CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 01086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al NRG 5625 del 2021, sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta con ordi- nanza in data 17 febbraio 2021 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente non costituito in questa sede - e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti non costituiti in questa sede – F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 5625/2021 Numero sezionale 8/2022 Numero di raccolta generale 1086/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile l’istanza di regolamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il Comune di Succivo ha impugnato dinanzi alla Commissione tributaria di Caserta l’ingiunzione di pagamento emessa dalla Campa- nia bonifiche s.r.l., per conto del Consorzio di bonifica inferiore del Vol- turno, per il pagamento di canoni consortili maturati dal 2008 al 2016 e relativi a contributi di bonifica e scarico di acque meteoriche in canali consortili. Nella resistenza del Consorzio e della [OSCURATO:PERSONA] bonifiche, la Com- missione tributaria provinciale, con sentenza depositata il 9 luglio 2018, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussi- stente quella del giudice ordinario. A sostegno della adottata declinatoria la Commissione tributaria provinciale ha evidenziato che il contributo speciale a carico dei gestori del servizio idrico integrato rappresenta un canone su base convenzio- nale, determinato all’esito di una procedura negoziale. 2. – Pronunciando sull’appello del Consorzio, la Commissione tribu- taria regionale della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza depositata in segreteria il 9 luglio 2019, ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario e ha rimesso gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Caserta per l’ulteriore corso del giudizio. A tale esito la sentenza d’appello è pervenuta rilevando che la con- tribuzione degli enti locali dovuta al Consorzio per lo scarico delle acque meteoriche nei canali irrigui ha natura tributaria. 3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta, dinanzi al quale la causa è stata rimessa, con ordinanza in data 17 febbraio 2021 - 2 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 5625/2021 Numero sezionale 8/2022 Numero di raccolta generale 1086/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 ha richiesto alla Corte di cassazione di regolare la giurisdizione, osser- vando che, in conseguenza della pronuncia della Commissione tributa- ria regionale che ha affermato la giurisdizione del giudice tributario ne- gata dalla Commissione tributaria provinciale, si è verificato un poten- ziale conflitto negativo di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di Caserta ritiene che non sussista la giurisdizione del giudice tributario a conoscere la controversia. Il giudice confliggente richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (ordinanza 5 dicembre 2019, n. 31760), secondo cui i canoni dovuti per l’utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i Comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distin- guono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbli- gazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale con- tributo pro quota dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l’utente; con la conseguenza che le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie ma re- stano devolute a quella del giudice ordinario. 4. – Le parti interessate non hanno svolto attività difensiva in que- sta sede. Il conflitto è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile l’istanza di regolamento. L’Ufficio del Procuratore Generale osserva che è preclusa la propo- nibilità del regolamento di giurisdizione da parte dello stesso giudice la - 3 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 5625/2021 Numero sezionale 8/2022 Numero di raccolta generale 1086/2022 cui sentenza declinatoria della giurisdizione sia stata riformata dal giu-Data pubblicazione 14/01/2022 dice dell’appello. Il giudice di primo grado dinanzi al quale le parti sono state rimandate è tenuto a statuire sulla domanda e la mancata impu- gnazione della sentenza emessa dal giudice di appello impedisce che la questione di giurisdizione possa essere nuovamente sollevata nell’ulte- riore corso del processo riassunto. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La richiesta di regolamento d’ufficio verte sulla individuazione del giudice – ordinario o tributario – munito di giurisdizione nella con- troversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di un Comune, dell’ingiunzione di pagamento dei canoni dovuti per lo scarico di acque meteoriche in canali consortili. 2. – Il conflitto negativo è stato sollevato dalla Commissione tribu- taria provinciale di Caserta che aveva declinato la propria giurisdizione, ma la cui pronuncia è stata riformata in appello dalla Commissione tri- butaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato la giurisdizione negata dal primo giudice e rimesso davanti a lui le parti. 3. – Il regolamento di giurisdizione richiesto dalla Commissione tri- butaria provinciale è inammissibile. Il regolamento è stato sollevato d’ufficio dallo stesso giudice la cui sentenza, declinatoria della giurisdizione, è stata riformata dalla Com- missione tributaria regionale, la quale, ritenendo la giurisdizione del giudice tributario, ha dinanzi a lui rimandato le parti, in applicazione dell’art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, che detta, per il contenzioso tributario, una norma di analogo tenore a quella prevista dall’art. 353 cod. proc. civ. In tale ipotesi è precluso al giudice, cui la causa è stata rimessa dal giudice d’appello, di proporre il regolamento di giurisdizione d’ufficio, essendo egli tenuto a statuire sulla domanda. 3.1 – La ragione di tale preclusione è stata esplicitata da questa Corte regolatrice (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2015, n. 3025) con il - 4 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 5625/2021 Numero sezionale 8/2022 Numero di raccolta generale 1086/2022 richiamo al principio secondo cui qualora la sentenza del giudice di ap-Data pubblicazione 14/01/2022 pello che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal primo giudice, acquisti autorità di giudicato per effetto della mancata impugnazione nei prescritti termini, la preclusione derivante da tale giudicato interno osta a che la questione di giurisdizione possa essere nuovamente sollevata nell'ulteriore corso del processo, riassunto da- vanti al giudice di primo grado, e comporta conseguentemente l'inam- missibilità dell'impugnazione successiva che si esaurisca nella prospet- tazione della questione medesima. 3.2 – Al medesimo esito, di inammissibilità del regolamento di giu- risdizione d’ufficio, il Collegio ritiene di poter pervenire considerando che il giudice di primo grado al quale il giudice d’appello, in riforma della declinatoria di giurisdizione, abbia rimesso la causa, non è il giu- dice davanti al quale la causa è riassunta a seguito della declinatoria del giudice preventivamente adito, ex art. 59 della legge n. 69 del 2009, ma è il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ. (o dell’art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992). In altri termini, l’inammissibilità della proposizione del regolamento d’ufficio discende dal fatto che, secondo la previsione dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, soltanto il giudice ad quem, in presenza di trans- latio a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal primo giudice adito ed appartenente ad un altro plesso giurisdizionale, può rimettere d’ufficio, sino alla prima udienza di trattazione, la questione di giurisdizione alle Sezioni Unite. Il regolamento di giurisdizione d’ufficio, invero, è uno strumento rivolto ad ovviare ad un potenziale conflitto negativo di giurisdizione. Esso consente al giudice davanti al quale la causa è riassunta, ove non condivida l’indicazione contenuta nella sentenza del giudice originaria- mente adito e ritenga a sua volta di essere sfornito di giurisdizione, di promuovere l’intervento vincolante delle Sezioni Unite. - 5 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 5625/2021 Numero sezionale 8/2022 Numero di raccolta generale 1086/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 In altri termini, legittimato ad esperire il regolamento di giurisdi- zione d’ufficio è il giudice ad quem, ossia quello indicato come giurisdi- zionalmente competente dal giudice originariamente adito (e che abbia escluso la propria giurisdizione), avanti a cui il processo sia stato rias- sunto. Non è invece configurabile un conflitto negativo di giurisdizione tra il giudice di primo grado che abbia erroneamente dichiarato il pro- prio difetto di giurisdizione e quello di appello che, in riforma di quella decisione, abbia rimesso la causa dinanzi a lui. Il giudice di primo grado, al quale il giudice d’appello, in riforma della declinatoria di giu- risdizione, ha rimesso la causa, è tenuto a riesaminare la domanda sull’assunto della sufficiente dotazione di potere giurisdizionale da parte sua, non potendo porre in discussione la pronuncia del giudice dell’impugnazione che ha ritenuto sussistente la giurisdizione e ha ri- formato l’erronea decisione processuale. Il regolamento d’ufficio non può quindi essere attivato quando il giudice ad quem sia stato ricono- sciuto giurisdizionalmente competente a seguito dello svolgimento del normale rimedio impugnatorio contro una sua sentenza declinatoria. 4. – Conclusivamente, è inammissibile il regolamento di giurisdi- zione sollevato d'ufficio dal giudice di primo grado al quale il giudice di appello, in riforma della declinatoria di giurisdizione, ha rimesso la causa. 5. – Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, trattan- dosi di regolamento d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6