CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della LIBERTA' di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Udite all’udienza camerale ex art. 127 c.p.p. con discussione orale, richiesta dallaDifesa, le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso, e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce, in difesadi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per l’annulla-mento dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 13 gennaio 2026, conla quale è stato rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 28/11/2025, con cui èstata rigettata la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare dellacustodia in carcere ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. irrogatagli con ordinanzaii. 157/2025 dei GIP di Lecce, emessa nell'ambito del (presente) procedimento n.R.G.N.R. 666/2021, eseguita in data 19.11.2025 in relazione ai reati di cui agliartt. 74, 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309/90, 56 e 629 cod. pen. (commessiquanto al reato associativo in Racale e paesi limitrofi, dal mese di maggio 2021 inpermanenza e quanto ai reati fine in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lecce tra il settembre 2021e il marzo 2022.La richiesta di retrodatazione era stata operata con riferimento alla prece-dente ordinanza del 16/03/2022, con cui il GIP di Brindisi, nell'ambito del proce-dimento penale n. 1169/2022 RGNR (poi trasmesso per competenza a Lecce),disponeva la misura di massimo rigore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a se-guito di convalida dell'arresto in flagranza, per le seguenti condotte: "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: Capo 1) del reato di cui agli articoli 110,c.p., 73, co. I e co. 4, 80, co. 2, d.P.R. n. 309/90, per avere, in concorso ed unionetra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo d.P.R., trasportatoa bordo del veicolo Mercedes classe B, tg [OSCURATO:TARGA] e comunque illecitamente de-tenuto, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 75 del medesimo D.P.R. ed al fine dicessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivopari a 28 kg, suddivisa in 25 buste sigillate a caldo e sottovuoto, ciascuna dei pesodi circa 1,150 kg, in particolare, mentre il [OSCURATO:PERSONA] conduceva il mezzo Mercedesclasse B, tg. [OSCURATO:TARGA] all'interno del quale era occultato lo stupefacente, il MANNIed il [OSCURATO:PERSONA], a bordo rispettivamente delle autovetture [OSCURATO:PERSONA] tar-gata [OSCURATO:TARGA] e BMW targata [OSCURATO:TARGA], scortavano l'auto condotta dal compliceque illecitamente detenuto una ingente quantità della suddetta sostanza stupefa-cente; con la recidiva, reiterata e specifica per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; con la recidiva,specifica ed infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; con la recidiva, reiterata,specifica ed infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; in Torchiarolo, il[OSCURATO:DATA_NASCITA]".Per tali fatti, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dal GUP di Lecce con sentenzan. 956 del 04/10/2022, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello con la sen-tenza n. 676 del 14/04/2023), con definitività della condanna in data 19/09/2023.Pertanto, il Minutillo si trovava ininterrottamente ristretto dal giorno12/03/2022, dapprima in stato cautelare, poi, in espiazione di pena, fino al giorno14/05/2024.2. Come ricorda il provvedimento impugnato, con la seconda ordinanza aMinutello veniva contestato, di aver fatto parte di un'associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, ponendosi in stretta collaborazione con il capo, [OSCURATO:PERSONA], nonché con l'organizzatore, [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, dalle indagini (com-pendiate nell'ordinanza genetica) emergeva che l'imputato, nell'adempiere ad unavera e propria parallela attività lavorativa illecita, era solito seguire [OSCURATO:PERSONA], ora,per effettuare rifornimenti di droga ai vari pusher dell'associazione (capo 76); ora,per effettuare (talune) cessioni a plurimi acquirenti. Inoltre, egli partecipava conManni alle cessioni di droga in favore di un acquirente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che,una volta totalizzato un importante debito, diveniva pure vittima di tentata estor-sione, proposta di fatto da [OSCURATO:PERSONA] stesso. Nella quotidianità, il [OSCURATO:PERSONA] si recavapresso l'abitazione o il garage di [OSCURATO:PERSONA], essendo quelli i luoghi di occultamentodella droga, e lì contribuiva, evidentemente, allo stoccaggio o alla preparazionedelle sostanze al fine della successiva distribuzione, oppure all'organizzazione dellemosse operative del gruppo. Tale regolarità e quotidianità dei rapporti consentivaa [OSCURATO:PERSONA] di prendere a collaborare, in modo stringente, anche con [OSCURATO:PERSONA],compagna di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si sviluppava un rapporto di amicizia e di fre-quentazione. Infatti, le intercettazioni consentivano di documentare che, in piùoccasioni, il medesimo, su direttive del capo, si coordinava con quest'ultima, cu-stode della droga presso la propria abitazione, ivi recandosi per recuperare le so-stanze da smerciare. Infine, la crescente affidabilità di [OSCURATO:PERSONA], agli occhi diManni, gli consentiva, da un lato, di avere in uso una scheda dedicata alle comu-nicazioni riservate con quest'ultimo e con [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro lato, di rivestire il ruolodi custode di talune quantità di sostanze stupefacenti; dall'altro lato, ancora, diessere meritevole di aggiornamenti, da [OSCURATO:PERSONA] stesso, sul complessivo andamentodegli affari (cfr. p. 414 dell’o.c.c.) o sulla disponibilità di ingenti quantitativi didroga (come, a novembre 2021, quanto all'eroina stoccata appositamente perCERA, per complessivi 10 kg. - cfr. pp. 421-422 e pp. 429-430 dell’o.c.c.) o sullanecessità di ulteriori carichi di droga (cfr. p. 415).A fronte di ciò, l'arresto in flagranza del prevenuto, in data 12/03/2022, èstato ritenuto collocarsi proprio in questa rase di continua ascesa criminale, allor-quando, su un piano nemmeno particolarmente subalterno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (maanzi di condivisa predisposizione di uomini e mezzi), si prodigava nell'acquisto enel trasporto di ben 28,00 kg. di marijuana.3. Il ricorrente deduce con un unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1,disp. att., cod. proc. pen. violazione degli artt. 297 e 12 cod. proc. pen. e motiva-zione contraddittoria; sussistenza di una connessione qualificata tra i reati ai sensidell’art. 12 cod. proc. pen.; riferimento contenuto nella seconda ordinanza custo-diale all’elemento gravemente indiziante costituito dall’arresto del 12 marzo 2022;desumibilità dagli atti dei reati oggetto della seconda ordinanza custodiale; parte-cipazione all’associazione esclusa dal 12 marzo 2022 al 14 maggio 2024, in ragionedello stato di detenzione dell’indagato.Per il ricorrente non vi sarebbe dubbio alcuno che nel caso in esame debbatrovare applicazione il disposto di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., se-condo cui, qualora nei confronti del medesimo soggetto siano emesse più ordi-nanze applicative della medesima misura cautelare, i termini di durata della cu-stodia cautelare decorrono dall'esecuzione o notificazione del primo provvedi-mento restrittivo. Ricordati l’obiettivo della norma e la pronunce 408/2005 e233/2011 della Coret costituzionale evidenzia che proprio con la pronuncia del2011 i giudici delle leggi, in dissonanza rispetto ad un contrario orientamento cheemergeva dalla giurisprudenza, ebbero a dichiarare la illegittimità dell’art. 297cod. proc. pen. nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongonomisure cautelari per fatti diversi, non prevedeva che la regola in tema di decor-renza dei termini in esso stabilita si applicasse anche quando, per i fatti contestaticon la prima ordinanza, l'imputato fosse stato condannato con sentenza passatain giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura.Questo per il ricorrente è esattamente il caso in esame.[OSCURATO:PERSONA], quando è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare incarcere nr. 127/20259 aveva da poco terminato di espiare la pena, senza soluzionedi continuità a partire dal 12/03/2022, inflittagli per la violazione degli artt. 73 ed80, comma 2, d.P.R. 309/90 nell'ambito del procedimento penale n. 1983/22R.G.N.R.Secondo la tesi difensiva, tra il reato oggetto dell'emissione della primaordinanza di custodia cautelare in carcere (proc. pen1983/22 R.G.N.R.) e i delitticontestati nel presente procedimento penale, vi è una evidente connessione qua-lificata ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen.Ne discenderebbe che, poiché nei confronti dell'indagato sono state emessedue ordinanze che hanno applicato la stessa misura cautelare in carcere, sia pureper fatti diversi ma commessi anteriormente all'emissione della prima, i termini dicustodia cautelare devono farsi decorrere dal 12 marzo 2022 e, per questo, devonoritenersi decorsi i termini di fase in applicazione del combinato disposto di cui agliArtt. 297, co. 3, 12, lett. b), cod. proc. pen.Ricorda il ricorrente che, a chiarire la portata applicativa della norma pro-cessuale di cui si chiede l'applicazione, sono intervenute due pronunce delle Se-zioni Unite penali del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep.2007, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, Rahulia edaltri, Rv. 231057-8-9).Alla luce di quelle, perché si possa parlare di "contestazione a catena" econseguentemente possa trovare applicazione la disciplina della retrodatazionedella decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, è neces-sario che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posterioresiano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cau-telare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441del 24/4/2012, Rv. 253237).Con riferimento alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] le due ordinanzesono state emesse in distinti procedimenti penali e, secondo il dictum delle piùvolte richiamate Sezioni Unite, per il ricorrente si palesa irrilevante che i due pro-cedimenti abbiano avuto autonome origini essendo certa la connessione qualificatae l'anteriorità dei fatti reatoPeraltro, nel caso di specie, i fatti di cui alla prima ordinanza custodialealtro non sono che atti di indagine del presente procedimento tesi ad ottenereriscontri oggettivi e che sono parte integrante della seconda ordinanza di custodiacautelare de qua.La difesa del [OSCURATO:PERSONA] insiste sulla sussistenza del presupposto della con-nessione qualificata ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen. e si duole che iltribunale del Riesame, al contrario, 'liquidi" quello che è un elemento assoluta-mente inconfutabile ritenendo che: « La difesa fonda la ritenuta medesimezza trail compendio indiziario acquisito a carico del prevenuto nel presente procedimento,da un lato, e quello già in precedenza assunto a fondamento della emissione dellaprecedente ordinanza di custodia cautelare nel procedimento penale n. 1169/2022RGNR, n. 903/22 R.GIP Brindisi sulla contiguità cronologica della commissione deifatti di reato rispettivamente contestati, fatti di reato che si assumono avvinti daconnessione qualificata per sussistenza del vincolo di continuazione».Viene in primo luogo osservato che la mera contiguità cronologica tra i fattidi reato contestati nelle due ordinanze cautelari è elemento ex se neutro, ove nonaccompagnato, come nel caso in scrutinio, da alcuna indicazione concreta di ele-menti o dati di giudizio valutabili a supporto della assenta anteriore 'desumibilità'dei fatti relativi alla seconda misura cautelare. Ma, soprattutto, che in ordine airapporti tra reato associativo e reato-fine oggetto di diversi procedimenti, la giu-risprudenza di legittimità ha reiteratamente statuito il principio secondo cui nonsussiste il vincolo di connessione qualificata, e cioè quello di continuazione o diconnessione teleologica, per l'applicazione della regola di retrodatazione dei ter-mini di custodia cautelare, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di parteci-pazione ad associazione di tipo mafiosa o ad associazione finalizzata al traffico disostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine, nonpotendo ritenersi che i reati fine rientrino nei generico programma associativo, néche i medesimi siano consumati per "eseguire" il reato associativo (cfr. ex multisSez. 1, n. 18340/2011).Il ricorrente afferma che devono ritenersi parte integrante del ricorso lemotivazioni relative all'istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misuracautelare in carcere avanzata al GIP ex artt. 297, comma 3, 12, lett. b), e leargomentazioni addotte nel conseguente appello avanzato ex art. 310 cod. proc.pen. avverso il rigetto della stessa da parte del tribunale del riesame.Si sottolinea che il provvedimento impugnato deve ritenersi totalmente incontrasto, sul punto, con l'orientamento di legittimità costante e maggioritario e atal fine si invita questa Corte, per valutare le argomentazioni addotte dal giudicedel gravame cautelare in merito all'insussistenza della connessione qualificata, asoffermarsi sui singoli reati oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare nr.157/2025 o.c.c. e su quello oggetto del precedente procedimento penale nr.1983/22 RGNR che determinò l'arresto in flagranza di reato di [OSCURATO:PERSONA].Sarebbe, infatti, evidente il medesimo disegno criminoso contemplato dallalettera b) dell'art. 12 cod. proc. pen. tenuto conto del tempus commissi delicti, dellocus commissi delicti e della contestata partecipazione al sodalizio criminoso fi-nalizzato allo spaccio da parte degli stessi partecipanti, tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente riporta in ricorso i capi d'imputazione relativi all'ordinanza n.157/2025 e quello oggetto del procedimento penale n. 1983/22 R.G.N.R. e riba-disce che l'assunto difensivo secondo cui il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90,che determinò l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], fosse connesso con tuttii fatti oggetto del presente procedimento non può essere "scalfito" sostenendo,così come ha fatto il tribunale, di non avere fornito la prova "che i reati fine rien-trino nel generico programma associativo, né che i medesimi siano stati consumatiper "eseguire" il reato associativo"Sul punto la motivazione secondo il ricorrente deve ritenersi inesistente inquanto sarebbe del tutto evidente il medesimo disegno criminoso contemplatodalla lettera b) dell'art. 12 cod. proc. pen.Si sottolinea in proposito che nella stessa ordinanza n. 157/2025 si fa rife-rimento all'arresto di Minutelio, avvenuto il 12/03/2022, quale riscontro oggettivo,gravemente indiziante, dell'esistenza dell'associazione finalizzata allo spaccio disostanze stupefacenti. Ed infatti, quell'arresto scaturì da una serie di intercetta-zioni telefoniche ed ambientali, da appostamenti e pedinamenti disposti, senzapossibilità di smentita, nell'ambito del procedimento pen. Nr. 666/21 RGNR.La stessa ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere n.157/2025, inoltre, dà atto che il 12/03/2022, i Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] InvestigativoCC di Lecce arrestavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentretrasportavano Kg. 28 di marijuana, nonché [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di Kg3,415 di cocaina (procedimento penale n. 2125/22 RGNR-1869/22 R.GIP)"Il ricorrente lamenta inoltre l'erronea applicazione della legge penale e pro-cessuale e vizio motivazionale in merito alla c.d. anteriorità dei fatti e al correttogoverno del pur richiamato dictum di Sez. 1 n. 20882/2010. Sul punto ritiene chela motivazione sia contraddittoria in quanto la partecipazione attiva all'organizza-zione finalizzata allo spaccio da parte del [OSCURATO:PERSONA], anche successivamente all'e-missione della prima ordinanza, deve ritenersi assolutamente esclusa a causa dellostato di detenzione dell'odierno indagato, senza soluzione di continuità, dal12/03/2022 al 14/05/2024 né esistono in atti prove che attestino condottedell’odierno ricorrente prevenuto successive all'arresto.Ed invero, sul venir meno della "permanenza della condotta partecipativa",si ricorda in ricorso che la giurisprudenza di legittimità costante e maggioritariastabilisce che la sua interruzione, con riferimento ad un’associazione ex art. 74d.P.R. 309/90 si verifica nel momento in cui viene applicata la misura cautelareche impedisce, di fatto, la prosecuzione della partecipazione all'associazione. Nediscende che, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe ritenersiapplicabile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non può configurarsi ilpresupposto dell'anteriorità dei fatti, a causa della permanenza del reato associa-tivo.Il ricorrente lamenta anche l'illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato con riferimento alla ritenuta insussistenza, ai fini dell'applicazionedell’art. 297 cod. proc. pen., del presupposto della desumibilità dei fatti a partiredall'esecuzione della prima ordinanza o comunque al momento del rinvio a giudiziorelativo ai fatti di cui alla prima ordinanza, che il difensore ricorrente ritiene sus-sistesse.Ricordato il dictum, peraltro condiviso dal giudice del gravame cautelare,di S.U. n. 21957/2005, il ricorrente ricorda che Sez. 2 n. 14975/2024, ha eviden-ziato la necessità, per il giudice dinanzi al quale è invocato il principio della retro-datazione, di verificare la "desumibilità" dei fatti posti ad oggetto della ordinanzacustodiale successiva, dagli atti del procedimento precedente. Pertanto, la retro-datazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelareè dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essereadottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziariaabbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze".Il giudice, in tal caso, è, dunque, chiamato a verificare se al momentodell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti adisposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da in-tendersi - come precisato dalla Corte costituzionale - come "elementi idonei e suf-ficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore.Tale regola — prosegue il ricorso — vale solo se le due ordinanze sianostate emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cau-telari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodata-zione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordi-nanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura dispo-sta con la seconda ordinanza, anche la loro connessione qualificata (così Sez. U,n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit; conf., in seguito, su tale specificoaspetto, Sez. 2, n. 44381 dei 25/11/2010, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del27/05/2008, Rv. 240099).Ricorda il ricorrente che la Corte di legittimità, nella sentenza 14975/2024ha precisato che in tema di contestazioni a catena, la retrodatazione previstadall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel caso di misure cautelariemesse per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione non qualificatae che siano oggetto di distinti procedimenti pendenti davanti ad autorità giudiziariediverse per ragioni di competenza. (così Sez. 2, n. 51838 del 16/10/2013, Rv.258104, ove in motivazione si è precisato che la diversità di competenza delleautorità giudiziarie fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essereriuniti e che quindi la sequenza di provvedimenti cautelari non può essere fruttodi una scelta, del pubblico ministero per ritardare la decorrenza della seconda mi-sura).Ad ogni modo, come già evidenziato in precedenza, nel caso che ci occupaesisterebbe per il ricorrente certamente la connessione qualificata tra fatti diversie, gli stessi, erano già desumibili dagli atti della prima ordinanza (il richiamo è aSez. 4 n. 16343/2023)Il ricorrente trascrive la motivazione del provvedimento impugnato sulpunto ed evidenzia che non vi è dubbio alcuno che l'onere della prova della desu-mibilità dei fatti grava sull'indagato il quale deve dimostrare che gli elementi perla seconda misura erano già presenti nel primo procedimento. Ma sostiene che laDifesa ha inequivocabilmente dimostrato che i fatti commessi antecedentementealla prima misura restrittiva erano ben evidenziati, definiti e conosciuti dal PubblicoMinistero. E che gli elementi erano "idonei e sufficienti per adottare" il provvedi-mento cronologicamente posteriore. Ciò perché è stato provato documentalmenteche il materiale investigativo, già a disposizione dei PM, consentiva concretamentedi richiedere una misura anche per i fatti contestati successivamente in quanto ildato processuale oggettivo a cui si fa riferimento è il documento che per comoditàdi consultazione fu allegato al ricorso ex art. 310 cod. proc. pen.Si evidenzia che sul punto, il tribunale scrive che: «non basta evidenziareche, in data 09/12/2021, il PM abbia proceduto all'aggiornamento delle iscrizioni,contestando a [OSCURATO:PERSONA] i delitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.p.r. n. 309/90, mo-tivando... rilevato che dagli accertamenti in corso sono emersi elementi di respon-sabilità...» E che si legge ancora: «È evidente che, così facendo, si siano (abil-mente) confusi differenti piani valutativi, essendo noto, invece, che sia necessaria,ai fini dell'iscrizione nei registro ex art. 335 cod. proc. pen., unicamente la ricor-renza di una rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, ricon-ducibile ad una specifica fattispecie; o che, ai fini delle attività di intercettazione,siano necessaria i gravi indizi di reità o, nei casi di delitto associativo (tra cui l'i-potesi ex art. 74 d.P.R. n. 309/90), i sufficienti indizi».In data 09/12/2021 — si sottolinea in ricorso — il Sost. Procuratore Dott.ssaGiovanna Cannarile, "Disponeva l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degliindagati di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 73 —74 del d.P.R. 309/90". E daquell'atto formale si evince che il P.M. "Letti gli atti del procedimento penale indi-cato in epigrafe e rilevato che dagli accertamenti in corso sono emersi elementi diresponsabilità a carico dei soggetti ([OSCURATO:PERSONA]) con riferimento ai reati per i qualisi procede...", aggiornava l'iscrizione nel registro degli indagati.In buona sostanza, si sostiene che dal provvedimento di aggiornamentoemerge in maniera chiara ed incontrovertibile che il Pubblico Ministero non si èlimitato a fare riferimento a generici gravi indizi di colpevolezza a carico dell'inda-gato, ma si è spinto ben oltre, esprimendosi in termini di "elementi di responsabi-lità" così dimostrando, di avere operato una approfondita valutazione degli stessi.L'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli indagati di [OSCURATO:PERSONA] per idelitti di cui agli artt. 73 —74 del d.P.R. 309/90 — secondo la tesi difensiva — deveritenersi elemento di riscontro alla già sostenuta connessione qualificata, facendoriferimento al luogo di azione ed influenza dell'associazione contestata, ovvero lostesso in cui fu eseguito l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] relativamente al proc. pen n.2125/22 RGNR che determinò l'emissione della prima ordinanza. Dunque, contra-riamente a quanto sostiene il tribunale il compendio indiziario, già a partire dal09/12/2021, manifestava ed esprimeva la propria portata dimostrativa relativa alcoinvolgimento dell’odierno ricorrente in tutti i reati oggetto dell'Ordinanzan.157/2025.Si evidenzia che il giudice del gravame cautelare ritiene ancora che: «...nonrisulta soddisfatto l'onere di prova a carico della difesa e, al riguardo, non bastaminimamente il fatto di avere indicato, nell'atto di appello che nella sentenza n.956/2022 il GUP, descrivendo i fatti del marzo 2022, abbia fatto cenno ad una"specifica operazione antidroga..." espressione, di per sé suscettibile di plurimeinterpretazioni, non necessariamente (e, anzi, improbabilmente) tendente afarcenno proprio alle investigazioni di cui al p.p. n. 666/2021».In proposito si sottolinea che la difesa ha sempre sostenuto che, al contra-rio di quanto affermato dal Tribunale, la stessa motivazione della o.c.c. n.157/2025 ed in particolare nella Sezione dedicata all' "Elenco dei riscontri eseguitinel procedimento" (pagg. 42 e 43) rappresenta il riscontro, sia pure postumo, delladeducibilità dei fatti a partire dall'esecuzione della prima ordinanza.Infatti, si legge nella prima ordinanza che: «Il 12/03/2022, i Carabinieri delNucleo [OSCURATO:PERSONA] CC di Lecce arrestavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMinutello [OSCURATO:PERSONA] mentre trasportavano Kg. 28 di marjuana, nonché [OSCURATO:PERSONA] detenzione Kg. 3,415 di cocaina (proc. pen. n. 2125/22 RGNR. 1869/22 R.G.I.P.)». E non vi sarebbe dubbio alcuno che quel sequestro venne eseguito grazieall'attività investigativa che ha poi fatto scaturire l'o.c.c. 157/25. Né vi è dubbioche i fatti che determinarono l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonchéquelli per cui è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare nr. 157/2025 o.c.c.siano stati oggetto della medesima indagine.Peraltro, si sottolinea in ricorso che questa circostanza si deduce anchedalla stessa motivazione della sentenza nr. 956 del 04/10/2022 emessa dal GUPpresso il Tribunale di Lecce che ritenne [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delittiloro contestati, ove si legge che: «I fatti in contestazione traggono origine da unaspecifica operazione antidroga effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] del ComandoProvinciale di Lecce, come ricostruita nel verbale di arresto in flagranza di reato enegli atti allegati. In particolare, risulta dal verbale di arresto che "in data12/03/2022, nell'ambito di una specifica operazione antidroga.... ecc. ecc.».A seguito della flagranza di reato, il [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli altri soggetticoinvolti nella detenzione della sostanza stupefacente, venne arrestato con riferi-mento al proc.to penale 1169/22 RGNR - stralcio nr. 1983/22 RGNR. L'arrestovenne convalidato e nei suoi confronti venne emessa, dal GIP Tribunale di Brindisi,l'OCC datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] già allegata all'istanza.Si ritiene in ricorso che non vi fosse ulteriore prova da dover fornire daparte della difesa. E si aggiunge che a condurre le indagini che determinaronoquell'operazione di p.g. fu proprio il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], lo stesso che, sotto la direzione del Pubblico Ministero Cannarile svolgevacontestualmente le indagini relativamente al processo in esame.Alla luce di tali considerazioni ritiene il ricorrente che al momento dell'arre-sto di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare carceraria in forza dell'o.c.c.emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi, in data 12/03/2022, ogni fatto investiga-tivo, nota, relazione di servizio, intercettazione telefonica o ambientale, fosseroelementi già noti ad investigatori e PM. E che nel caso in esame la desumibilitàdagli atti era ed è evidente, sì da essere ricavabile ictu oculi e non possa dipendere,così come è accaduto, da un giudizio postumo del tutto discrezionale in merito allasufficienza, ai fini dell'emissione della successiva ordinanza cautelare, di quegliindizi già esistenti in sede di adozione della prima ordinanza.Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tuttele conseguenze di legge.2. Il PG presso questa Corte ha anticipato con memoria scritta del 3/4/2026le proprie conclusioni.Le parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe all’udienza ex art.127 cod. proc. pen. a trattazione orale, richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I profili di doglianza sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il propostoricorso va rigettato.2.. Va ricordato che con l’art. 297 cod. proc. pen. il legislatore del 1989 hainteso codificare la regula iuris, frutto dell’elaborazione giurisprudenziale formatasisotto il previgente codice di rito, della “contestazione a catena”, con la quale si erastabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di duratamassima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare.Il fine, evidente, è quello di evitare il fenomeno della "diluizione" nel tempodella "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti diversi,nei confronti del medesimo soggetto, di una pluralità di provvedimenti coercitiviriguardanti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovveroconcernenti fatti di reato diversi ma connessi tra loro.Nel suo testo originario l'art. 297 cod. proc. pen., al terzo comma (cheriprendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogatodalla legge n. 398 del 1984) prevedeva che la decorrenza del termine di duratamassima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovutaretrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare,laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto, ovvero più fattiin concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aber-ratio ictus plurioffensiva.Sull’impianto originario della norma il legislatore è, tuttavia intervenuto giànel 1995, da un lato restringendone l'ambito applicativo, con la previsione dell'o-peratività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casidi connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (continua-zione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguire glialtri (connessione teleologica); dall'altro, introducendo una regola generale di re-trodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordi-nanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cuiè stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazionepiù grave"). Si è premurato, tuttavia, di specificare che tale ultimo automatismonon sarebbe stato applicabile, laddove la seconda ordinanza cautelare fosse stataemessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la di-sposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagliai sensi del presente comma").L’ambito di operatività della disposizione in esame veniva, però, ampliatoper effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costitu-zionale dichiarava l’illegittimità dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, nella partein cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che glielementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al mo-mento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisatadalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale i giudici delle leggi, in dissonanzarispetto ad un contrario orientamento che emergeva dalla giurisprudenza di questaCorte Suprema, dichiarava la illegittimità dello stesso art. 297 comma nella partein cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fattidiversi, non prevedeva che la regola in tema di decorrenza dei termini in essostabilita si applicasse anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza,l'imputato fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormenteall'adozione della seconda misura.A chiarire ulteriormente la portata applicativa della norma sono poi inter-venute due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema del 2005 e del2006 (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11;Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, Rahulia, Rv. 231057-8-9).3. Applicando i principi espressi in tali pronunce, con riguardo alla conte-stazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile - in linea sche-matica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante,distinte regole operative.Comune a tutti e tre i casi è la necessità, perché si possa parlare di "con-testazione a catena" — e conseguentemente possa trovare applicazione la disci-plina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima dellacustodia cautelare, — che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologica-mente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione dellaordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez.6, n. 31441 del 24/4/2012, Canzonieri, Rv. 253237; Sez. 4, n. 22043 del16/05/2024, Iurlato, non mass.).La prima fattispecie è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative dimisure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorsoformale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualifi-cata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non siaancora intervenuto il rinvio a giudizio.In tal caso trova applicazione la disposizione dettata dal primo periododell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto chela retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misureapplicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque – comeaffermano le Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilità,al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esi-stenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipen-dentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idoneia giustificare le relative misure".Si ha, in altri termini, in tal caso un’automatica retrodatazione della decor-renza dei termini di custodia cautelare che risponde all'esigenza "di mantenere ladurata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corsodelle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C.Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano stateemesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/2007 Librato,cit.).La seconda fattispecie è molto simile alla prima, verificandosi comunqueallorquando sia accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cau-telari, di una delle tre forme di connessione qualificata di cui si è detto, ma pre-suppone l'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti posti allabase del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi si realizza, dunque, in casiin cui le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti penali e,secondo il dictum delle più volte richiamate Sezioni Unite, si palesa irrilevante chegli stessi derivino da un procedimento inizialmente unico, in virtù dell’avvenutaseparazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbianoavuto autonome origini. In tali casi si applica la regola dettata dal secondo periododell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, derivandone che la retrodatazione delladecorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successivao le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti eranodesumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizioper i fatti oggetto della prima ordinanza.In tal senso anche le pronunce più recenti di questa Corte Suprema hannoribadito che, quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cau-telari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, operala retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche ri-spetto ai fatti oggetto di un procedimento "diverso", se questi erano desumibilidagli atti anteriormente al rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto della primaordinanza (cfr. Sez. 1, n. 27658 del 12/4/2013, Pelle, Rv. 254005; conf. Sez. 6,n. 50128 del 21/11/2013, Pepa, Rv. 258500, Sez. 4 n. 22043 del 16/05/2024,Iurlato, non mass.).La terza possibile situazione che può profilarsi è quella in cui tra i fatti og-getto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna ipotesi di connessione ov-vero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa daquelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nessoteleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Tale fattispecie, che inpassato si riteneva pacificamente non coperta dall'art. 297 cod. proc. pen., comma3, oggi rientra nel campo di applicazione di tale norma per effetto del dictum primadelle Sezioni Unite con la sentenza Rahulia (Sez. U. n. 21957 del 22/03/2005,Rahulia, Rv. 231059) e poi della sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del2005, è dunque quella delle ordinanze cautelari emesse nello "stesso procedi-mento" per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazioneopera solo se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, esistevano ele-menti idonei a giustificare la misura adottata con la seconda ordinanza.La Corte, nella sentenza citata, ha osservato come sia comune alla secondaed alla terza delle ipotesi appena esaminate il carattere non automatico della re-trodatazione e la necessità, per il giudice dinanzi al quale essa è invocata, di veri-ficare la "desumibilità", dagli atti del procedimento precedente, dei fatti posti adoggetto della ordinanza custodiale successiva. Pertanto, la retrodatazione delladecorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tuttii casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in ununico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia inveceprescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice in talcaso è dunque chiamato a verificare se al momento dell'emissione della primaordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementiper emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come precisatodalla Corte costituzionale - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" ilprovvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordi-nanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provve-dimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per laretrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della primaordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misuradisposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzialla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto diuna scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Li-brato, cit; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv.240099).Questa Corte di legittimità ha precisato che in tema di contestazioni a ca-tena, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non operanel caso di misure cautelari emesse per fatti diversi, in relazione ai quali esisteuna connessione non qualificata e che siano oggetto di distinti procedimenti pen-denti davanti ad autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza. (così Sez.2, n. 51838 del 16/10/2013, Dimino, Rv. 258104, ove in motivazione si è precisatoche la diversità di competenza delle autorità giudiziarie fa ritenere che i procedi-menti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza di provvedi-menti cautelari non può essere frutto di una scelta del pubblico ministero per ri-tardare la decorrenza della seconda misura).4. Le Sezioni Unite erano poi intervenute a precisare che, in tema di con-testazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza deltermine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di rie-same solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) che il termineinteramente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondoprovvedimento cautelare; b) che dall'ordinanza applicativa della misura coercitivasiano desumibili di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva(così Sez. U. n. 45246 del 19/7/2012, Polcino, Rv. 253549; conf. S.U. n.45247/12, Asllani, non massimata).La Corte costituzionale, tuttavia, è subito intervenuta a cassare questo se-condo presupposto, dichiarando l’illegittimità dell'art. 309 cod. proc. pen., inquanto interpretato nel senso che la deducibilità della retrodatazione, nel procedi-mento di riesame, della decorrenza dei termini di durata massima delle misurecautelari, prevista dall'art. 297, co. 3, cod. proc. pen., sia subordinata alla condi-zione che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelareimpugnata (così Corte cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 293).Questa Corte di legittimità ha poi precisato che è onere della parte che, nelprocedimento di riesame, invoca l'applicazione della retrodatazione della decor-renza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena,fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazioneriferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimentocautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli ele-menti idonei a giustificare l'ordinanza successiva (così Sez. 5, n. 49793 del05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257827).5. Sulla scorta di tali principi, la decisione assunta dal tribunale salentino,che ha escluso l’operatività dell’art. 297 cod. proc. pen., appare immune dai de-nunciati vizi di legittimità.Nella logica motivazione del provvedimento impugnato, richiamata allepagg. 7-8 la giurisprudenza sopra ricordata, i giudici del gravame cautelare dannotestata al capo sub 45) e tutti i rimanenti reati-fine, nonché tra questi e quelli dicui alla prima ordinanza cautelare, stante l'ampiezza del periodo temporale in con-siderazione e le diversità modali e finalistiche degli stessi (si rammenti, tra l'altro,che nella seconda ordinanza cautelare sono state sollevate contestazioni afferentisostanze stupefacenti di altro tipo, essenzialmente cocaina, e pure un'ipotesi ditentata estorsione)» (pag. 10).In ogni caso, anche a voler disconoscere le sovraestese considerazioni, èdirimente, per il Collegio della cautela, il fatto che non possa assolutamente iviintendersi sussistente il requisito della "anteriore desumibilità dagli atti", all'epocadell'emissione della prima ordinanza cautelare, e fino al rinvio a giudizio di Minu-tello nell'ambito dei medesimo procedimento penale.A tal proposito, secondo quanto rileva il tribunale salentino il difensore,lungi dal confrontarsi con la limitatezza degli elementi fattuali e investigativi di cuial P.P. n. 1169/2022 (e, di contro, con la copiosità e pregnanza di quelli soprag-giunti, anni dopo, nel P.P. n 666/2021), si e limitato semplicemente a dissentiredal rigetto espresso dal GIP nell'ordinanza gravata, e, in buona sostanza, a insi-stere sul fatto che nelle mani del PM, all'atto dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], vi fosse giàa disposizione l'intero compendio indiziario sfociato nella seconda ordinanza.Dunque, la seconda verifica operata dai giudici del gravame cautelare, cheè quella su cui maggiormente si appuntano le critiche di cui al ricorso, è quellarelativa alla desumibilità dagli atti, stavolta con esito negativo.Conferentemente viene ricordato nel provvedimento impugnato che, conriferimento al concetto di "desumibilità dagli atti", la giurisprudenza di legittimitàsi è più volte espressa nel senso di una netta distinzione rispetto alla nozione disemplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze; l'esistenza storicadi un fatto e di un corrispondente substrato dimostrativo dello stesso non assu-mono infatti specifica rilevanza processuale, come invece accade in presenza diuna progressiva selezione ed elaborazione di fonti di informazione storica e deiconseguenti giudizi valutativi; ed invero si può discutere di effettiva desumibilitàdi specifici eventi e condotte penalmente rilevanti da un compendio documentaleo fenomenico qualora il Pubblico Ministero sia in reale condizione di avvalersi di unquadro sufficientemente compiuto ed esauriente del panorama indiziario tale daconsentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della conclu-denza e gravità degli elementi indiziari, in guisa da determinarsi a richiedere unanuova misura cautelare. Il riferimento, pertanto, non può essere di carattere pu-ramente matematico (date certe degli atti processuali), né il deposito dell'infor-mativa finale di p.g. può rappresentare il criterio risolutivo per l'inquadramentotemporale della desumibilità degli additivi indiziari, dovendosi attendere l'indispen-sabile filtro valutativo del Pubblico Ministero (Sez. 6 n. 16492/2007).Va aggiunto che questa Corte di legittimità ha affermato, secondo un indi-rizzo giurisprudenziale reiteratamente ribadito nel tempo, che in tema di retroda-tazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il principio secondo cuila nozione di "desumibilità dagli atti" vada intesa unicamente con riferimento allasussistenza di una situazione indiziaria già idonea, all’atto dell’emanazione dellaprima misura cautelare, a giustificare l'adozione della seconda (cfr. ex plurimis,Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253236).È stato anche precisato — e va qui ribadito — che in tema di retrodatazionedella decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore desumi-bilità delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successivadagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di sem-plice 'conoscenza’ o 'conoscibilità' di determinate evenienze fattuali, ma si indivi-dua nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale odichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano unaspecifica "significanza processuale" (così Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Pala-dini, Rv. 255722: in applicazione del principio, è stata esclusa la "desumibilità"allo stato degli atti quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, nonera stata ancora depositata al P.M. un'informativa relativa a pregresse indaginisostanziatesi anche in intercettazioni, sulla base della quale è stata formulata larichiesta del successivo provvedimento; conforme Sez. 4, n. 15451 del14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509; Sez. 6 n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri,Rv. 253236).Diversamente da quanto opina il ricorrente, la "desumibilità dagli atti" vaintesa non solo in termini "quantitativi" (come complesso degli elementi di provada poter valutare ai fini dell'adozione della misura cautelare), ma anche in termini"qualitativi", nel senso che gli elementi di prova acquisiti devono essere stati in-terpretati e decodificati, fatti oggetto di una lettura coordinata ed unitaria.In altri termini, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismodi cui all'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, deve essere individuata nella condi-zione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo,degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una speci-fica "significanza processuale": ciò che si verifica allorquando il pubblico ministeroprocedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientementecompiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) delpanorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamentoprognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dareluogo in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione diuna misura cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437 –01; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253509).Ancora è stato ribadito che, in tema di retrodatazione della decorrenza deitermini di custodia cautelare, la nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti ine-renti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamentodell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizionel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solodi conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondareuna richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fondal'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui com-pendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richie-dere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che ren-dano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato con-nesso (così Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D’Onofrio, Rv. 284464 – 01 che haritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che avevaescluso, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lasussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena", in ragione della complessitàdell'attività di successiva acquisizione, a mezzo ordine europeo di indagine, di co-municazioni su sistema "encrochat", a riscontro dell'informativa che segnalava l'e-sistenza del sodalizio; conf. Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020 Flandina, Rv. 279291– 01 che ha ribadito come ai fini della desumibilità non sia sufficiente la meraesistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi suelementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sindall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente e in applicazione delprincipio ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del riesame che aveva rite-nuto irrilevante, ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione dellanotizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allosvolgimento di intercettazioni telefoniche; Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, dep.2020, Trapani, Rv. 278910 - 01 relativamente a due ordinanze cautelari per al-trettante ipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, conriferimento alla quale soltanto un'informativa della polizia giudiziaria successivaall'emissione della prima ordinanza aveva consentito una lettura organica dellefonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso; Sez. 3, n. 48034 del25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 – 02 che, nel ribadire che la desumibilità con-siste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, manella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documen-tale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditatoapprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile didare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozionedi una nuova misura cautelare ha ritenuto corretta la decisione del tribunale cheaveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per iquali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesidopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in fla-granza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento deiricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con laseconda ordinanza; Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv.269680 - 01 che ha ritenuto immune da censure la motivazione dell'ordinanza deltribunale del riesame che escludeva la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione acatena" rispetto ad altra ordinanza già emessa nei confronti del medesimo sog-getto, poiché, nonostante le dichiarazioni del coindagato fossero già esistenti almomento della adozione della prima ordinanza, solo successivamente gli inquirentierano venuti in possesso degli elementi di oggettivo riscontro alle medesime).Isolato e non condivisibile, ad avviso del Collegio è l’assunto di cui Sez. 2,n. 18879 del 30/04/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281230 – 01 secondo cui, in n tema diretrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'ante-riore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa inun diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connes-sione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, intermini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozionedella misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo",all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessida parte degli organi deputati alle indagini (in motivazione, la Corte ha aggiuntoche, diversamente opinando, si farebbe dipendere la durata della privazione dellalibertà - come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misurarestrittiva - da un'estensione non definita né definibile "a priori" del tempo - chepuò anche essere non breve - necessario al p.m. per l'esame di indizi di cui giàdisponga).6. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali opzioni ermeneutiche, iltribunale salentino, quanto all’odierno ricorrente ha evidenziato come il requisitodella desumibilità dagli atti risultasse carente e che, come rimarcato dal Gip, èstato solo grazie all'informativa conclusiva della p.g., avente n. 183/7137-2021,depositata a febbraio 2024 (quasi due anni dopo i fatti di cui al procedimentopenale n. 1169/22), che l'organo requirente è stato messo nelle condizioni di poteravere piena contezza di tutte le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], in concorsocon altri, e, dunque, di maturare specifici convincimenti in relazione alla consuma-zione di determinate ipotesi di reato, procedendo, quindi, con la redazione e l'e-missione di una (corposa) richiesta cautelare.L’ordinanza impugnata si colloca, pertanto, nel solco della sopra ricordatagiurisprudenza di legittimità laddove afferma che il fatto che un'ordinanza caute-lare, emessa in un procedimento, si fondi anche su clementi presenti in un primoprocedimento, non assume, di per sé, alcun particolare significato, atteso che,sovente, gli elementi indiziari e probatori non manifestano immediatamente e inmodo schietto la loro portata, dovendo essi, piuttosto, essere interpretati analiti-camente, a maggior ragione quando si tratta di esiti di un'estesa attività captativa,con colloqui avvenuti con modalità criptiche.In altri termini, corretto appare il rilievo che il solo fatto che taluni daticonoscitivi possano essere a disposizione del PM non dimostra che questi ne abbiagià individuato (o avrebbe dovuto individuare) tutta la loro portata probatoria, conimmediato (e automatico) stigma di elusione del dettato normativo. E che, inrealtà, non può disconoscersi che, nei casi anzidetti, l'effettiva presa di conoscenzae l'elaborazione degli elementi probatori richiede tempi non brevi, che danno ra-gione dell'intervallo di tempo tra l'acquisizione delle fonti di prova e l'inizio delprocedimento penale. Così come che, ovviamente, spetta al tribunale del riesameprocedere alla valutazione della ragionevole tempestività con la quale il PM haelaborato l'accusa, sulla base di quanto effettivamente nella disponibilità del PM.Al riguardo, conferente appare il richiamo operato dal tribunale leccese aldictum di Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Rv. 268391 —01 secondo cui, in temadi retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare il momento incui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con laricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quelloin cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiet-tivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria (e inmotivazione, nella sentenza richiamata, la Corte ha precisato che la valutazionedella congruità di tale lasso di tempo compete al giudice di merito, il quale dovràconsiderare la complessità della regiudicanda, il numero degli imputati e delle im-putazioni, la mole del materiale da esaminare ed ogni altro elemento di rilievo).Con ciò, dunque, il provvedimento impugnato si muove nel solco del prin-cipio secondo cui, ai fini dell'accertamento del presupposto della desumibilità daglidell'impugnazione (nella specie il Tribunale della libertà), il quale valuta, a tal fine,la ragionevole tempestività con la quale il pubblico ministero ha elaborato l'ipotesidi accusa sulla base della disponibilità degli elementi indiziari (Sez. 2, n. 11133del 12/12/2008, dep. 2009, Macrì, Rv. 243421; Sez. 5, n. 47090 del 20/11/2007,Barone, Rv. 238887).È corretto, altresì, il rilievo da parte dei giudici salentini che la desumibilitàsi connota diversamente a seconda delle diverse figure criminose in questione,essendo agevole comprendersi come nei casi di reati caratterizzati da condottaistantanea, gli elementi sono ben più facilmente identificabili, riconoscibili e valu-tabili; diversamente, non così nei casi in cui i reati siano a condotta permanente,essere analizzati e considerati unitariamente.Con motivazione logica e congrua il giudice del gravame cautelare dà attodi ritenere che la fattispecie odierna ricade, evidentemente, nella seconda ipotesidelineata, e che, stante l'assoluta complessità del quadro fattuale e investigativosviluppato in seno al presente procedimento penale (iscritto, si ricordi, nei con-fronti di 55 soggetti), sia stato del tutto ragionevole l'intervallo temporale (di circasei mesi) impiegato dal PM per addivenire a formulare le accuse e a depositare alGIP la richiesta cautelare (a settembre 2024).I giudici salentini rilevano che la circostanza, sottolineata più volte dalladifesa, che già nell'anno 2022 il PM avesse a disposizione tutti gli elementi posti afondamento della seconda richiesta cautelare, resta, a ben vedere, anche questavolta, una petizione di principio. E si confrontano anche con il rilievo, reiterato inquesta sede, dell’aggiornamento dell’iscrizione della notizia di reato, confutandolo,correttamente sottolineando che non basta evidenziare che, in data 09/12/2021,il PM abbia proceduto all'aggiornamento delle iscrizioni, contestando a [OSCURATO:PERSONA] idelitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/90, motivando ". . .rilevato chedagli accertamenti in corso sono emersi elementi di responsabilità...".Ciò perché, così facendo, il difensore finisce per porre sullo stesso livellodue differenti piani valutativi, essendo noto, come che sia sufficiente, ai fini dell'i-scrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., unicamente l’evidenziarsi di unarappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile ad unaspecifica fattispecie; o che, ai fini delle attività di intercettazione, siano necessariai gravi indizi di reità o, nei casi di delitto associativo (tra cui l'ipotesi ex art. 74d.p.r. n. 309/90), i "sufficienti indizi". Quindi, in entrambi i casi, soglie di valuta-zione inferiori rispetto ai gravi indizi di colpevolezza (ex art 273 cod. proc. pen.),imprescindibile per l'adozione di una misura cautelare personale.Conferente in tal senso appare il richiamo al dictum di Sez. 3, n.20002/2020, Rv. 279291-01 secondo cui in tema di retrodatazione della decor-renza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti deifatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e perfiuti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, ènecessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sindal momento di emissione dei primo provvedimento, non essendo sufficiente a talfine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanzasi fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non ma-nifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (caso incui, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordi-nanza dei riesame che aveva ritenuto irrilevante ai fini della pregressa conoscibilitàdegli elementi l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod.proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche).Pertanto, in questa prospettiva, priva di aporie logiche appare la motiva-zione del provvedimento impugnato laddove ritiene che non fosse possibile per ilPM leccese avere alcuna esaustiva piattaforma indiziaria prima dell'informativaconclusiva della p.g., depositata, come detto, nel febbraio 2024. Invero, solo tra-mite la stessa (frutto di un'articolata e complicata analisi, collazione e coordina-mento di una gran mole di atti investigativi, tra cui servizi di osservazione e pedi-namento, videosorveglianza, sequestri, oltre che di intercettazioni relative a piùpersone) è stato possibile esperire quella delibazione giudiziale, seria e ponderata,in relazione ad una pluralità indistinta di transazioni di droga e/o alla sussistenzadi un organizzato e agguerrito assetto plurisoggettivo (con relativo organigramma,suddivisione di ruoli, mezzi e basi logistiche, contabilità comune) al quale Minutelloha preso parte, insieme a tutti i suoi complici. Con ciò dovendosi disconoscersi chel'informativa finale in parola possa dirsi solo ricognitiva o ripetitiva di atti o infor-mative precedenti, non avendo, del resto, la difesa stessa nemmeno tentato discalfire tale convincimento, mediante precise critiche o cesure o allegazione di attio documenti.7. Nel caso in esame, i giudici del gravame cautelare, conclusivamente,hanno logicamente escluso, o comunque ritenuto dubbia, la sussistenza dei pre-supposti, per configurare l’ipotesi della connessione qualificata, sulla base di unpuntuale percorso argomentativo qui di seguito sintetizzato: a) l’acquisizione deglielementi in indagine di cui alla seconda ordinanza custodiale nell’ambito di un di-verso procedimento in relazione a distinte fattispecie di reato; b) la contestazionedel delitto associativo ex art. 74 d.P.R. dal maggio 2021, con permanenza e, cioè,anche in un periodo successivo a quello di commissione del reato di cui al primoprocedimento penale; c) l’insussistenza di una connessione qualificata tra il reatoassociativo e tutti i reati-fine, alla luce dell’ampiezza del periodo temporale in con-siderazione, della diversa tipologia di droga trattata nei reati di cui alla secondaordinanza (traffici illeciti spesso riguardanti la cocaina e non marijuana) e dellacontestazione di un reato di tentata estorsione; d) la completezza della conoscenzadelle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del secondo procedimento- a carico di 55 imputati - solo grazie all’informativa conclusiva di P.G. dell’8 feb-braio 2024; e) la notevole complessità del secondo procedimento, tale da renderenecessario un tempo rilevante (ma congruo), per consentire al P.M. di formularele imputazioni e la richiesta di misure cautelari (settembre 2024); f) la mancatadimostrazione da parte della difesa della sussistenza di una connessione qualifi-cata, stante l’insufficienza della notizia del fatto-reato.Il ricorrente con l’odierno ricorso, si confronta solo parzialmente coi datiesposti dai giudici della cautela indicativi dell’impossibilità di configurare la cd.contestazione a catena.L’unico profilo, oggetto di una censura in qualche misura fondata, attieneall’epoca di contestazione del reato associativo, in quanto, sebbene contestato conpermanenza, non risulterebbe protrattosi nel periodo di detenzione dal 12 marzo2022 al 14 maggio 2024. La dDfesa, tuttavia, non fornisce elementi per dimostrarela preordinazione dei vari reati fine ab initio e, cioè, all’epoca di costituzionedell’associazione né fornisce elementi di collegamento tra la vicenda di droga dicui alla prima misura cautelare e la tentata estorsione contestata nell’ambito delsecondo procedimento.Non dovendosi dimenticare, peraltro, che costituisce ius receptum che nonsussiste il vincolo di connessione qualificata, e cioè quello di continuazione o diconnessione teleologica, per l'applicazione della regola di retrodatazione dei ter-mini di custodia cautelare, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di parteci-pazione ad associazione di tipo mafiosa o ad associazione finalizzata al traffico disostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine, nelcaso di specie reati di usura, non potendo ritenersi che i reati fine rientrino nelgenerico programma associativo, né che i medesimi siano consumati per "ese-guire" il reato associativo (Sez. 1, n. 18340 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Scarcia, Rv. 250305;vedi anche, in tema di associazione di stampo mafioso e reati-fine, Sez. 5, n.49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477).[OSCURATO:PERSONA], soprattutto, non dimostra la presenza nel bagaglio conoscitivodel P.M. di tutti i singoli elementi indiziari posti a fondamento della seconda richie-sta di misura cautelare già all’epoca della prima richiesta custodiale; essi, al con-trario, potevano essere compiutamente elaborati ed analizzati solo a seguitodell’informativa finale dell’8 febbraio 2024.8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrenteal pagamento delle spese processuali.Vanno dati gli avvisi di cui all’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 08/05/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]