CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15891/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Blue [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 468/2024 depositatail 23/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha impugnato un avviso di accertamento emesso dalla Pro-Numero registro generale 26920/2024Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 15891/2026Data pubblicazione 23/05/2026vincia di Brindisi, contenente il contestuale invito al pagamento dellasomma di euro 7.407,00 per l'anno 2014, quale corrispettivo del ca-none per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), relativoall'attività di interramento (sulla [OSCURATO:PERSONA] ex S.S. 16, Brindi-si-[OSCURATO:PERSONA]) di cavi per il collegamento di un impianto fotovoltaicoalla rete elettrica di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi si è costituita in giudizio, eccependo preli-minarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favoredel Giudice amministrativo, e chiedendo poi, nel merito, il rigettodell'impugnazione.3. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 194/2019, ha accolto il ri-corso, ha annullato il provvedimento adottato dal Dirigente dei Servizidomanda di accertamento proposta in via riconvenzionale dalla [OSCURATO:SOCIETA]4. [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi ha proposto impugnazione avverso la sen-tenza di prime cure e la Corte d'appello di Lecce, con la pronuncia quiimpugnata, ha rigettato il gravame, osservando:- che le controversie relative al COSAP appartengono alla giurisdizio-ne del giudice ordinario;- che la Provincia, in violazione dell'art. 35, comma 3, del Regolamen-to approvato con Delibera approvata dal Consiglio della Provincia diBrindisi in data 17.5.2011 n. 18/5, non ne aveva comunicato ai titola-ri delle vecchie concessioni tanto l'approvazione, quanto la tariffa dacorrispondere (salvo il diritto di rinuncia);- che il pagamento del canone per gli anni precedenti al 2014 da par-te della società non comportava acquiescenza al provvedimento im-pugnato.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidando il gra-vame a tre motivi.Numero registro generale 26920/2024Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 15891/2026Data pubblicazione 23/05/20266. Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ha concluso per l'inammissibili-tà e comunque per il rigetto dell'impugnazione.7. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.8. Parte controricorrente ha depositato una memoria.Ragioni della decisione9.- Con il primo motivo la ricorrente censura «la violazione e falsaapplicazione dell'art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. – Nullità dellasentenza – Difetto di giurisdizione ordinaria – Qualificazione serviziopubblico (art. 360, n. 1 e 4 c.p.c.)».Evidenzia, in particolare, che la Corte d'appello non aveva consideratoche la società ricorrente aveva contestato i presupposti della presta-zione patrimoniale richiesta in applicazione di atti esecutivi delle nor-me regolamentari, in tal modo venendo in rilievo anche poteri valuta-tivo-discrezionali della P.A., che rientravano nella giurisdizione delGiudice amministrativo.9.1. Il motivo (che si pone, peraltro, in evidente contraddizione conquanto sostenuto nella censura che segue) è infondato.Questa Corte ha chiarito che «le controversie concernenti indennità,canoni od altri corrispettivi», riservate in passato dall'art. 5, secondocomma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed oggi dall'art. 133,comma primo, lett. b), cod. proc. amm. alla giurisdizione del Giudiceordinario, sono solo quelle aventi un contenuto meramente patrimo-niale, rispetto alle quali non assume alcun rilievo l'esercizio di un po-tere d'intervento della [OSCURATO:PERSONA] a tutela di interessigenerali, laddove, quando la controversia coinvolga la verifica dell'a-zione autoritativa dell'Amministrazione, ovvero quando investa l'eser-cizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canonee non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattualiNumero registro generale 26920/2024Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 15891/2026Data pubblicazione 23/05/2026(sia in ordine all'an che in ordine al quantum), la medesima è attrattanella sfera di competenza giurisdizionale del Giudice amministrativo(cfr. Cass., Sez. Un., 30/07/2020, n. 16459; 31/12/2018, n. 33688;9/06/2017, n. 14428).In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno riconosciuto laspettanza al Giudice ordinario della giurisdizione in ordine alle contro-versie aventi ad oggetto il canone per l'occupazione di spazi ed areepubbliche (COSAP), osservando che lo stesso, a differenza della tassaper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), non ha naturatributaria, non trovando la propria giustificazione nella manifestazionedi capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivoo speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilitàpubblica, ma configurandosi come il corrispettivo di una concessione,reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici (cfr.Cass., Sez. Un., 26/12/2024, n. 34495; 28/10/2015, n. 21950). Inquest'ottica, d'altronde, è stato anche chiarito che, nelle controversieaventi ad oggetto il COSAP, ove non ricorrano opere che evidenzinouna qualche sottrazione della superficie all'uso pubblico, l'impugna-zione dell'atto impositivo adottato sulla base di un regolamento co-munale che ampli illegittimamente il presupposto di fatto richiestodalla norma primaria per l'assoggettamento al canone non implica lanecessità di adire il Giudice amministrativo, spettando al Giudice or-dinario il potere di disapplicare il regolamento in via incidentale (cfr.Cass., Sez. VI, 14/09/2016, n. 18108).E' noto, peraltro, che il potere di disapplicare gli atti amministrativi, aisensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, pur po-tendo essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la [OSCURATO:PERSONA], presuppone che l'atto illegittimo venga in rilie-vo – come avvenuto nel caso di specie ‒ come mero antecedente lo-gico, e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio (cfr.Numero registro generale 26920/2024Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 15891/2026Data pubblicazione 23/05/2026Cass., Sez. Un., 25/05/2018, n. 13193; Cass., Sez. I, 14/03/2025, n.6834).9.2. Nel caso in esame, l'oggetto della controversia attiene all'esattaperimetrazione del canone, al suo quantum debeatur, esulando dalloambito della controversia profili che attengono ad atti discrezionali oautoritativi della Provincia.Il motivo deve essere, pertanto, rigettato.10. Con il secondo motivo, rubricato «violazione falsa applicazionedella l. 241/1990 - irrilevanza mancato rispetto della l. 241/90 (art.360 n. 3 c.p.c.)», si censura la decisione impugnata per avere il Giu-dice d'appello ritenuto necessario il rispetto delle disposizioni sul pro-cedimento amministrativo, pur non venendo in rilievo l'esercizio dipoteri per finalità pubbliche, ma la mera determinazione di un cano-ne, secondo criteri fissati dalla legge e dal regolamento provinciale.Sottolinea, inoltre, la Provincia che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva provve-duto al pagamento del canone per le pregresse annualità (a far datadal 2011) e che, in tal modo, aveva manifestato, per fatti concludenti,la volontà di accettare la determinazione del canone operata dallaProvincia e abbandonato la facoltà di rinunciare alla concessione.11. Con il terzo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione art.30 D.Lgs. 507/1993 – Violazione e falsa applicazione art. 63 D.L.gs n.447/1997 – Norme a carattere imperativo – Natura patrimoniale CO-SAP ‒ Natura causa petendi – Diritto soggettivo di credito della Pro-vincia di Brindisi (art. 360, n. 3, c.p.c.)”, la ricorrente deduce l'erroredella Corte d'appello di Lecce nel non aver riconosciuto che il presup-posto legittimante la richiesta del canone per l'occupazione del beneprovinciale era costituito dalla semplice occupazione, mai contestatadalla società controricorrente.Numero registro generale 26920/2024Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 15891/2026Data pubblicazione 23/05/202612. Il secondo e il terzo motivo, strettamente connessi, possono esse-re congiuntamente esaminati, perché logicamente e intrinsecamenteconnessi.Essi presentano, in limine, non lievi profili di ammissibilità, per le ra-gioni di cui a breve si dirà.Entrambi devono essere comunque rigettati perché manifestamenteinfondati.12.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato, conriferimento al parametro dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione delle norme di cui agli artt. 7 e 21-bis della l. 241 del1990, mostrando però di non aver colto la ratio decidendi della pro-nuncia impugnata.La Corte d'appello, infatti, dopo aver premesso che il ricorso dellaBlue [OSCURATO:SOCIETA]. era stato accolto dal Tribunale non per insussistenzadei presupposti per l'applicazione del COSAP, ma per la violazione deiprincipi del contraddittorio (e, in particolare per la violazione dell'art.35, comma 3, del citato Regolamento provinciale), ha affermato che«il giudice di primo grado correttamente ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova di aver adempiuto agli obblighi de-rivanti dai predetti articoli essendosi limitata ad allegare l'avvenutoinvio di una lettera semplice di comunicazione, priva di prova di avve-nuta ricezione dell'approvazione del regolamento e della tariffa».Risulta, pertanto, evidente come la censura contenuta del ricorso noncolga le ragioni che hanno portato la Corte d'appello a confermare ladecisione di primo grado.12.2. L'unica circostanza di fatto che avrebbe potuto rilevare sotto ilprofilo della violazione di legge, sub specie della falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c. (in tema di prova per presunzioni) e1362, II comma c.c. (in tema di rilevanza del comportamento dellaparte anche successivo alla formazione del contratto), evidenziata nelNumero registro generale 26920/2024Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 15891/2026Data pubblicazione 23/05/2026secondo motivo di ricorso (a pag. 18) - e cioè quella relativa alla cir-costanza secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avrebbe provveduto,senza contestazione alcuna, «per l'anno 2011, 2012, 2013 e 2014» alpagamento del canone COSAP - si rivela, peraltro, un mero flatus vo-cis, che non assume in alcun modo (e nonostante qualsiasi sforzo in-terpretativo da parte di questa Corte) forma e sostanza di censura ri-levante ai fini dell'art. 360 n. 3 c.p.c.Con riferimento all'efficacia probatoria da attribuire al comportamentotenuto dalla società ricorrente, difatti, la critica della sentenza impu-gnata avrebbe dovuto concentrarsi sulla violazione delle norme relati-ve alle prove e, in particolare, sull'insussistenza dei requisiti dellapresunzione nel ragionamento probatorio condotto dal giudice (criticadel tutto assente, nella forma non meno che nella sostanza, nel casodi specie).Per altro verso, non può non rilevarsi come la stessa Provincia si limi-ti, nel breve spazio di poche righe, a lamentare, su di un piano me-ramente fattuale, che tali circostanze dimostrerebbero la conoscenza,da parte della società, dell'approvazione del regolamento e delle rela-tive tariffe. Se è vero che, con riferimento a tali fatti, il Giudice d'ap-pello si è limitato, ad affermare, invero fin troppo sinteticamente,che: «il giudice di primo grado non ha omesso di considerare la circo-stanza dell'avvenuto pagamento del canone in questione con riferi-mento agli anni pregressi, ma ha valutato correttamente che ciò noncomportasse acquiescenza in ordine alle violazioni prospettate», taleapodittica affermazione non è stata in alcun modo censurata dalla ri-corrente, neanche sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione,secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U. n. 8053 del 2014).12.3. Con il terzo motivo di ricorso, la Provincia ricorrente, anche in-vocando i principi di diritto costantemente ribaditi da questa Corte (inNumero registro generale 26920/2024Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 15891/2026Data pubblicazione 23/05/2026forza dei quali il presupposto legittimante la richiesta del canone èl'occupazione pura e semplice), censura la violazione di leggi (art. 39del d.lgs. 507 del 1993, art. 63 del d.lgs. n. 447 del 1997) che atten-gono a questioni del tutto inconferenti con le ragioni che hanno porta-to la Corte d'appello di Lecce a confermare la sentenza di primo gra-do. Come già evidenziato, infatti, l'unica ragione in forza della qualela Corte territoriale ha rigettato l'impugnazione non attiene alla sussi-stenza dei presupposti per l'applicazione del canone (sulla quale, diconverso, la Corte territoriale ritiene, del tutto correttamente, chenon vi fosse contestazione alcuna), ma solo alla violazione delle di-sposizioni previste dal regolamento della Provincia di Brindisi (motiva-zione che, come sottolineato al punto che precede, non è stata debi-tamente censurata in questa sede).13. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.14. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Numero registro generale 26920/2024Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 15891/2026Data pubblicazione 23/05/2026Il PresidenteGuido Mercolino