CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 13194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20100-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20100/2020 Numero sezionale 11666/2021 Numero di raccolta generale 13194/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 avverso la sentenza n. 4507/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato – per quanto qui interessa – la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare l’esistenza di una interposizione fittizia di manodopera con detta società nel periodo 1.6.2002 – 1.4.2010, pur essendo formalmente alle dipendenze di varie cooperative; 2. la Corte ha ritenuto sussistente la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183 del 2010, anche al rapporto cessato prima della entrata in vigore della legge; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 32, co. 4, lett. d), della l. n. 183/2010, in relazione all’art. 6 l. n. 604/66, sostenendo l’inapplicabilità della disposizione che commina la decadenza all’ipotesi in cui non vi sia un provvedimento datoriale da impugnare e si chieda di accertare una intermediazione illecita di manodopera; il secondo Ric. 2020 n. 20100 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20100/2020 Numero sezionale 11666/2021 Numero di raccolta generale 13194/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi, in relazione all’art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, criticando la sentenza impugnata anche per avere ritenuto applicabile detta decadenza ad un rapporto cessato prima della entrata in vigore della l. n. 183 del 2010; 2. i motivi, congiuntamente scrutinabili per connessione, sono fondati alla luce del recente arresto di questa Corte (Cass. n. 30490 del 2021) che ha affermato il seguente principio di diritto: "Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso" (conf. Cass.n. 40652 del 2021); il Collegio intende dare continuità a tale precedente, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; in particolare, avuto riguardo alle argomentazioni sviluppate dalla società nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., si ritiene che il principio richiamato sia applicabile anche nel caso di dimissioni del lavoratore, considerato all’evidenza che le stesse non sono equipollenti ad un atto di recesso del datore di lavoro, così come non sono stati ritenuti sufficienti dal precedente citato, ai fini dell’operatività della decadenza richiamata, né la cessazione dell’appalto né il licenziamento intimato dall’interposto, in ossequio al “carattere eccezionale delle norme in tema di decadenza, in quanto tali non suscettibili di applicazione analogica”; parametro che ha orientato la Corte nel senso di una Ric. 2020 n. 20100 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20100/2020 Numero sezionale 11666/2021 Numero di raccolta generale 13194/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 interpretazione che, ove diversamente intesa, avrebbe presentato dubbi di legittimità costituzionale; 3. pertanto le censure devono essere accolte, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 20100 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a