CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2022 la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale, già condannato dal Tribunale di Agrigento con sentenza del 4 giugno 2020 per il reato di cui all'art. 10 -quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2013. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo la violazione di legge e del diritto di difesa stante la mancata riapertura dibattimentale, dovendosi riaprire l'istruttoria una volta pronunciata sentenza di condanna in primo grado ed essendo stato proposto appello per ragioni attinenti alla prova dichiarativa. Oltre a ciò era eccepita la prescrizione del reato commesso, invero consumandosi il reato al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va invero osservato che la Corte territoriale ha dichiarato a suo tempo l'inammissibilità del gravame proposto dall'odierno ricorrente, in ragione della dedotta confusione e dell'affermata non specificità delle doglianze sollevate nell'atto di appello. In ragione di ciò è stata così somministrata motivazione circa le ragioni che avevano indotto lo stesso Giudice d'appello a ritenere che l'impugnazione non si fosse confrontata col percorso argomentativo della prima decisione. Tutto ciò in relazione all'onere di specificazione delle censure e dei rilievi critici alla decisione gravata, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta di modifica della pronuncia impugnata. 3.2. Ciò posto, il ricorrente - del tutto trascurando siffatte considerazioni - ha lamentato invece la mancata riapertura dell'istruttoria, altresì eccependo l'intervenuta prescrizione. Va da sé che lo stesso ricorrente non si è in tal modo posto in dialogo con la sentenza impugnata e con le ragioni che avevano condotto la Corte territoriale alla decisione di inammissibilità la quale, impedendo l'instaurazione del rapporto processuale d'impugnazione, preclude anche in questa sede ogni ulteriore considerazione, proprio a seguito della sentenza siccome adottata e dell'assenza di specifiche censure al riguardo. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]