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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24433/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE d'APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta inviata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cui è stata richiesta l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Vercelli del 10 ottobre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di giustizia per una rapina ed un tentativo di rapina.

2. Il ricorso per cassazione si articola su tre motivi, tutti incentrati su vizi di legge e di motivazione. 2.1 II primo deduce la carenza motivazionale e la nullità della sentenza, che basa il giudizio di responsabilità esclusivamente sul contenuto della comunicazione di notizia di reato che non è, in sé, una fonte di prova, ma semplicemente un riassunto, sostanzialmente discrezionale, di chi (gli operatori di polizia) non è stato testimone dei fatti. 2.2 II secondo motivo contesta il rigetto della istanza di sostituzione della pena detentiva per la assenza di precedenti ostativi o comunque dimostrativi di scarsa affidabilità dell'imputato.

Quanto all'art. 59 d.

Igs. 689/1981, nessuna preclusione è in esso ravvisabile. 2.3 II terzo motivo lamenta la mancata applicazione dell'art. 116 cod. pen., in base ad un giudizio ipotetico e valutativo che prescinde dalla certezza della consapevolezza, in capo al Fortuna, della detenzione dell'arma da parte della coimputata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha inviato memoria ove conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato e comunque costituisce la pedissequa ripetizione di quello formulato in appello, ove ha trovato adeguata risposta.

Esso, pertanto, è intriso di genericità e non può essere considerato come una critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: inevitabilmente, esso risulta privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Il motivo in sostanza è soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

A ciò si aggiunge l'infondatezza della deduzione che pare fondata su un equivoco, cioè che il materiale probatorio utilizzato dai giudici di primo e di secondo grado consista nella comunicazione di notizia di reato, piuttosto che nella documentazione che ad essa era allegata.

Premesso che il rito adottato fu il giudizio abbreviato e che, conseguentemente, tutto il fascicolo d'indagine è confluito nel fascicolo del giudice, divenendo utilizzabile, resta il fatto che entrambe le autorità giudiziarie fanno riferimento ai riconoscimenti effettuati dalle persone offese (della vettura utilizzata dagli imputati) ed alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.L'argomento difensivo appare pertanto disallineato rispetto al ragionamento giuridico ed all'accertamento probatorio effettuato dai giudici nella `doppia conforme' che ha affermato la responsabilità dell'imputato.

3. Anche il secondo motivo soffre di genericità e ripetitività, oltre che fondato su un errato assunto concettuale, poiché non si confronta con la motivazione che correttamente evidenzia la insostituibilità della pena detentiva, trattandosi di rapina aggravata, ostando alla sostituzione il combinato disposto degli artt. 59

I. 689 del 24 novembre 1981 (che recita: "La pena detentiva non può essere sostituita: ... d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354" - c.d. [OSCURATO:PERSONA]) e 4-bis Ord. Pen. (che, tra i reati elencati, prevede altresì la rapina aggravata, come contestata all'imputato).

4. Infine il terzo motivo non è consentito, non essendo stato formulato in precedenza.

La dedotta violazione di legge e vizio motivazionale (in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista dall'art. 116 cod. pen.) non compare nell'atto di appello ed è stata introdotta solo in cassazione, con palese violazione della catena devolutiva, ex art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen..

La disposizione da ultimo citata così prevede: "Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello".

Non ricorrendo all'evidenza una delle ipotesi di esclusione (ricorso immediato per cassazione o questione rilevabile d'ufficio), il motivo è condannato all'inammissibilità.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M. <Wie" 11-C•41 C.) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle (>2(3 spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE d'APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta inviata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cui è stata richiesta l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Vercelli del 10 ottobre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di giustizia per una rapina ed un tentativo di rapina. 2. Il ricorso per cassazione si articola su tre motivi, tutti incentrati su vizi di legge e di motivazione. 2.1 II primo deduce la carenza motivazionale e la nullità della sentenza, che basa il giudizio di responsabilità esclusivamente sul contenuto della comunicazione di notizia di reato che non è, in sé, una fonte di prova, ma semplicemente un riassunto, sostanzialmente discrezionale, di chi (gli operatori di polizia) non è stato testimone dei fatti. 2.2 II secondo motivo contesta il rigetto della istanza di sostituzione della pena detentiva per la assenza di precedenti ostativi o comunque dimostrativi di scarsa affidabilità dell'imputato. Quanto all'art. 59 d. Igs. 689/1981, nessuna preclusione è in esso ravvisabile. 2.3 II terzo motivo lamenta la mancata applicazione dell'art. 116 cod. pen., in base ad un giudizio ipotetico e valutativo che prescinde dalla certezza della consapevolezza, in capo al Fortuna, della detenzione dell'arma da parte della coimputata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha inviato memoria ove conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e comunque costituisce la pedissequa ripetizione di quello formulato in appello, ove ha trovato adeguata risposta. Esso, pertanto, è intriso di genericità e non può essere considerato come una critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: inevitabilmente, esso risulta privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Il motivo in sostanza è soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). A ciò si aggiunge l'infondatezza della deduzione che pare fondata su un equivoco, cioè che il materiale probatorio utilizzato dai giudici di primo e di secondo grado consista nella comunicazione di notizia di reato, piuttosto che nella documentazione che ad essa era allegata. Premesso che il rito adottato fu il giudizio abbreviato e che, conseguentemente, tutto il fascicolo d'indagine è confluito nel fascicolo del giudice, divenendo utilizzabile, resta il fatto che entrambe le autorità giudiziarie fanno riferimento ai riconoscimenti effettuati dalle persone offese (della vettura utilizzata dagli imputati) ed alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.L'argomento difensivo appare pertanto disallineato rispetto al ragionamento giuridico ed all'accertamento probatorio effettuato dai giudici nella `doppia conforme' che ha affermato la responsabilità dell'imputato. 3. Anche il secondo motivo soffre di genericità e ripetitività, oltre che fondato su un errato assunto concettuale, poiché non si confronta con la motivazione che correttamente evidenzia la insostituibilità della pena detentiva, trattandosi di rapina aggravata, ostando alla sostituzione il combinato disposto degli artt. 59 I. 689 del 24 novembre 1981 (che recita: "La pena detentiva non può essere sostituita: ... d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354" - c.d. [OSCURATO:PERSONA]) e 4-bis Ord. Pen. (che, tra i reati elencati, prevede altresì la rapina aggravata, come contestata all'imputato). 4. Infine il terzo motivo non è consentito, non essendo stato formulato in precedenza. La dedotta violazione di legge e vizio motivazionale (in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista dall'art. 116 cod. pen.) non compare nell'atto di appello ed è stata introdotta solo in cassazione, con palese violazione della catena devolutiva, ex art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.. La disposizione da ultimo citata così prevede: "Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello". Non ricorrendo all'evidenza una delle ipotesi di esclusione (ricorso immediato per cassazione o questione rilevabile d'ufficio), il motivo è condannato all'inammissibilità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. <Wie" 11-C•41 C.) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle (>2(3 spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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