CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38043/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l'imputata è stata condannata per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.b) e comma 2sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Con l'unico motivo di ricorso, l'imputata ha dedotto la violazione degli artt.347, comma 2bis e 366 cod.proc.pen.. Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di deduzioni già ampiamente esaminate da parte dei giudici di merito, i quali - con argomentazioni con le quali il motivo omette qualsiasi effettivo confronto - hanno rilevato, con conclusioni confortate dalla giurisprudenza di questa Corte, che la violazione dell'obbligo di tempestivo deposito della comunicazione di notizia di reato e dei verbali delle operazioni di accertamento compiute tramite l'etilometro, integra una mera irregolarità priva di sanzione processuale, incidendo tali tempistiche solo sulla decorrenza del termine per l'espletamento delle successive attività difensive (Sez. 4, n. 11666 del 02/12/2020, dep. 2021, Gennaro, Rv. 280957). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]