CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 43800/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza ex art. 670 cod. proc. pen., diretta alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 12 marzo 2019, dichiarata irrevocabile dal 18 giugno 2019. Nell'unico motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione del menzionato art. 670, ribadendo l'assunto secondo cui egli non avrebbe mai ricevuto la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio ne sarebbe mai venuto a conoscenza del processo, irritualmente celebrato in sua assenza. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La decisione impugnata è perfettamente aderente al principio di diritto (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931), cui occorre dare necessaria continuità, secondo cui le nullità assolute ed insanabili, in tesi derivanti, nel giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza; l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, che si assuma derivata dalle nullità stesse, può essere fatta valere solo attraverso la richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., in cui la richiesta di incidente di esecuzione non può essere tuttavia riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]