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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 19106/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui agli artt. 110, 455 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla valutazione di inverosimiglianza della tesi difensiva, posto che l'imputato, pur non essendo a conoscenza delle falsità delle banconote, ricordava perfettamente dove le avesse ricevute, indicando due occasioni e luoghi diversi, anche alla luce della condotta tenuta dall'imputato al momento della spendita di una delle banconote); Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ." [OSCURATO:PERSONA] 1 3 G 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui agli artt. 110, 455 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla valutazione di inverosimiglianza della tesi difensiva, posto che l'imputato, pur non essendo a conoscenza delle falsità delle banconote, ricordava perfettamente dove le avesse ricevute, indicando due occasioni e luoghi diversi, anche alla luce della condotta tenuta dall'imputato al momento della spendita di una delle banconote); Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ." [OSCURATO:PERSONA] 1 3 G 2
Sentenza Cassazione n. 19106/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris