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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39419/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/
Sentenza Cassazione n. 39419/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris