CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 36909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, e di porto abusivo di coltello, con conseguente irrogazione della pena ritenuta di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con memoria in data 30 agosto 2022, il difensore della parte civile costituita ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che siano liquidate in favore della parte medesima, ammessa al gratuito patrocinio dello Stato, le spese sostenute per la difesa nel grado; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate - quanto alla duplicazione della valutazione dell'uso dell'arma, come aggravante e come ragione di discostamento della pena dal minimo edittale, cfr. Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019 - dep. 15/05/2020, Rv. 279067 -, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [cfr. pag. 7, punto 3, della sentenza impugnata], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag.7, punto 4, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che nulla è dovuto per le spese affrontate dalla parte civile, essendo state dedotte con il ricorso per cassazione unicamente questioni riguardanti il trattamento sanzionatorio. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere esten