CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 12578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 8/10/2014 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi di reclusione, inflitta, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, per il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto, destinatario del provvedimento di espulsione del magistrato di sorveglianza di Venezia datato 14/7/2011 e rimpatriato coattivamente dalla Questura di Belluno in data 28/12/2011, in mancanza di autorizzazione del Ministro dell'Interno, violava il divieto di fare rientro sul territorio nazionale Italiano entro 5 anni previsti; fatto accertato in Bologna il 21/9/2014. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Mejre, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per non aver la Corte di appello prosciolto l'imputato per intervenuta prescrizione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che alla data della pronuncia dell'a sentenza di appello il reato de quo si fosse ormai prescritto, essendosi il medesimo consumato al momento del reingresso dell'espulso sul suolo italiano, da collocare, secondo una soluzione ispirata al favor rei, in data 15/7/2011, ovvero nel giorno successivo a quello di esecuzione dell'espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che il reato di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato dello straniero espulso ha natura permanente, perché è diretto a impedire l'illegale rientro e l'illecita permanenza nel territorio dello Stato, e dunque la continuità della condotta antigiuriclica protratta nel tempo (Sez. 1, n. 10716 del 2/3/2010, Altin, Rv. 246517 - 01; Sez. 1, n. 35197 del 6/11/2020, Sassi, Rv. 280054 - 01). 3. Ne consegue che il relativo termine prescrizionale è iniziato a decorrere dal momento della cessazione della permanenza, ovvero dal 21/9/2014, data dell'accertamento del reato. Pertanto, alla data della pronuncia della sentenza di appello, il 6/10/2020, il delitto contestato non era ancora prescritto, non essendo decorso, tenuto conto degli eventi interruttivi, il termine ordinario di sei anni e sei mesi. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ìichele ian hi , utv, 1 ' DEPI7.