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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32687/2026

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svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Barcellona P.G. e rideterminato la pena in mesi tre di reclusione per il reato di minaccia (art. 81, 612 comma 2 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge (art. 612 e 152 cod. pen.) e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma e alla conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato remissione di querela - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); inoltre, lo stesso motivo è anche manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidatai. giurisprudenza di legittimità, in quanto oltre al manico anche una parte della lama era visibile - così la Corte di appello - cosicché il delitto è stato senza manifeste illogicità ritenuto aggravato dall'uso dell'arma, con conseguente procedibilità di ufficio; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131 bis e vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha offerto una motivazione congrua ed adeguata sul punto, specificando che il fatto non appare connotato da particolare tenuità, anche per l'uso dell'arma e per la presenza di plurime persone, nonché per l'abitualità riscontrata in precedenti condotte poste in essere sull'isola nei confronti di altri soggetti, prima di quella in esame, nonché per una condanna per resistenza a pubblico ufficiale: si tratta di argomentazione in linea con il principio per il quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è generico e manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Barcellona P.G. e rideterminato la pena in mesi tre di reclusione per il reato di minaccia (art. 81, 612 comma 2 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge (art. 612 e 152 cod. pen.) e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma e alla conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato remissione di querela - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); inoltre, lo stesso motivo è anche manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidatai. giurisprudenza di legittimità, in quanto oltre al manico anche una parte della lama era visibile - così la Corte di appello - cosicché il delitto è stato senza manifeste illogicità ritenuto aggravato dall'uso dell'arma, con conseguente procedibilità di ufficio; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131 bis e vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha offerto una motivazione congrua ed adeguata sul punto, specificando che il fatto non appare connotato da particolare tenuità, anche per l'uso dell'arma e per la presenza di plurime persone, nonché per l'abitualità riscontrata in precedenti condotte poste in essere sull'isola nei confronti di altri soggetti, prima di quella in esame, nonché per una condanna per resistenza a pubblico ufficiale: si tratta di argomentazione in linea con il principio per il quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è generico e manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara in P.Q.M
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