avverso la successiva decisione del tribunale. 2.2. La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudice dell'esecuzione non muta nel caso in cui questi abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che «avverso il provvedimento del giudice dell esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso iI suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; più recentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533). Peraltro, con specifico riguardo alla materia coincidente con quella qui esaminata, va ribadito l'orientamento secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, contro l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643). 3. Ne deriva che il ricorrente, nel proporre opposizione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza circa l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Operando, tuttavia, il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.Discende che, riqualificata l'impugnazione come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4 e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale
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