CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24688/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 - 01). cautela hanno fatto emergere con lettura critica incarichi, compiti e attività esecutiva dei conversanti e dei soggetti cui si riferivano; si sostiene l’estemporaneità degli episodi di aggressione e l’assenza di prova dello scopo del sodalizio, quando, con articolate valutazioni degli elementi, i giudici della cautela l’hanno individuata nella gestione delle tifoserie, del controllo dello stadio e dei biglietti delle competizioni calcistiche oltre che in altre condotte illecite dalle quali ricavare profitti. 3. Il primo motivo, relativo alla contestazione di tentato omicidio, è infondato. Pur lamentando sotto plurimi profili contraddittorietà o carenze di motivazione nella ricostruzione di tale vicenda e in particolare nella valutazione degli elementi che descrivono i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], la difesa denuncia in realtà come illogici o insufficienti diversi punti dell’apparato argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato sol perché valuta il significato indiziario di ogni elemento in maniera frazionata, mentre l’ordinanza li apprezza tutti nella loro molteplicità e ne fa una sintesi armonica e coerente, raccordandoli anche con gli elementi che hanno cristallizzato – in forza di quanto evidenziato nel paragrafo precedente – l’inserimento del ricorrente nel sodalizio facente capo ai [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente enumera una serie di dati che, prospettando l’esistenza di altri interessi illeciti di Anghinelli e altri soggetti interessati a colpirlo, avrebbero potuto giustificare l’approfondimento di piste alternative di indagine; ma segnala scenari alternativi e frammentariamente legati a circostanze divergenti e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha compiutamente spiegato come, a differenza delle altre, la pista investigativa che conduceva al sodalizio criminale di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto una pluralità di coerenti riscontri ed era stata asseverata anche da pronunciamenti giurisdizionali a carico di altri concorrenti. In ogni caso su tutte queste prospettazioni alternative il Tribunale del riesame si era pronunciato dandone compiuta valutazione e le censure formulate in ricorso si risolvono in mere proteste di dissenso; rivelatrici sono le stesse formulazioni delle considerazioni difensive («la motivazione è apparente laddove esclude la riconducibilità del delitto a tale affare»), che danno avvio ad un esposizione che ripercorre gli argomenti utilizzati dal Tribunale per lamentare che con essi si sottovalutano o non si valutano adeguatamente le deduzioni difensive. Dopo avere svolto articolate critiche sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della vittima [OSCURATO:PERSONA], della sua compagna [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], amico di Anghinelli e ben inserito nel medesimo contesto delle rivalità delle tifoserie in posizioni di contrasto con [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente censurava la valenza di riscontro degli elementi valorizzati come decisivi dal Tribunale del riesame. Sul punto va anzitutto evidenziato che anche le critiche mosse ai giudici della cautela con riguardo alle loro valutazioni su tali dichiarazioni versano tutte nel merito e non riescono ad isolare alcun vizio logico ad un apprezzamento, argomentato, articolato e non supino rispetto al narrato di costoro, dei quali il Tribunale del riesame valuta il vissuto, l’interesse e i possibili condizionamenti, giungendo ad estrarre da esse gli elementi che ritiene coerenti, plausibili e riscontrate. La difesa sostiene che erroneamente è stato ritenuto individualizzante l’indizio relativo alla strada percorsa dallo scooter a bordo del quale viaggiavano i due individui che avevano colpito Anghinelli. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame aveva omesso di valutare l’equivocità del dato restituito dalle immagini perché non necessariamente il veicolo ripreso avrebbe dovuto imboccare il viottolo pedonale che parte da via Pisa e conduce in piazza Hiroshima e Nagasaki in prossimità del complesso abitativo dove vive il ricorrente. Inoltre, i giudici della cautela non si sarebbero confrontati con il fatto (dedotto della difesa) che in quel complesso abitativo era residente anche altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che già era stato condannato per il medesimo reato. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa su tali deduzioni, il Tribunale ha compiutamente risposto nel merito (pag. 118 e seguenti del provvedimento impugnato), segnalando che i passaggi sono tre, che la tempistica è compatibile con le modalità dell’agguato anche in ragione di un errore matematico sull’indicazione dei tempi dei passaggi videoripresi e ha escluso che lo scooter abbia preso una strada alternativa a quella che conduceva alla casa di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una valutazione combinata delle posizioni delle videocamere che avevano ripreso i primi due passaggi, ritenuti compatibili solo con il prelievo del passeggero nel primo tratto di via Pisa. Ha inoltre aggiunto che il dato si combina armonicamente con tutti gli altri elementi indiziari che conducono al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle doglianze della difesa sui rapporti del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA], incaricato di clonare la targa del motorino, esse costituiscono la riproposizione delle tesi sostenute dinanzi al Tribunale del riesame circa l’assenza di elementi oggettivi sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e, senza confrontarsi con l’articolata ricostruzione dei rapporti di costui con gli ambienti della tifoseria del Milan, dei suoi contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la mattina dell’agguato e con i contesti spazio-temporali che rendevano credibile la clonazione di quella targa da parte di quel soggetto (pagg. 120 e 121 del provvedimento impugnato), il ricorrente si limita a lamentare la mancata acquisizione di elementi oggettivi su come in concreto costui avrebbe fotografo la targa. Quanto, infine, alle censure riguardanti l’interpretazione del contenuto dell’intercettazione ambientale dell’11 luglio 2024, all’interno del bar gestito dalla famiglia del ricorrente, esse costituiscono solo un’interpretazione alternativa di una chiara frase autoaccusatoria nel dialogo di [OSCURATO:PERSONA] con la moglie, che secondo la difesa doveva essere svalutata dalla diversa affermazione fatta da [OSCURATO:PERSONA] con l’Anghinelli, che si era recato presso di loro, quando aveva protestato la sua estraneità al tentato omicidio. Dinanzi all’ambivalenza di tale contegno e alla chiarezza della frase intercettata quando il ricorrente parlava riservatamente con la moglie, la motivazione dei giudici della cautela non può risultare né arbitraria né viziata. Generiche e controvalutative sono poi le censure relative ai contenuti della messaggistica scambiata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini, che vertono sull’interpretazione dei timori chiaramente manifestati tra loro, ma su canali riservati, che, secondo la difesa dovevano essere interpretati come meri interrogativi su quali elementi potessero essere raccolti a loro carico, e che per questo essi formulavano solo perché estranei. Tali elementi non sono comunque centrali nella ricostruzione e ricevono significato nella ricostruzione del Tribunale del riesame soprattutto dalla presenza di altri più decisivi elementi. 4. Il ricorso deve essere dunque respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle sp