Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:789
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 15 dicembre 2005
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]10/05
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative, Lussemburgo)
«Libera circolazione dei lavoratori – Diritti derivati dei familiari – Art. 11 del regolamento n. 1612/68 – Necessità del permesso di lavoro per il cittadino di uno Stato terzo che sia coniuge di un cittadino comunitario – Accesso al mercato del lavoro nello Stato di origine del cittadino comunitario – Lavoratore frontaliero»
I –
Introduzione
1. Il presente caso fornisce l’occasione di chiarire la posizione giuridica, con riferimento all’accesso al mercato del lavoro
comunitario, dei cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi i quali siano familiari di cittadini dell’Unione.
2. L’interessato è cittadino di uno Stato terzo, coniugato con una cittadina lussemburghese, e risiede con la moglie in [OSCURATO:PERSONA],
nei pressi del confine con il Lussemburgo. Mentre la moglie svolgeva in [OSCURATO:PERSONA] una formazione professionale ed un tirocinio,
egli intendeva svolgere un’attività di lavoro dipendente in Lussemburgo: le autorità locali gli hanno però negato il permesso
di lavoro.
3. In tale contesto la Cour administrative (
2
) lussemburghese (in prosieguo anche: il «giudice della causa principale») chiede alla Corte l’interpretazione del diritto
comunitario, e in sostanza se il soggetto in questione, cittadino di uno Stato terzo, sia esente dall’obbligo del permesso
di lavoro sulla base delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori.
II –
Contesto normativo
A –
Diritto comunitario
4. Il contesto normativo comunitario della presente causa è determinato dall’art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre
1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «regolamento
n. 1612/68») (
3
), il quale prevede quanto segue:
«Il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno
Stato membro un’attività subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto
il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro».
5. Nel preambolo del regolamento n. 1612/68 è affermato quanto segue:
«La libera circolazione costituisce per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale; (…) la mobilità della
manodopera nella [OSCURATO:PERSONA] dev’essere uno dei mezzi che garantiscano al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni
di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le necessità dell’economia
degli [OSCURATO:PERSONA] membri; (…) occorre affermare il diritto di tutti i lavoratori degli [OSCURATO:PERSONA] membri di esercitare l’attività di
loro scelta all’interno della [OSCURATO:PERSONA]» (terzo ‘considerando’).
«Il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità,
che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all’esercizio stesso di un’attività
subordinata e all’accesso all’alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori,
specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d’integrazione
della famiglia nella società del paese ospitante» (quinto ‘considerando’).
6. Va anche richiamata la direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (
4
) (in prosieguo anche: la «direttiva studenti»). L’art. 2, n. 2, secondo comma, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Il coniuge e i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro il quale beneficia del diritto di soggiorno nel territorio
di uno Stato membro hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata o non salariata nell’insieme del territorio
di detto Stato membro anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro».
B –
Diritto nazionale
7. Il giudice della causa principale non chiarisce nei particolari quali disposizioni del diritto lussemburghese siano applicabili
al giudizio a quo. Dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale si ricava tuttavia che in Lussemburgo soggetti come il sig. [OSCURATO:PERSONA],
i quali non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, devono munirsi di un permesso di
lavoro, il quale può essere rifiutato, tra l’altro, per ragioni di politica del lavoro (
5
).
III –
Fatti e procedimento
8. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è cittadina lussemburghese. Ella è coniugata con il sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale è, secondo quanto
afferma il giudice della causa principale, «cittadino iugoslavo».
9. Nella primavera 2003 i coniugi vivevano insieme nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (Aubagne), in [OSCURATO:PERSONA]. Ivi la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha seguito
un corso professionale per assistente familiare e sanitaria (
6
), e svolto un tirocinio (
7
). Risulta dagli atti che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto in data 30 giugno 2003 dalla scuola professionale belga da lei frequentata
un attestato di qualifica (
8
). Per il periodo successivo al 15 luglio 2003 ella era titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una ditta
di Petange, nel Granducato di Lussemburgo, anche se non è chiaro in quale data precisa tale contratto sia stato stipulato.
10. Sempre nella primavera 2003 il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA], ha cercato un impiego quale lavoratore dipendente in Lussemburgo.
Il 18 marzo 2003 (
9
) una ditta di Ernster, nel Granducato di Lussemburgo, ha rilasciato una dichiarazione di assunzione per il sig. [OSCURATO:PERSONA], ed
ha contestualmente richiesto per lui un permesso di lavoro (
10
).
11. Con provvedimento 14 luglio 2003 il Ministro del Lavoro e dell’Occupazione lussemburghese (
11
) ha negato al sig. [OSCURATO:PERSONA] il permesso di lavoro, con la motivazione che presso l’Ufficio del lavoro lussemburghese era già
registrato un numero sufficiente di lavoratori non qualificati in cerca di impiego, e che andava garantito un accesso prioritario
ai posti di lavoro disponibili ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] dello Spazio economico europeo. Inoltre il datore di lavoro non avrebbe
dichiarato il posto in questione come libero, e l’avrebbe occupato illegalmente dal 17 marzo 2003 (impiegandovi il sig. [OSCURATO:PERSONA]).
12. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato il provvedimento di diniego, lamentando in particolare la violazione delle norme
comunitarie. Attualmente la controversia è pendente in secondo grado dinanzi alla Cour administrative lussemburghese.
13. A quanto risulta la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] vivono tuttora insieme in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
è impiegata come lavoratrice subordinata in Lussemburgo (
12
).
IV –
Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
14. L’11 febbraio 2005 la Cour administrative lussemburghese ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se le norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori siano applicabili alla situazione di un cittadino
di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario che, in un paese membro diverso dal proprio, abbia svolto una formazione
ed un tirocinio professionali, e se da ciò derivi che il soggetto extracomunitario possa essere esentato dall’obbligo di ottenere
un permesso di lavoro, in base alle norme che assicurano ai cittadini comunitari e ai loro familiari cittadini di paesi terzi
il diritto alla libera circolazione dei lavoratori».
15. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte il governo tedesco, il governo del [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione.
V –
Valutazione
16. Con la sua questione pregiudiziale il giudice della causa principale intende essenzialmente sapere se possa negarsi al cittadino
di uno Stato terzo la possibilità di intraprendere e svolgere un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro qualora
ricorrano le seguenti circostanze:
– il cittadino dello Stato terzo è coniugato con una cittadina di tale Stato membro;
– la moglie ha effettuato in un altro Stato membro una formazione professionale ed un tirocinio;
– i coniugi vivono insieme in tale secondo Stato membro.
17. A prescindere dai diritti particolari che possono derivare da un accordo di associazione (
13
), il cittadino di uno Stato terzo non ha, allo stato attuale, un
diritto originario, riconosciuto dall’ordinamento comunitario,
all’accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro (
14
).
18. Gli può tuttavia spettare un
diritto derivato
ad intraprendere e svolgere un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro, qualora egli sia coniuge o figlio di un
lavoratore emigrante che lavora in tale Stato (art. 11 del regolamento n. 1612/68). Lo stesso vale per il coniuge o il figlio
di un cittadino dell’Unione il quale risieda in tale Stato membro facendo uso del suo diritto alla libera circolazione in
quanto studente (art. 2, n. 2, secondo comma, della direttiva 93/96) (
15
).
19. Richiamando tali norme non scenderò nei particolari relativi ai problemi del diritto di ingresso e di soggiorno, né sul possibile
abuso delle disposizioni comunitarie. Sulla base delle informazioni disponibili non vi sono né elementi che facciano supporre
un soggiorno illegale del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], né indizi di un matrimonio simulato o di una residenza meramente formale
dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA].
A –
Diritto derivato ad iniziare e a svolgere un’attività di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1612/68
20. Un diritto derivato all’accesso al mercato del lavoro può derivare al sig. [OSCURATO:PERSONA] innanzitutto dall’art. 11 del regolamento
n. 1612/68, a cui il giudice della causa principale fa esplicito riferimento nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] può dunque invocare tale disposizione, purché egli ricada nel suo ambito di applicazione personale e territoriale.
1. Ambito di applicazione personale: coniuge di un lavoratore
21. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] rientra nel campo di applicazione personale dell’art. 11 del regolamento n. 1612/68, qualora sua moglie, la
sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina lussemburghese, la quale svolge un tirocinio in [OSCURATO:PERSONA], possa essere considerata una lavoratrice
ai sensi della citata norma.
22. Il concetto di lavoratore ai sensi dell’art. 39 CE e del regolamento n. 1612/68 è un concetto di diritto comunitario che,
secondo costante giurisprudenza, non deve essere interpretato restrittivamente (
16
).
23. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un determinato periodo
di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, talune prestazioni in contropartita delle quali riceva
una retribuzione (
17
).
24. La qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario non dipende dal fatto che il rapporto di lavoro abbia, in base al
diritto nazionale, una natura
sui generis
, come non importa quale sia la produttività dell’interessato, da dove provengano i mezzi per la retribuzione o il fatto che
questa sia soggetta a limiti (
18
). E’ lavoratore semplicemente colui che svolge attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte
da potersi definire puramente marginali ed accessorie (
19
).
25. Pertanto anche una persona che effettua un tirocinio nell’ambito di una formazione professionale deve considerarsi lavoratore
se il tirocinio si svolge secondo le modalità di un’attività retribuita reale ed effettiva (
20
).
26. Sulla base delle informazioni disponibili non è possibile affermare in modo conclusivo se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] possedesse tali
requisiti. In ogni caso la Corte, in un procedimento pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, non può pronunciarsi sul merito
della causa principale, o applicare a provvedimenti o a situazioni nazionali le norme comunitarie di cui essa ha fornito l’interpretazione (
21
). Spetta invece al giudice nazionale svolgere tutti gli accertamenti necessari.
27. Poiché un tirocinio effettuato nell’ambito di una formazione professionale è destinato soprattutto a migliorare le capacità
professionali, il giudice nazionale ha facoltà, allorché valuta il carattere reale ed effettivo delle prestazioni di cui trattasi,
di accertare, tra l’altro, se l’interessato abbia compiuto un numero di ore di tirocinio sufficiente per familiarizzarsi con
il lavoro (
22
).
28. Inoltre il giudice della causa principale dovrà accertare se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto, per il suo tirocinio, una – seppur
modesta – retribuzione. Solo in tal caso essa può essere considerata lavoratrice.
29. Dagli accertamenti che il giudice della causa principale dovrà compiere dipende dunque in ultima analisi il fatto che il sig.
[OSCURATO:PERSONA], in quanto coniuge della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rientri o meno nell’ambito di applicazione personale dell’art. 11 del regolamento
n. 1612/68.
2. Ambito di applicazione territoriale: il luogo di svolgimento dell’attività
30. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] rientra nell’ambito di applicazione territoriale dell’art. 11 del regolamento n. 1612/68 qualora la moglie,
la sig. [OSCURATO:PERSONA], svolga «sul territorio di uno Stato membro» (
23
) un’attività di lavoro dipendente (
24
), ed egli stesso intenda svolgere un’attività di lavoro dipendente nel territorio «di tale Stato».
31. Ciò che caratterizza il presente caso è il fatto che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vivono insieme in [OSCURATO:PERSONA], e che la sig.ra
[OSCURATO:PERSONA], nel periodo di tempo rilevante, la primavera 2003 (
25
), ha svolto ivi una formazione professionale ed un tirocinio, mentre il sig. [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo periodo intendeva inserirsi
nel mercato del lavoro non
dello stesso
, ma
di un altro
Stato membro – il Lussemburgo.
32. In una tale fattispecie l’art. 11 del regolamento n. 1612/68 non è applicabile, poiché esso richiede espressamente che il
luogo in cui è impiegato il lavoratore di origine comunitaria e quello del coniuge originario di uno Stato terzo si trovino
nel medesimo Stato membro
(nel territorio «di tale Stato»). Sul punto concordano anche gli [OSCURATO:PERSONA] intervenuti nella causa e la Commissione.
33. Il diritto a svolgere un’attività subordinata ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1612/68 non garantisce ai familiari
di un lavoratore emigrante un diritto originario alla libera circolazione. Esso va invece a vantaggio, come anche le disposizioni
di cui agli artt. 10 - 12 del regolamento n. 1612/68, del
lavoratore emigrante
della cui famiglia faccia parte, quale coniuge o figlio a carico, il cittadino di uno Stato terzo. Le citate disposizioni
sono parte di un quadro normativo con il quale si mira ad eliminare gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei
lavoratori emigranti
, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d’integrazione
della famiglia
nel paese ospitante
(
26
).
34. Così il solo scopo anche dell’art. 11 del regolamento n. 1612/68 è quello di realizzare il diritto alla libera circolazione
del lavoratore emigrante
ai sensi dell’art. 39 CE, e in tal modo il diritto suo e dei suoi familiari alla tutela della vita familiare, quale espresso
anche nell’art. 8 CEDU (
27
) e ora altresì nell’art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
28
). In tale contesto va anche compreso il terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1612/68, quando afferma che la libera circolazione
costituisce «per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale». Il miglioramento delle condizioni di vita e
la promozione sociale, di cui parla il medesimo ‘considerando’, possono essere raggiunti molto meglio se, accanto al lavoratore
emigrante, anche il coniuge contribuisce nel medesimo luogo, con il proprio reddito, al sostentamento della famiglia.
35. A causa di tale obiettivo di integrazione il diritto dei familiari dei lavoratori emigranti a svolgere un’attività di lavoro
subordinata non è garantito a livello comunitario, ma è limitato allo Stato in cui il lavoratore emigrante è impiegato.
36. Senza dubbio non si verifica sempre il caso ideale, in cui sia il lavoratore emigrante che i suoi familiari trovano nel medesimo
luogo un’abitazione, un impiego e la formazione. Pertanto, per rendere comunque possibile la loro migliore integrazione nel
paese ospitante, può essere necessario che i familiari di un lavoratore emigrante ricerchino un impiego adeguato nei dintorni
del luogo di comune residenza.
37. Tale necessità trova espressione nel testo dell’art. 11 del regolamento n. 1612/68: il coniuge e i figli del lavoratore emigrante
hanno il diritto di esercitare un’attività subordinata «su tutto il territorio» dello Stato ospitante, vale a dire anche in
luoghi diversi da quello della comune residenza ovvero da quello in cui è impiegato il lavoratore emigrante.
38. D’altra parte può essere ben più naturale, in regioni di confine, cercare un impiego confacente negli [OSCURATO:PERSONA] vicini, piuttosto
che «su tutto il territorio» dello Stato membro ospitante. Così, da Salisburgo può essere molto più oneroso rivolgersi verso
Vienna che verso la confinante [OSCURATO:PERSONA] (Germania), e la distanza di Thionville (Francia) dal Lussemburgo è assai minore
di quella da Parigi o da Marsiglia. Proprio nella regione di confine tra il [OSCURATO:PERSONA], il Lussemburgo, la Francia e la Germania
i
lavoratori frontalieri
(
29
) sono una realtà molto rilevante. Anche la località belga di [OSCURATO:PERSONA], dove risiedono insieme il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
si trova nelle immediate vicinanze del confine lussemburghese. Da lì il percorso fino alla sede del possibile datore di lavoro
del sig. [OSCURATO:PERSONA], a Ernster, in Lussemburgo, è di soli km 47 circa (
30
). Di certo, ai fini dell’integrazione e della vita familiare comune dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe vantaggioso
se il il sig. [OSCURATO:PERSONA] potesse lavorare nel Granducato di Lussemburgo, anziché dover fare il pendolare verso più lontane città
belghe, quali Bruxelles o Namur.
39. L’art. 11 del regolamento n. 1612/68 non prevede tuttavia, allo stato attuale del diritto comunitario, una simile possibilità
di occupazione anche
oltre i confini intracomunitari
per i cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi. Il legislatore comunitario in effetti non ha limitato rigidamente le possibilità di lavoro
per gli interessati al luogo di lavoro del lavoratore emigrante, ma – per favorire l’integrazione e accrescere la possibilità
di trovare un posto di lavoro adeguato – le ha estese all’intero territorio dello Stato membro interessato. Fino ad ora non
ha però a quanto pare ritenuto di estendere il diritto dei familiari a svolgere un’attività subordinata anche al di là dei
confini dello Stato ospitante, nemmeno nella zona di confine prossima al luogo di residenza della famiglia del lavoratore
emigrante.
40. Allo stato attuale del diritto comunitario quindi va affermato quanto segue:
Dall’art. 11 del regolamento n. 1612/68 non deriva, per il cittadino di uno Stato terzo, alcun diritto a svolgere un’attività
subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui il coniuge, utilizzando il proprio diritto alla libera circolazione
in quanto cittadino di uno Stato membro, svolge la propria attività.
3. Mutamento della situazione di fatto dopo il diniego del permesso di lavoro
41. Per il caso in cui il diritto processuale nazionale applicabile consenta al giudice della causa principale di prendere in
considerazione anche modifiche della situazione di fatto nel caso concreto sopravvenute
successivamente
al provvedimento di diniego del Ministro lussemburghese del Lavoro e dell’Occupazione (
31
), dunque dopo il 14 luglio 2003, vanno svolte anche le considerazioni che seguono.
42. Come risulta dagli atti, per il periodo successivo al 15 luglio 2003 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un contratto di lavoro
a tempo indeterminato da una ditta di Petange, nel Granducato di Lussemburgo, ed è da allora una lavoratrice dipendente in
Lussemburgo.
43. Nella prospettiva odierna, dunque, il sig. [OSCURATO:PERSONA] intende accedere al mercato del lavoro
nel medesimo Strato membro
in cui anche sua moglie svolge un’attività di lavoro subordinato, e ricade dunque, in base alla lettera della norma, nell’ambito
di applicazione personale dell’art. 11 del regolamento n. 1612/68 (esercizio di un’attività subordinata su tutto il territorio
«di tale Stato»).
44. A tal riguardo, non crea problemi nemmeno il fatto che tale Stato membro sia anche quello di origine della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
45. È vero che, notoriamente, le disposizioni del diritto comunitario non hanno valore per questioni esclusivamente interne ad
uno Stato (
32
). Nel caso in esame esiste tuttavia un collegamento con il diritto comunitario, in particolare poiché una persona ha utilizzato
il suo diritto alla libera circolazione, cosicché il diritto comunitario trova applicazione anche nei confronti dello Stato
membro di cui tale persona possiede la cittadinanza (
33
). L’idea di fondo è che per il cittadino di uno Stato membro sarebbe meno interessante utilizzare il proprio diritto alla
libera circolazione se, in seguito, egli non potesse allo stesso modo far valere il diritto comunitario nei confronti del
suo Stato d’origine come un cittadino di un altro Stato membro.
46. Qualora dunque il giudice della causa principale concluda che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] possiede i requisiti per essere qualificata
lavoratrice emigrante (
34
), ella si troverà nella situazione di chi abbia fatto uso della propria libertà di circolazione ai sensi dell’art. 39 CE,
e ricadrà quindi nell’ambito di applicazione del diritto comunitario.
47. Il medesimo ragionamento può essere effettuato a proposito dei diritti derivati dei familiari dei lavoratori emigranti, come
sono disciplinati agli artt. 10‑12 del regolamento n. 1612/68 (
35
). Infatti, come già indicato (
36
), anche tali diritti derivati favoriscono in ultima analisi la mobilità dei lavoratori emigranti e la tutela della loro vita
familiare.
48. Al fine di garantire al meglio la mobilità di un lavoratore emigrante – ivi compreso il possibile rientro sul mercato del
lavoro del suo Stato membro di provenienza – e di rendere in tal modo possibile in particolare la conservazione della sua
vita familiare, è necessario che al coniuge e ai figli del lavoratore emigrante siano concessi non solo il diritto di ingresso
e quello di soggiorno (
37
), ma anche il diritto di lavorare nello Stato membro in cui è impiegato il lavoratore emigrante. Nel caso in cui un lavoratore
emigrante ritorni sul mercato del lavoro del suo Stato membro di origine deve dunque essere garantito ai suoi familiari un
diritto di lavorare anche in tale Stato, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1612/68.
49. La possibilità per i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di continuare a risiedere insieme in [OSCURATO:PERSONA], anche se impiegati in Lussemburgo,
deriva per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dal diritto alla libera circolazione di cui essa gode, in quanto cittadina dell’Unione, ai sensi
dell’art. 18 CE (
38
); per il sig. [OSCURATO:PERSONA] sussiste invece un diritto di soggiorno derivato ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, nn. 1
e 2, lett. a), della direttiva 90/364.
50. Riassumendo:
Qualora un lavoratore, dopo aver usufruito del suo diritto alla libera circolazione, rientri nello Stato membro di cui è cittadino,
il suo coniuge, originario di uno Stato terzo, ha il diritto, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1612/68, di esercitare
un’attività di lavoro subordinato su tutto il territorio di tale Stato membro.
B –
Diritto derivato ad intraprendere ed esercitare un’attività subordinata ai sensi dell’art. 2, n. 2, della direttiva 93/96
51. Qualora il giudice della causa principale concluda che il tirocinio svolto in [OSCURATO:PERSONA] dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non possedeva i
requisiti di una reale ed effettiva occupazione, ed era invece di portata così limitata da configurarsi quale attività marginale
ed accessoria, ella non andrà considerata una lavoratrice. Lo stesso varrebbe qualora la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non abbia, per il
proprio tirocinio, ricevuto alcuna – benché ridotta – retribuzione (
39
).
52. Ciò non significa però in alcun modo che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] restino esclusi dall’ambito di applicazione del diritto
comunitario. Andrà in tal caso richiamata la direttiva studenti, alla quale accennerò ora brevemente, per ragioni di completezza.
53. Diversamente da quanto può far immaginare il titolo, la direttiva studenti non si applica soltanto agli studenti di università
e istituti tecnici superiori. Essa si applica anche, ratione materiae, al cittadino di uno Stato membro il quale si trovi
in uno Stato membro diverso dal proprio e sia ivi iscritto ad un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale,
una formazione professionale (art. 1, in fine, della direttiva 93/96). Pertanto corsi professionali come quello seguito dalla
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] rientrano nella direttiva studenti. Ciò del resto si accorda con il fine della direttiva stessa,
che è quello di consentire ai cittadini di uno Stato membro, in via assolutamente generale, l’accesso alla formazione professionale
in un altro Stato membro (
40
).
54. Ai sensi dell’art. 2, n. 2, secondo comma, della direttiva studenti il sig. [OSCURATO:PERSONA], in quanto coniuge di una cittadina dell’Unione
che soggiorna legalmente (
41
) in uno Stato membro per ragioni di formazione professionale, può, indipendentemente dalla propria cittadinanza, svolgere
qualunque attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato membro.
55. Il campo di applicazione territoriale di tale disposizione è analogo a quello dell’art. 11 del regolamento n. 1612/68 («nell’insieme
del territorio di detto Stato membro»). Anche rispetto alla situazione giuridica dei familiari degli studenti, la direttiva
studenti si basa su analoghe considerazioni, e persegue finalità simili a quelle del regolamento n. 1612/68. In particolare,
ai sensi dell’ottavo ‘considerando’ di tale direttiva, l’esercizio del diritto di soggiorno da parte degli studenti può essere
reale solo se è accordato anche ai familiari. La promozione della vita familiare e l’integrazione della famiglia nello Stato
ospitante sono dunque rilevanti anche nel quadro della direttiva studenti. Sulla base di tali premesse, ciò che si è affermato
precedentemente a proposito del regolamento n. 1612/68 vale anche per la direttiva studenti (
42
).
56. Poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si è recata all’estero, la vicenda in esame non è soltanto interna ad uno Stato. Già trasferendo
la propria residenza all’estero, un cittadino dell’Unione fa valere, dopo l’introduzione del diritto di libera circolazione
generalizzato (art. 18, n. 1, CE), un diritto garantito a livello comunitario (
43
).
57. Inoltre, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si è trasferita in un altro Stato membro in qualità di studente, al fine svolgere una formazione
professionale. Un tale soggiorno all’estero può anche essere vantaggioso non da ultimo per la successiva affermazione professionale
dello studente nel suo Stato membro di origine (
44
). Rientrando in tale Stato lo studente può, ad esempio, svolgere ivi ulteriori attività formative, o perfino iniziare un’attività
professionale. I diritti derivanti a favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e di suo marito dalla direttiva studenti devono pertanto
poter essere fatti valere anche nei confronti del suo Stato di origine, il Lussemburgo (
45
).
VI –
Conclusione
58. Sulla base delle considerazioni svolte propongo alla Corte di rispondere come segue alla Cour administrative lussemburghese:
1) Dall’art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno della [OSCURATO:PERSONA], non deriva, per il cittadino di uno Stato terzo, alcun diritto a svolgere un’attività subordinata
in uno Stato membro diverso da quello in cui il coniuge, utilizzando il proprio diritto alla libera circolazione in quanto
cittadino di uno Stato membro, svolge la propria attività.
2) Qualora un lavoratore, dopo aver usufruito del suo diritto alla libera circolazione, rientri nello Stato membro di cui è cittadino,
il suo coniuge, originario di uno Stato terzo, ha il diritto, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1612/68, di esercitare
un’attività di lavoro subordinato su tutto il territorio di tale Stato membro.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Corte d'appello amministrativa.
3
– GU L 257, pag. 2. L'art. 11 del regolamento n. 1612/68 è stato abrogato e sostituito dalla direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158,
pag. 77, rettificata in GU L 229, pag. 35; in prosieguo: la «direttiva 2004/38»). Tale modifica entrerà però in vigore solo
il 30 aprile 2006, ed è pertanto irrilevante per la vicenda oggetto della causa principale.
4
– GU L 317, pag. 59. La direttiva 93/96 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2004/38. Tale modifica entrerà però
in vigore solo il 30 aprile 2006, ed è pertanto irrilevante per la vicenda oggetto della causa principale.
5
– Risulta inoltre dagli atti di causa che, nel procedimento di fronte alle autorità lussemburghesi, sono state in particolare
richiamate le seguenti disposizioni di diritto nazionale: art. 27 della legge 28 marzo 1972, come modificata (Loi modifiée
du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers; 3) l’emploi de la
main-d’œuvre étrangère – Normativa in materia di: 1) ingresso e soggiorno degli stranieri; 2) controlli medici degli stranieri;
3) impiego di lavoratori stranieri) e art. 10 del regolamento granducale 12 maggio 1972, come modificato (Règlement grand-ducal
modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg – Normativa che stabilisce i provvedimenti applicabili all'impiego dei lavoratori stranieri nel territorio del
Granducato di Lussemburgo).
6
– «Formation d’auxiliaire familiale et sanitaire à l’enseignement secondaire professionnel».
7
– Risulta dagli atti che si è trattato di un tirocinio svolto in qualità di aiuto infermiera («aide soignante») nel periodo
marzo-giugno 2003.
8
– «Certificat de qualification de sixième année de l’enseignement secondaire professionnel» (attestato di qualifica del sesto
anno di liceo professionale), provvisoriamente rilasciato il 30 giugno 2003 dall'[OSCURATO:PERSONA] di Aubagne ([OSCURATO:PERSONA]).
9
– Data di ricevimento da parte dell'Ufficio del lavoro lussemburghese («Administration de l’Emploi»).
10
– «Déclaration d’Engagement tenant lieu de demande en obtention du permis de travail».
11
– Ministre du Travail et de l’Emploi.
12
– Cfr. sul punto le incontestate affermazioni contenute nelle memorie dei ricorrenti in entrambi i gradi del giudizio a quo.
13
– Ad esempio, con l'art. 28 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3) la libera circolazione dei
lavoratori è stata estesa integralmente nell'ambito del SEE; per i cittadini svizzeri vale l'Accordo bilaterale tra la [OSCURATO:PERSONA]
Europea ed i suoi [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(GU 2002, L 114, pag. 6). Meno esteso è l'Accordo che crea un'Associazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Turchia
(GU 1964, n. 217, pag. 3685), con le relative misure di esecuzione di cui alla decisione del Consiglio di associazione 19
settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione (cfr. anche l'art. 12 dell'Accordo di associazione e l'art. 6
della decisione n. 1/80).
14
– Per gli ultimi sviluppi in tale ambito cfr. anche la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio relativa alle
condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o
autonomo, COM/2001/386 def. (GU 2001, C 332 E, pag. 248); per il futuro cfr. anche la direttiva del Consiglio 25 novembre
2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16,
pag. 44), in particolare gli artt. 11 e 14 della stessa.
15
– A partire dal 30 aprile 2006 un'analoga regola orizzontale varrà, ai sensi dell'art. 23 della direttiva 2004/38, per i
familiari dei cittadini dell'Unione. Essa sostituirà sia l'art. 11 del regolamento n. 1612/68 che l'art. 2, n. 2, secondo
comma, della direttiva 93/96.
16
– [OSCURATO:PERSONA] 23 marzo 2004, causa C‑138/02, Collins (Racc. pag. I‑2703, punto 26), 7 settembre 2004, causa C‑456/02, Trojani
(Racc. pag. I‑7573, punto 15), e 17 marzo 2005, causa C‑109/04, Kranemann (Racc. pag. I‑2421, punto 12). Cfr. anche sentenze
19 marzo 1964, causa 75/63, Unger (Racc. pag. 349, pagg. 363 e segg.), 23 marzo 1982, causa 53/81, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1035,
punti 11 e 13), 3 luglio 1986, causa 66/85, [OSCURATO:PERSONA]-Blum (Racc. pag. 2121, punto 16), 31 maggio 1989, causa 344/87, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 1621, punto 11), 26 febbraio 1992, causa C‑3/90, Bernini (Racc. pag. I‑1071, punto 14), 8 giugno 1999, causa C‑337/97,
Meeusen (Racc. pag. I‑3289, punto 13), e 19 novembre 2002, causa C‑188/00, Kurz (Racc. pag. I‑10691, punto 32).
17
– [OSCURATO:PERSONA]Blum (punto 17), [OSCURATO:PERSONA] (punto 12), Bernini (punto 14), Meeusen (punto 13), Kurz (punto 32), Collins (punto
26), Trojani (punto 15) e Kranemann (punto 12), citate alla nota 16.
18
– [OSCURATO:PERSONA] (punto 16), [OSCURATO:PERSONA]-Blum (punti 20 e 21), [OSCURATO:PERSONA] (punti 15 e 16), Kurz (punto 32), Trojani (punto 16) e
Kranemann (punto 17), citate alla nota 16.
19
– [OSCURATO:PERSONA] (punto 13), Bernini (punto 14), Meeusen (punto 13), Collins (punto 26), Trojani (punto 15) e Kranemann
(punto 12), citate alla nota 16.
20
– Sentenza Bernini (punto 15), analogamente alle sentenze [OSCURATO:PERSONA]-Blum (punti 19‑21) e Kranemann (punto 13), citate alla nota
16.
21
– Giurisprudenza costante; cfr., di recente, sentenza 9 giugno 2005, causa C‑211/03, HLH Warenvertriebs GmbH (Racc. pag. I‑5141,
punto 96).
22
– Sentenza Bernini (cit. alla nota 16, punto 16).
23
– Così anche le versioni francese, (…), [tedesca], portoghese e olandese del regolamento. Invece nelle versioni danese, inglese,
finlandese, svedese e spagnola dell'art. 11 del regolamento n. 1612/68 si parla di svolgimento dell'attività in un
altro
Stato membro.
24
– L'eventualità dello svolgimento di un'attività autonoma, di cui pure si occupa l'art. 11 del regolamento n. 1612/68, non
rileva nel presente caso.
25
– Va ricordato che nella primavera 2003 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha cercato dal [OSCURATO:PERSONA] lavoro in Lussemburgo, e che una ditta lussemburghese
ha richiesto per lui alle autorità locali, in data 18 marzo 2003, un permesso di lavoro. La decisione di rigetto del Ministro
lussemburghese del Lavoro e dell'Occupazione è del 14 luglio 2003.
26
– Quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1612/68. Sul ruolo della vita familiare nel quadro delle disposizioni sulla libera
circolazione cfr. anche sentenze 14 aprile 2005, causa C‑157/03, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑2911, punto 26), 25 luglio
2002, causa C‑459/99, MRAX (Racc. pag. I‑6591, punto 53), 11 luglio 2002, causa C‑60/00, Carpenter (Racc. pag. I‑6279, punti
38, 39 e 42), 11 aprile 2000, causa C‑356/98, Kaba (Racc. pag. I‑2623, punto 20), e 13 novembre 1990, causa C‑308/89, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑4185, punto 13).
27
– Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950.
28
– GU 2000, C 364, pag. 1. [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali non contiene, in quanto tale, disposizioni giuridicamente vincolanti
comparabili a quelle del diritto primario, tuttavia, quale fonte di cognizione, essa fornisce indicazioni sui diritti fondamentali
garantiti dall'ordinamento comunitario. Cfr. sul punto le conclusioni da me presentate l'8 settembre 2005 nella causa C‑540/03,
Parlamento/Consiglio, decisa con sentenza 27 giugno 2006 (Racc. pag. I‑5769, paragrafo 108), e il 14 ottobre 2004 nelle cause
riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a., decisa con sentenza 3 maggio 2005 (Racc. pag. I‑3565, nota 83); nello
stesso senso le conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 29 giugno 2004 nella causa C‑181/03 P, Nardone
(Racc. 2005, pag. I‑199, paragrafo 51), dell'avvocato generale Mischo, presentate il 20 settembre 2001 nelle cause riunite
C‑20/00 e C‑64/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. 2003, pag. I‑7411, paragrafo 126), dell'avvocato generale Tizzano,
presentate l'8 febbraio 2001 nella causa C‑173/99, BECTU (Racc. pag. I‑4881, paragrafo 28), e dell'avvocato generale Léger,
presentate il 10 luglio 2001 nella causa C‑353/99 P, Hautala (Racc. 2001, pag. I‑9565, paragrafi 82 e 83); più prudentemente
si è espresso l'avvocato generale Alber nelle conclusioni da lui presentate il 24 ottobre 2002 nella causa C‑63/01, Evans
(Racc. 2003, pag. I‑14447, paragrafo 80).
29
– All'art. 1, lett. f), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, rettificato in GU L 200, pag. 1), si rinviene la seguente definizione
di
lavoratore frontaliero
: «Qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro,
nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana»; similmente già l'art. 1, lett. b, del
regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 149, pag. 2).
30
– Tale percorso può essere effettuato in auto in circa 36 minuti, di cui 21 (35 km) su strade a scorrimento veloce (sulla
base delle informazioni di www.viamichelin.de e www.map24.de, consultati da ultimo il 9 novembre 2005).
31
– In tal senso potrebbe essere inteso il richiamo alla sentenza nella causa C‑19/92, Kraus (cit. alla nota 33), contenuto
nel penultimo paragrafo della motivazione dell'ordinanza di rinvio, in cui si fa riferimento all'avviamento ad una professione
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] «nel suo paese», e quindi ad un suo possibile ritorno sul mercato del lavoro lussemburghese.
32
– [OSCURATO:PERSONA] 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Morson e Jhanjan (Racc. pag. 3723, punti 16 e 17), 18 ottobre 1990,
cause riunite C‑297/88 e C‑197/89, Dzodzi (Racc. pag. I‑3763, punti 23 e 24), e 5 giugno 1997, cause riunite C‑64/96 e C‑65/96,
Uecker e Jacquet (Racc. pag. I‑3171, punti 16 e 21).
33
– [OSCURATO:PERSONA] 31 marzo 1993, causa C‑19/92, Kraus (Racc. pag. I‑1663, punti 15 e 16), 11 luglio 2002, causa C‑224/98, D’Hoop
(Racc. pag. I‑6191, punto 30), e 29 aprile 2004, causa C‑224/02, Pusa (Racc. pag. I‑5763, in particolare punto 17).
34
– Cfr. sul punto i paragrafi 22-28 delle presenti conclusioni.
35
– Così la Corte ha già affermato che il diritto comunitario può essere legittimamente invocato, con riferimento al diritto
di ingresso e di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo, qualora tale cittadino di uno Stato terzo sia il coniuge di un
cittadino dell'Unione che ritorna nel suo paese d'origine: cfr. sentenze 7 luglio 1992, causa C‑370/90, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4265,
punti 19‑23), e 23 settembre 2003, causa C‑109/01, Akrich (Racc. pag. I‑9607, punto 54).
36
– Paragrafi 33 e segg. delle presenti conclusioni.
37
– [OSCURATO:PERSONA] (punti 19‑23) e Akrich (punto 54), cit. entrambe alla nota 35.
38
– Limiti a tale diritto di soggiorno possono derivare dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE,
relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26; in prosieguo: la «direttiva 90/364»). Tale direttiva è stata abrogata
e sostituita dalla direttiva 2004/38. Tale modifica entrerà però in vigore solo il 30 aprile 2006, ed è pertanto irrilevante
per la vicenda oggetto della causa principale.
39
– Cfr. paragrafi 23 e 28 delle presenti conclusioni.
40
– Terzo e quarto ‘considerando’, nonché art. 1, prima parte, della direttiva 93/96.
41
– Il diritto di soggiornare nel paese, ai sensi dell'art. 1 della direttiva 93/96, può essere negato ad uno studente e ai
suoi familiari qualora lo studente non possa dimostrare di disporre di mezzi di sostentamento sufficienti affinché egli e
la sua famiglia non debbano, durante il soggiorno, rivolgersi all'assistenza sociale dello Stato ospitante.
42
– Paragrafi 30‑39 delle presenti conclusioni.
43
– In tal senso anche le sentenze, citate alla nota 33, D’Hoop (in particolare punti 8 e 29) e Pusa (in particolare punti
12, 17 e 21), così come sentenza 12 luglio 2005, causa C‑403/03, Schempp (Racc. pag. I‑6421, punti 40 e segg.). In senso contrario
ancora sentenza 26 gennaio 1993, causa C‑112/91, Werner (Racc. pag. I‑429, punti 16 e 17), riferita però ad una situazione
in cui il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione nonché, tra l'altro, le direttive 90/364 e 93/96 non
erano ancora applicabili; cfr. sul punto anche le conclusioni dell'avvocato generale Léger, presentate il 1° marzo 2005 nella
causa C‑152/03, Ritter-Coulais, decisa con sentenza 21 febbraio 2006 (Racc. pag. I‑1711, paragrafi 51‑62).
44
– Nello stesso senso la sentenza Kraus (cit. alla nota 33, punti 18 ss., con riferimento ad un titolo accademico conseguito
all'estero).
45
– Cfr. anche, specificamente, i paragrafi 44‑48 delle presenti conclusioni.