CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno, qualificata la condotta quale ipotesi di cui all'art. 624 bis, cod. pen., ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino con la quale [OSCURATO:PERSONA] Marco e BOCCIA Fabio erano stati condannati per il reato furto semplice di attrezzatura varia, commesso introducendosi all'interno di un deposito, pertinenza di uno stabile di proprietà di una società immobiliare, equitativamente liquidati i danni in favore della costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Marco ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto errata applicazione della legge penale, per avere la Corte ritenuto il teatro del furto un luogo di privata dimora, nonostante fosse la pertinenza degli uffici della società immobiliare, della quale il denunciante è l'amministratore, facendo applicazione di principi superati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 31345/2017. Ne discenderebbe il difetto della condizione di procedibilità (peraltro accertata dalla stessa Corte di merito, prima di accedere alla più grave definizione giuridica del fatto) e, quindi, l'assoluzione dell'imputato perché l'azione penale non poteva essere iniziata. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 2. La Corte d'appello ha, in via preliminare, ritenuto un errore del primo giudice, il quale aveva condannato gli imputati, dopo aver escluso che, nella specie, ricorresse un furto sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 624 bis, cod. pen., come originariamente contestata, essendo stato lo stesso consumato all'interno di un deposito di pertinenza di un'azienda e non di una abitazione come indicato nell'imputazione e dopo aver altresì escluso l'aggravante della violenza sulle cose. Così ricondotta la fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 624, cod. pen., la Corte territoriale ha rilevato il difetto di querela, verificando il contenuto della denuncia della persona offesa, priva di riferimenti all'esercizio di tale potestà, ma, ai sensi dell'art. 597, c. 3, cod. proc. pen., ha al contempo ritenuto di dover dare al fatto una più grave definizione giuridica, fermo restando il trattamento sanzionatorio, ritornando così alla originaria imputazione di cui all'art. 624 bis, cod. pen., considerando il deposito all'interno del quale erano stati sottratti gli attrezzi e i macchinari descritti nella imputazione luogo pertinenziale non all'azienda del LAUS, bensì agli uffici della sua società immobiliare e ritenendo che, anche in tali luoghi, potessero svolgersi atti della vita privata. Pertanto, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio, ha confermato la condanna di cui alla sentenza appellata. 3. Il motivo è fondato. In ordine alla nozione di privata dimora, proprio con riferimento al discrimine tra le figure delittuose di cui agli artt. 624 e 624 bis, cod. pen., il S.C. di questa Corte ha già chiarito che vi rientrano esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076). Nella citata decisione, il S.C. ha preso le mosse, da un lato, dai principi delineati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008) per circoscrivere la nozione di "domicilio" ai fini della copertura costituzionale dell'art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio); dall'altro, dall'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento in sentenza è a Sez. U, n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234269), secondo cui la nozione di domicilio di cui all'art. 14 Cost. è più estesa di quella ricavabile dall'art. 614, cod. pen. e, quale che sia il rapporto tra le due disposizioni, «il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza». Non c'è dubbio, prosegue la Corte nella sentenza richiamata, che «il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente». Sulla scorta di tali principi, le Sezioni Unite (nella sentenza D'Amico cit.) hanno delineato alcuni elementi, ritenuti indefettibili per individuare la nozione di privata dimora: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità». In quel caso specifico, applicando le linee così tracciate ai luoghi di lavoro, il S.C. ha precisato essere indubbio che in tali luoghi l'individuo svolga atti della vita privata, ma che ciò non è sufficiente per affermare che si tratti di luoghi di privata dimora, ciò essendo possibile solo ove essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione, cioè se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento). Trattasi di accertamento riservato ai giudici di merito e, nel caso all'esame, tale verifica non è stata condotta dalla Corte del merito, invero limitatasi ad affermare che, anche in un luogo di lavoro possono essere svolti atti della vita privata, ma senza descrivere il luogo nel quale, nel caso concreto, ciò sarebbe avvenuto, dovendo tale accertamento essere condotto alla stregua dei principi rinvenibili nel diritto vivente come sopra richiamato (sul punto, sez. 4, n. 32245 del 20/6/2018, D'Antonio, RV. 273458; sez. 5, n. 11744 del 6/2/2020, Argiolas, Rv. 278805; n. 14878 del 3/2/2021, Deeb, Rv. 280817; n. 19366 del 6/4/2021, Paulovic, Rv. 281107; n. 35677 del 10/6/2022, Asaro, RV. 283593). 4. La sentenza deve essere, dunque, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, per un rinnovato giudizio nei termini sopra esposti, l'esito del quale si rifletterà evidentemente anche sul prospettato difetto della condizione di procedibilità, rispetto al reato originariamente contestato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. Deciso il 10 genn