CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 37453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 gennaio 2023 il Tribunale di L'Aquila - a seguito del riesame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - in riforma dell'ordinanza del 31 dicembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in vece dell'obbligo di dimora, già disposto dal primo Giudice in relazione al delitto di furto pluriaggravato (artt. 624, 625, nn 2, 5 e 7, cod. peri.). 2. Avverso li provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. perì.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione dell'art. 271 (recte: 273), comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla ritenute sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, adducendo che il Tribunale si sarebbe limitato a reiterare la motivazione dell'ordinanza di prima istanza, anche nella parte in cui essa sarebbe palesemente incongrua e contraddittoria, senza apprezzare quanto prospettato con il «ricorso in appello» (in ordine alla mancata capacità rappresentativa delle immagini riprese da sistema di videosorveglianza, all'arrivo immediato delle forze di polizia, alla flagranza attribuita al Ferrari, al fatto che tutti gli agenti siano stati «presi con la refurtiva» dopo aver superato le casse del supermercato de quo); ancora, il ricorso ha evidenziato come a carico del Ferrari ricorra un solo dato, ossia il fatto che egli ha condotto con la sua macchina gli autori del furto, nonostante consti che egli si è trasferito da Milano solo da qualche mese e costoro, suoi conoscenti, gli avevano chiesto un passaggio; e, di converso, come contro l'ipotesi accusatoria militino più circostanze (elencate nel ricorso); infine, con il motivo in esame sono state mosse censure all'ordinanza cautelare resa dall primo Giudice. 2.2. Con il secondo motivo, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è stata prospettata la violazione dell'art. 196 (sci!. 192) cod. proc. pen., rappresentando che le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste anche da sole a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale purché né sia verificata e argomentata la credibilità e l'attendibilità, che nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in più contraddizioni e che il Tribunale non si sarebbe espresso su quanto rilevato al riguardo «nel relativo motivo di appello»; inoltre, adducendo che le immaginì riprese nella specie sarebbero «totalmente scure». 2.3. Con il secondo motivo, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è stata prospettata la violazione dell'art. 196 (sci!. 192) cod. proc. pen., in ragione del difetto di riscontri esterni al narrato della persona offesa, che non potrebbe trarsi dalle immagini registrate nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice; il Tribunale nulla avrebbe argomentato al riguardo; e se le immagini «vi fossero state, avrebbero giocato a favore» del Ferrari.2.4. Con il quarto motivo è stata denunciata «l'assenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare», in quanto la «riqualificazione del fatto come tentativo», l'oggettiva incertezza del concorso del Ferrari e il fatto che l'asportazione dai beni della placca antitaccheggio non li avrebbe danneggiati escluderebbero la sussistenza dei presupposti per procedere ad arresto obbligatorio; per il Ferrari non sussistevano i presupposti dell'arresto facoltativo, tanto che il Tribunale ha accolto parzialmente «l'appello», applicando all'imputato una misura meno afflittiva; il fatto non sarebbe grave e occorrerebbe «evitare il ricorso sistematico alla misura cautelare personale» che «confligge pesantemente con la presunzione di innocenza». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, generico e versato in fatto, nei termini che si chiariscono di seguito. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Anzitutto, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata nella parte in cui ha negato che il Tribunale non ha argomentato sulla credibilità e attendibilità della persona offesa e sulla presenza di riscontri al suo narrato (avendo invece dato conto del fatto che ella abbia direttamente assistito al fatto, escluso intenti calunniatori ed indicato gli elementi che ne hanno corroborato la deposizione e, segnatamente, quanto rilevato dagli operanti) nonché nella parte in cui ha assunto che non hanno trovato risposta le allegazioni prospettate con il gravame (atteso che l'ordinanza impugnata ha compiuto la ricostruzione di quanto accaduto alla luce dei richiamati elementi, attribuendo al Ferrari sulla scorta di essi il ruolo di concorrente nel reato, ha fatto pure espresso riferimento alle deduzioni difensive, rilevando come esse non deponessero affatto per l'assenza di gravi indizi, segnatamente nella parte in cui si è allegato che egli avrebbe accompagnato i coindagati con la propria vettura, traendo comunque da ciò una condotta di ausilio alla commissione del fatto, avendo peraltro il Tribunale esposto che la refurtiva è stata caricata in parte sui veicoli in uso agli indagati). Nel resto il ricorso, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha irritualmente prospettato in questa sede un'alternativa lettura del compendio indiziario (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; cfr. pure Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.), peraltro per il tramite di asserti generici (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01)„ segnatamente nella parte in cui non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato (che ha escluso dal novero degli elementi a carico le immagini riprese nella specie), ha mosso censure alla statuizione del G.i.p. (e non a quella del Tribunale) e ha fatto mero rimando a quanto addotto innanzi al Giudice di seconda istanza senza chiarire quale argomento decisivo per la ricostruzione non sarebbe stato valutato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01); nonché- quanto al quarto motivo - mediante asserti pure ipotetici, finendo pure col censurare in questa sede - in cui è sub iudice l'ordinanza cautelare e non il provvedimento di convalida della precautela - la sussistenza dei presupposti per l'arresto; perorando in maniera del tutto assertiva e senza una compiuta argomentazione spendibili in sede di legittimità la diversa qualificazione del fatto e la mancanza dei presupposti per applicare la misura. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e