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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08484/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia di conferma della condanna del Gup Tribunale di Verona in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Verona il 20 luglio 2018.

Rilevato che in entrambi i ricorsi con un unico motivo si lamenta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e la carenza di motivazione sul punto e l' erronea qualificazione giuridica del fatto.

I ricorsi sono inammissibili, in tutte le articolazioni, per difetto di specificità, essendosi limitati a denunciare i vizi in maniera apodittica, senza indicare ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia di conferma della condanna del Gup Tribunale di Verona in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Verona il 20 luglio 2018. Rilevato che in entrambi i ricorsi con un unico motivo si lamenta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e la carenza di motivazione sul punto e l' erronea qualificazione giuridica del fatto. I ricorsi sono inammissibili, in tutte le articolazioni, per difetto di specificità, essendosi limitati a denunciare i vizi in maniera apodittica, senza indicare ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] ent
Sentenza Cassazione n. 08484/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris