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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03988/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12 aprile 1975; avverso la sentenza del 1° dicembre 2021 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GIO- [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di Mo- reno Medina per i reati di bancarotta semplice patrimoniale e documentale, con- testati al predetto in quanto, nella sua qualità di amministratore unico della "Of- ficine [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita cori sentenza del 21 maggio 2015), avrebbe aggravato il dissesto della società (astenendosi dal richiederne il falli- mento, nonostante la situazione di insolvenza manifestatasi fin dal 2012) e non avrebbe tenuto regolarmente, nei tre anni antecedenti il fallimento, le scritture contabili obbligatorie.

2. Il ricorso è articolato intorno ad un unico motivo d'impugnazione, formu- lato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, con il quale si deduce che la corte territoriale non avrebbe offerto alcuna motivazione in or- dine alle allegazioni difensive.

In particolare, non sarebbe stato adeguatamente valutato il mancato incasso del risarcimento del danno per la truffa subita, il si- gnificativo apporto di denaro immesso in proprio dall'imputato (per una somma superiore a 200.000 euro), la significativa riduzione, in ultimo, dei crediti am- messi al passivo (ridottisi rispetto al dato registrato al momento dell'apertura del fallimento). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

È dato fattuale incontestato che il Medina, a conoscenza delle gravi difficoltà economiche manifestatesi già nel 2012 (tanto da riferire di non avere provveduto a depositare i bilanci per mancanza della disponibilità economica necessaria per il pagamento di un professionista), si fosse programmaticamente risolto ad auto- finanziarsi mediante l'omesso versamento di imposte e contributi al fine di con- sentire surrettiziamente la prosecuzione dell'attività aziendale.

La corte territoriale (confermando la precedente valutazione operata in pri- mo grado) ha ritenuto: - che tale condotta fosse stata causa dell'aggravamento del dissesto societa- rio, in ragione delle sanzioni scaturite e degli interessi maturati; - che, pur dovendosi escludersi l'intenzione dell'imputato di portare la socie- tà al fallimento (avendo effettuato, a partire dall'anno 2013, significativi versa- menti di risorse personali), fossero ravvisabili quanto meno due profili di colpa: la sistematica omissione dei versamenti di imposte e contributi al fine di dirotta- re le residue risorse finanziarie della società verso il pagamento di altri debiti e l'indebita prosecuzione dell'attività imprenditoriale, in violazione dell'obbligo di richiedere tempestivamente il fallimento; - che l'evento realizzatosi (l'aggravamento del dissesto) fosse sicuramente prevedibile, in quanto l'esposizione debitoria, in particolare per debiti erariali, era destinata ad aumentare con il tempo per effetto di interessi e sanzioni; - che, in questo contesto, fosse irrilevante la prospettata riduzione dell'inde- bitamento complessivo, in ragione della pacifica immissione di liquidità.

Appare, quindi, evidente come la corte territoriale abbia compiutamente ri- sposto a tutte le censure sollevate dalla difesa.

E, rispetto alle argomentazioni offerte, logiche e coerenti con i dati processuali (ed in quanto tali insindacabili in 2 u/‘- sede di legittimità), le censure sollevate si risolvono in una rnera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispet- to a quelli adottati dal giudice del merito.

Ed in quanto tali, non evidenziando profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12 aprile 1975; avverso la sentenza del 1° dicembre 2021 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GIO- [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di Mo- reno Medina per i reati di bancarotta semplice patrimoniale e documentale, con- testati al predetto in quanto, nella sua qualità di amministratore unico della "Of- ficine [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita cori sentenza del 21 maggio 2015), avrebbe aggravato il dissesto della società (astenendosi dal richiederne il falli- mento, nonostante la situazione di insolvenza manifestatasi fin dal 2012) e non avrebbe tenuto regolarmente, nei tre anni antecedenti il fallimento, le scritture contabili obbligatorie. 2. Il ricorso è articolato intorno ad un unico motivo d'impugnazione, formu- lato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, con il quale si deduce che la corte territoriale non avrebbe offerto alcuna motivazione in or- dine alle allegazioni difensive. In particolare, non sarebbe stato adeguatamente valutato il mancato incasso del risarcimento del danno per la truffa subita, il si- gnificativo apporto di denaro immesso in proprio dall'imputato (per una somma superiore a 200.000 euro), la significativa riduzione, in ultimo, dei crediti am- messi al passivo (ridottisi rispetto al dato registrato al momento dell'apertura del fallimento). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. È dato fattuale incontestato che il Medina, a conoscenza delle gravi difficoltà economiche manifestatesi già nel 2012 (tanto da riferire di non avere provveduto a depositare i bilanci per mancanza della disponibilità economica necessaria per il pagamento di un professionista), si fosse programmaticamente risolto ad auto- finanziarsi mediante l'omesso versamento di imposte e contributi al fine di con- sentire surrettiziamente la prosecuzione dell'attività aziendale. La corte territoriale (confermando la precedente valutazione operata in pri- mo grado) ha ritenuto: - che tale condotta fosse stata causa dell'aggravamento del dissesto societa- rio, in ragione delle sanzioni scaturite e degli interessi maturati; - che, pur dovendosi escludersi l'intenzione dell'imputato di portare la socie- tà al fallimento (avendo effettuato, a partire dall'anno 2013, significativi versa- menti di risorse personali), fossero ravvisabili quanto meno due profili di colpa: la sistematica omissione dei versamenti di imposte e contributi al fine di dirotta- re le residue risorse finanziarie della società verso il pagamento di altri debiti e l'indebita prosecuzione dell'attività imprenditoriale, in violazione dell'obbligo di richiedere tempestivamente il fallimento; - che l'evento realizzatosi (l'aggravamento del dissesto) fosse sicuramente prevedibile, in quanto l'esposizione debitoria, in particolare per debiti erariali, era destinata ad aumentare con il tempo per effetto di interessi e sanzioni; - che, in questo contesto, fosse irrilevante la prospettata riduzione dell'inde- bitamento complessivo, in ragione della pacifica immissione di liquidità. Appare, quindi, evidente come la corte territoriale abbia compiutamente ri- sposto a tutte le censure sollevate dalla difesa. E, rispetto alle argomentazioni offerte, logiche e coerenti con i dati processuali (ed in quanto tali insindacabili in 2 u/‘- sede di legittimità), le censure sollevate si risolvono in una rnera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispet- to a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali, non evidenziando profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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