CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 23316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G. n. 16721/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 971/2020 della Corte di appello di Palermo depositatail 10 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte di appello di Palermo ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando prescritti i contributi dovuti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2010; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’I.N.P.S. affidato ad un unico motivo , cui resiste l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle partiunitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. del codice di rito. Considerato che: 1.con l’unico motivo l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 421 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 12 maggio 2011 (pubblicato in G.U. n. 111 del 14 maggio 2011), all’art. 2, comma 26e ss. della legge n. 335 del 1995, e dell’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv con modif. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo rivendicato con nota ricevuta dalla professionista in data 4 luglio 2016 senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi disposto dal d.P.C.M. del 12 maggio 2011; 2. in via preliminare occorre dare atto che la sentenza impugnata è stata ritualmente notificata a i procurator i dell’I.N.P.S. costituit i in appello a mezzo PEC in data 11 dicembre 2020, come risulta da i documenti informatici dalla partecontroricorrente;3. ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato notificato solo in data 9 giugno 2021, oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.; 4. alla soccombenza consegue la condanna del l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo, non ravvisandosi i presupposti, nella specie, in relazione al profilo dedotto nel controricorso, per la richiesta condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso i