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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 13182/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di DurkSamuel, si fonda sulla denunciata illogicità della motivazione, motivo non consentito in difetto del carattere manifesto del vizio lamentato; che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta l'errata applicazione della norma processuale di cui all'articolo 192 cod. proc. pen. è formulato per motivo non consentito come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); - ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione depositata il 30 giugno 2023 risulta presentato tardivamente, poiché il termine iniziale di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. decorreva dal 22 Aprile 2023; né rilevano le circostanze esposte con memoria depositata il 12 gennaio 2024, che avrebbero al più potuto esser dedotte per presentare istanza di rimessione in termini per l'impugnazione, istanza che non era contenuta nel ricorso originario: considerato che la memoria depositata in data 17 gennaio 2024, con cui il nuovo difensore ha preliminarmente chiesto un rinvio, con concessione di un termine a difesa, e la remissione in termini quanto alla proposizione del ricorso, è inammissibile perché nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di un nuovo difensore verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01); che la richiesta di rimessione in termini (che non era contenuta nel ricorso originario) è del tutto generica e priva di specificazione delle condizioni che legittimano la richiesta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., non consentendo alla Corte di valutare la tempestività dell'istanza; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di DurkSamuel, si fonda sulla denunciata illogicità della motivazione, motivo non consentito in difetto del carattere manifesto del vizio lamentato; che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta l'errata applicazione della norma processuale di cui all'articolo 192 cod. proc. pen. è formulato per motivo non consentito come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); - ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione depositata il 30 giugno 2023 risulta presentato tardivamente, poiché il termine iniziale di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. decorreva dal 22 Aprile 2023; né rilevano le circostanze esposte con memoria depositata il 12 gennaio 2024, che avrebbero al più potuto esser dedotte per presentare istanza di rimessione in termini per l'impugnazione, istanza che non era contenuta nel ricorso originario: considerato che la memoria depositata in data 17 gennaio 2024, con cui il nuovo difensore ha preliminarmente chiesto un rinvio, con concessione di un termine a difesa, e la remissione in termini quanto alla proposizione del ricorso, è inammissibile perché nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di un nuovo difensore verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01); che la richiesta di rimessione in termini (che non era contenuta nel ricorso originario) è del tutto generica e priva di specificazione delle condizioni che legittimano la richiesta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., non consentendo alla Corte di valutare la tempestività dell'istanza; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] I
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