CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 1964
Cassazione n. 25896/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di furto di vari oggetti, tra cui un televisore, un forno a microonde, un orologio e una carta postepay, custoditi nell'abitazione della persona offesa; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge, per essere stata la pena concretamente irrogata determinata in maniera eccessiva e sproporzionata, è manifestamente infondato, dal momento che, nel caso in esame, la sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, desumibile dai testo del costrutto argomentativo, e facendo corretta applicazione dei principi di diritto in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, ha statuito che il grave precedente penale per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., in assenza di ulteriori elementi prognostici positivi, giustifica, oltre che la valutazione di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata circostanza aggravante, la quantificazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale e, comunque, inferiore ai valori medi e preclude un'ulteriore riduzione; Rilevato che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di danaro di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M