CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'Appello di Roma n. 3131/2024depositata il 23/10/2024, RG 3035/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9413/2025Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 24106/2026Data pubblicazione 27/07/20261. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3131/2024, pubblicatail 23 ottobre 2024, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la decisione di primo grado del Tribunale di Roma, che ne avevaa sua volta respinto l’originario ricorso contro l’Istituto di istruzionesuperiore [OSCURATO:PERSONA], volto a sentir dichiarare illegittimi icomportamenti tenuti dal dirigente scolastico nei suoi confronti duranteil periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e ottenere la condannadell’Istituto al risarcimento dei danni subiti.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre il lavoratorecon ricorso affidato a tre motivi, assistito da memoria.3. L’Istituto resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958, in relazione all’art.16-ter del d.l. n. 179 del 2021 (rectius, 2012), come convertito, dell’art.3-bis della legge n. 53 del 1994, dell’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005,nonché degli artt. 100, 354 e 417-bis c.p.c., 24 e 111 Cost.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., anche come nullità dellasentenza e/o del procedimento, la violazione e la falsa applicazionedell’art. 4 della legge n. 260 del 1958, in relazione all’art. 16-ter del d.l.n. 179 del 2021 (rectius, 2012), come convertito, dell’art. 3-bis dellalegge n. 53 del 1994, dell’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, nonchédegli artt. 100, 354 e 417-bis c.p.c., 24 e 111 Cost.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degliartt. 21 della legge n. 59 del 1997, 16 e 25 del d.lgs. n. 165 del 2001,3, 14 e 15 del d.P.R. n. 275 del 1999, 1, commi 78 e 79 della legge n.107 del 2015, 11 del r.d. n. 1611 del 1933, 4, comma 1, 7 e 82 delNumero registro generale 9413/2025Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 24106/2026Data pubblicazione 27/07/2026Regolamento (UE) 2016/679, 4 della legge n. 124 del 1999, 18 del d.lgs.n. 81 del 2008, nonché la nullità della sentenza e del procedimento exartt. 100 e 102 c.p.c., in relazione alla titolarità del rapporto di lavoro incapo al Ministero dell’istruzione.Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degliartt. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e 9-ter del d.l. n. 52del 2021, come convertito, nonché dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corteomesso di considerare che le norme in materia di pandemia Covid-19hanno attribuito al dirigente scolastico un’autonomia non soloorganizzativa, ma anche relativa allo stato giuridico del docente, conconseguente legittimazione passiva dell’Istituto scolastico.2. L’ordine logico delle questioni impone di prendere in esame in viaprioritaria la terza e la quarta censura, le quali attengono allalegittimazione passiva degli istituti scolastici nelle controversie aventi peroggetto il rapporto di lavoro del personale scolastico.2.1. Sostiene il ricorrente che l’orientamento di questa Corte, in base alquale la legittimazione spetta in tali casi all’Amministrazione centraledell’istruzione, di cui i singoli istituti sono semplici organi, andrebberimeditato.L’autonomia organizzativa di cui il dirigente scolastico dell’istituto godee, soprattutto, quella di cui ha goduto durante l’emergenza sanitaria, intermini tali da consentirgli di intervenire sullo stato giuridico del docente,dimostrerebbero la legittimazione passiva in giudizio dell’istituto da luidiretto, almeno in via concorrente.2.2. L’impostazione non può essere condivisa, non vedendo il Collegioragioni per discostarsi dal costante orientamento di questa Corte,secondo cui gli istituti scolastici, pur dotati di autonomia organizzativa efunzionale, dal punto di vista dei rapporti con il personale della scuolanon possono considerarsi datori di lavoro, atteso che il rapporto diNumero registro generale 9413/2025Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 24106/2026Data pubblicazione 27/07/2026servizio si instaura e si svolge con il Ministero dell’istruzione (nelle variedenominazioni che si sono succedute).Come più volte osservato, «anche dopo l’estensione della personalitàgiuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successiviprovvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agliistituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statalidi istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - checostituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseritinell’organizzazione statale - si trova in rapporto organico conl’Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, a cui l’art. 15 deld.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamentodel personale e non con i singoli istituti, che sono dotati di meraautonomia amministrativa» (v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 34605 del27/12/2024, Sez. L, n. 20916, Ordinanza del 18 luglio 2023, tra le piùrecenti).Da ciò consegue che le controversie instaurate dal personale della scuolanei confronti dell’istituto scolastico di appartenenza devono intendersiindirizzate a un organo dell’amministrazione centrale, difettando in capoall’istituto una autonoma legittimazione passiva a resistere nelle liti.2.3. Non muta tale conclusione il fatto che la disciplina emergenziale delperiodo Covid-19 ha attribuito al dirigente scolastico specifici compiti dicontrollo sull’adempimento, da parte del personale della scuola,dell’obbligo vaccinale e dell’obbligo di munirsi della certificazione verdeper accedere al luogo di lavoro (cd. green pass).Tali compiti non hanno infatti natura diversa da quelli normalmenteaffidati al dirigente scolastico in sede di verifica della condotta dei docentie del personale amministrativo e ausiliario della scuola, anche a finidisciplinari, rientrando nell’ordinaria funzione del dirigente ai sensidell’art. 396 del d.lgs. n. 297 del 1994. Tale disposizione - nel chiarire alcomma 2, lett. i), che al personale direttivo della scuola spetta, tra l’altro,Numero registro generale 9413/2025Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 24106/2026Data pubblicazione 27/07/2026di “curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche eamministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanzasull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, ilrilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplinadelle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative,l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti pergarantire la sicurezza della scuola” - non fa altro che definire le mansionidi un dirigente, assegnato a uno specifico plesso, non diversamente daquanto avviene per i dirigenti delle unità decentrate di altreAmministrazioni statali, senza che per questo possa ipotizzarsi che ilrapporto di impiego pubblico si instauri con tale unità anziché conl’Amministrazione centrale.2.4. Il terzo e il quarto motivo vanno perciò disattesi.3. Passando all’esame delle prime due doglianze, esse ruotano, al di làdei riferimenti alle norme sulla notifica in forma telematica e sugliindirizzi digitali della pubblica amministrazione, intorno alla applicabilitàdell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 alle ipotesi in cui l’Amministrazionecitata in giudizio non sia quella che, in base al titolo, risulta legittimatapassiva all’azione in giudizio, con specifico riferimento al rapporto traistituto scolastico e Amministrazione centrale dell’istruzione.Sostiene il ricorrente che il giudice di merito, anche a voler escludere lalegittimazione dell’Istituto scolastico evocato in giudizio e invece lalegittimazione del Ministero, avrebbe dovuto concedere un termine perla notificazione alla giusta parte, con eventuale rimessione del giudizioin primo grado.3.1. Ora, la ricostruzione sopra operata in ordine ai rapporti tra istitutiscolastici e Ministero dell’istruzione incide certamente sull’applicazionedell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 al caso sottoposto all’odiernoesame della Corte.Tale disposizione prevede: “[l]'errore di identificazione della personaNumero registro generale 9413/2025Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 24106/2026Data pubblicazione 27/07/2026alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva esserenotificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella primaudienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'attodoveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudiceprescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.L'eccezione rimette in termini la parte”.Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,l’errore di persona sanabile ex art. 4 riguarda «sia l’errore di organo,ossia la chiamata in causa della P.A. in persona di organo non legittimatoalla rappresentanza in giudizio di essa, sia la particolare ipotesi che siverifica quando vi siano autonome soggettività di diritto pubblicoammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e la citazione ingiudizio riguardi quella non titolare del rapporto» (così la citata Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 34605 del 27/12/2024, la quale richiama i numerosiprecedenti in termini, tra cui Cass., Sez. U, Sentenza n. 30649 del27/11/2018, nonché Cass., Sez. L, Sentenza n. 32938 del 9 novembre2021).Deve dirsi infatti definitivamente consacrata l’interpretazione estensivadell’art. 4, che, facendo leva anche sul principio di effettività della tutelagiurisdizionale, afferma: “l'espressione "errore nella persona che devericevere la notificazione" deve essere, quindi, letta, come "errorenell'indicazione dell'organo legittimato", intendendosi per persona ilsoggetto (e cioè la specifica articolazione dell'organizzazione statale)fornito di legittimazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3117 del14/02/2006, seguita da molte altre, tra cui Cass., Sez. U, Sentenza n.30649 del 27/11/2018, nonché, per la Sezione Lavoro, Cass., Sez. L,Sentenza n. 8292 del 23/04/2015 e n. 10613 del 22/05/2015).In questo assetto, la posizione degli istituti scolastici si colloca, secondola condivisibile lettura di Cass. n. 36405 del 2024, «a metà strada fraquella degli uffici scolastici territoriali che, con i loro dirigenti, sono munitiNumero registro generale 9413/2025Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 24106/2026Data pubblicazione 27/07/2026della veste di organi del Ministero e di poteri di rappresentanza versol’esterno, ma non di un’autonoma soggettività, distinta da quella delMinistero stesso (Cass., Sez. L, n. 32938 del 9 novembre 2021) e quelladegli enti dotati di personalità giuridica, come l’Agenzia delle Entrate».Ciò in quanto gli istituti scolastici, pur dotati ad alcuni limitati fini dipersonalità giuridica a rilevanza esterna, non la possiedono nei rapporticon il personale, il cui datore di lavoro, per le ragioni sopra viste, è ilMinistero dell’istruzione.Ne consegue che, diversamente da quanto affermato dalla Corteterritoriale, il meccanismo delineato dall’art. 4 deve essere applicatoanche nel caso in cui sia stato erroneamente evocato in giudizio l’istituto,che è in realtà a questi fini semplice organo del Ministero, nondiversamente dagli uffici scolastici regionali.3.2. Una volta operato questo chiarimento, i primi due motivi di ricorsomeritano accoglimento, previa l’enunciazione delle conseguenzederivanti dalla erronea evocazione di un organo dell’Amministrazione edella applicabilità a simili fattispecie dell’art. 4 citato.Anche sotto questo profilo, è d’obbligo fare riferimento al più volte citatoprecedente Cass., Sez. L, n. 36405 del 2024, inclusi i suoi richiami aCass., Sez. U, n. 30649 del 2018 e a Cass., Sez. U, n. 8516 del 2012.Ove l’Avvocatura generale dello Stato, cui sia stato notificato un attoerroneamente intestato a un organo dell’Amministrazione statale privodi autonomia, eccepisca l’errore nella prima difesa e indichi la persona(ossia il soggetto) cui l’atto doveva essere notificato, il giudice è tenutoad assegnare un termine per rinnovare la notifica nei confrontidell’Amministrazione dotata di legittimazione passiva, ai sensi del terzocomma dell’art. 4.In mancanza invece di una tempestiva eccezione, occorre distinguere.3.2.1. Qualora l’errore concerna l’evocazione in giudizio di un soggettopubblico del tutto autonomo e diverso da quello dotato dellaNumero registro generale 9413/2025Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 24106/2026Data pubblicazione 27/07/2026legittimazione passiva, l’assenza di eccezione impedisce lastabilizzazione del rapporto processuale tra l’attore e l’ente non evocato,conducendo al rigetto della domanda per difetto di legittimazionepassiva.Ciò in quanto, come chiarito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 8516 del29/05/2012, “l'ineludibile principio dell'effettività del contraddittorio (chel'art. 111 Cost., comma 2, in tema di "giusto processo" non sottordinaad alcuna altra sua espressione e la rilevabilità della cui violazione nonincorre in preclusione di sorta, se non quella della formazione di giudicatoesplicito, v: Cass. ss.uu. 26019/08 e 24883/08), impone, altrettantoimprescindibilmente, che, in relazione agli errori di identificazioneincidenti su soggettività diverse (e quindi, in definitiva, sulla stessalegitimatio ad causam), l'operatività della L. n. 260 del 1958, art. 4 siacircoscritta al profilo della rimessione in termine; con esclusione,dunque, di ogni possibilità di automatica stabilizzazione nei confronti delreale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di attogiudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio” (e v.anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5314 del 06/03/2019, Sez. 6-2,Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022).3.2.2. Qualora invece il soggetto erroneamente convenuto sia organo,centrale o periferico, di un’amministrazione statale, la mancatatempestiva eccezione dell’Avvocatura non può riflettersi a dannodell’attore, il quale ha comunque individuato l’Amministrazionecompetente rispetto al rapporto sostanziale fatto valere. L’irregolaritàdunque si sana, determinando lo stabilizzarsi del rapporto processualetra l’attore e il Ministero non correttamente evocato, che sarà comunquedifeso dall’Avvocatura generale dello Stato.4. Passando ad applicare i principi sin qui enunciati alla vicenda oggettodell’odierno ricorso, occorre rilevare – sulla base della descrizione dellosvolgimento del processo offerta dalla sentenza d’appello e nonNumero registro generale 9413/2025Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 24106/2026Data pubblicazione 27/07/2026contestata - che il lavoratore ha convenuto in giudizio l’istituto EdoardoAmaldi notificando il ricorso introduttivo all’indirizzo Pec istituzionale, chequest’ultimo non si è costituito e che il giudice di primo grado ha dispostoprocedersi alla notifica all’Avvocatura generale dello Stato.L’Avvocatura, nel costituirsi a nome dell’Istituto, unico soggetto evocatonel giudizio, ne ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, ma ilgiudice di primo grado non ha ordinato la rinnovazione dell’atto neiconfronti del Ministero dell’istruzione, aderendo alla tesi per cui l’art. 4della legge n. 260 del 1958 non trova applicazione a casi di tal genere erigettando la domanda appunto per difetto di legittimazione passiva.La decisione del giudice di prime cure è stata quindi confermata dallaCorte d’appello con la sentenza impugnata.5. I principi sopra enunciati inducono a ritenere non conforme a dirittol’operato della Corte d’appello, la quale, sull’erroneo presupposto chel’art. 4 della legge n. 260 del 1958 non trovi applicazione nel caso dievocazione in giudizio di un istituto scolastico in luogo del Ministerodell’istruzione, ha confermato la decisione di rigetto del ricorso delGelsomino per difetto di legittimazione passiva.Poiché al contrario, e come ampiamente illustrato, l’art. 4 trovaapplicazione anche nel caso degli istituti scolastici, la Corte territorialeavrebbe dovuto prendere in esame i motivi d’appello concernentil’erronea applicazione di tale disposizione e valutare in via prioritaria sel’eccezione dell’Avvocatura generale dello Stato, concernente l’erroneaidentificazione della persona (ossia dell’organo) alla quale l'attointroduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, fosseo meno tempestiva.Nel caso di tempestività dell’eccezione, la Corte di merito avrebbedovuto disporre la rinnovazione dell’originario ricorso nei confronti delMinistero dell’istruzione e del merito, ai sensi dell’art. 4 citato.Nel caso di tardività dell’eccezione, da reputarsi equivalente alla suaNumero registro generale 9413/2025Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 24106/2026Data pubblicazione 27/07/2026mancata proposizione, avrebbe dovuto invece ritenere ormaidefinitivamente sanata l’irregolarità e stabilizzato il rapportoprocessuale, decidendo sul merito dell’originario ricorso.6. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motiviaccolti con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,anche al fine di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.7. Il rinvio alla Corte d’appello si impone, non potendo procedersi a unarimessione diretta al primo giudice.Va al riguardo rammentato che i casi di rimessione al giudice di primogrado sono solo quelli tassativamente indicati nell’art. 354 c.p.c. (v. daultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3099 del 12/02/2026) e che nellaspecie proprio l’esistenza di un rapporto di immedesimazione organicatra istituto scolastico e Amministrazione centrale dell’istruzione consentedi ritenere che la mancata evocazione in giudizio della seconda,costituendo una mera irregolarità sanabile ex art. 4 della legge n. 260del 1958, non dia luogo a un vizio di integrità del contraddittorio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, infondati glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinviaalla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi