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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2020

Cassazione n. 19346/2025

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uente SENTENZA sul ricorso n. 30598/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difes o dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della ditta FRIULRESEARCH , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la sentenza n. 425/2020 della Corte d’Appello di Trieste , depositata in data 1-10-2020, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 - 7 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , udito il [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, udite l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per ilricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: appalto –variazioni ex art. 1659 cod.civ.

RG.30598/2020 P.U.3-7-2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della ditta Friulresearch, lamentando vizi dei tre impianti fotovoltaici la cui progettazione, costruzione e installazione era stata commissionataalla convenuta con tre contratti di appalto di data 27- 2-2012, in relazione alla fornitura di materiali diversi da quelli previsti nel contratto e al funzionamento difettoso; ha chiesto l’accertamento del minore valore dell’opera e il risarcimento dei danni, con la compensazione con le somme ancora dovute alla convenuta.

Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] titolare di Friulresearch, formulando domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo, ancora dovuto nella somma di Euro 404.910,00 iva inclusa, detratti gli acconti, oltre interessi moratori e danni subiti.

Disposto accertamento tecnico preventivo e chiamato a chiarimenti il c.t.u., con sentenza n. 144/2016 il Tribunale di Udine, sulla base delle risultanze della c.t.u. che aveva accertato difformità dei pannelli rispetto alle previsioni contrattuali e vizi di funzionamento anche per insufficiente resistenza di isolamento, ha accertato un minore prezzo dell’opera pari a Euro 142.347,61 compresa iva; ha dichiarato che a tale somma dovevano essere aggiunti i costi sostenuti dall’attore per lo smaltimento dell’eternit che secondo il contratto era di competenza della convenuta, per Euro 12.922,00;ha dichiarato che tali importi dovevano essere detratti dal corrispettivo pattuito di Euro 404.910,00 iva compresa e doveva altresì essere considerata la somma di Euro 5.040,64, quale differenza tra quanto preventivato e quanto pagato per l’allacciamento Enel; per l’effetto, considerato l’acconto già corrisposto e la somma pagata in forza di ordinanza ex art. 186-bis cod. proc. civ. in corso di causa, che ha confermato, ha condannato l’attore a pagare il residuo importo di Euro 26.798,97. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, lamentando anche la mancata valutazione delle sue critiche alla c.t.u. e la mancata ammissione delle prove orali, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’impugnazione.

La Corte d’appello di Trieste ha ammesso la prova testimoniale e ha disposto l’integrazione della c.t.u. svolta in primo grado con due quesiti.

All’esito ha pronunciato sentenza n. 425/2020 pubblicata in data 1-10-2020, con la quale ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato a pagare a [OSCURATO:PERSONA] 404.910,00, da cui detrarre le somme già versate, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo e spese di lite di entrambi i gradi.

La sentenza ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della prova orale, in quanto le prove orali erano finalizzate a dimostrare modifiche al contratto sulle quali le parti si erano accordate per ragioni contingenti; ha rigettatole eccezioni di incapacità dei testimoni Chiesa e Lestuzzi sollevate dall’appellata; ha dichiarato che le testimonianze avevano confermato l’assunto dell’appellante secondo il quale era stato necessario effettuare modifiche materiali per ragioni di urgenza, in relazione alla necessità di conseguire i contributi pubblici.

Ha rigettato le eccezioni di nullità della c.t.u. sollevate dall’appellat o e ha considerato che la c.t.u. aveva accertato che la differenza dei materiali installati non aveva determinato inadempimento, per cui ha concluso che l’impianto era adeguato, correttamente funzionante e consentiva all’appellato il conseguimento dei guadagni attesi. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare della ditta Friulresearch ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 3-7-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in ragione della sua redazione non rispettosa del protocollo di intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense.

Infatti, il mancato rispetto di tale protocollo non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito (Cass. Sez. 1 29-7-2021 n. 21831 Rv. 661927-01); nella fattispecie la circostanza che il ricorso non sia redatto in conformità al principio di sinteticitàe chiarezza non può condurre a una dichiarazione di inammissibilità, in quanto l’inosservanza a tale dovere non si risolve in una violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ., non pregiudica ndo l’intelli gibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (Cass. Sez.

U 30-11-2021 n. 37552 Rv. 662971-01). 2.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 1659 e 2725 cod. civ., il ricorrente lamenta il rigetto della sua eccezione di inammissibilità della prova testimoniale, sollevata tempestivamente, edella successiva eccezione di nullità della prova testimoniale assunta, in quanto la prova orale era volta a dimostrare le variazioni al contratto di appalto proposte dall’appaltatore e accettate dal committente; evidenzia che l’art. 1659 cod. civ. imponein tale caso la prova scritta e lamenta che la sentenza abbia richiamato a sostegno dell’ammissibilità della prova precedenti non pertinenti. 2.1.Il motivo è fondato sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 1659 cod. civ.,che è assorbente rispetto a ogni altro.

Risulta, dal contenuto dei capitoli di prova formulati dall’appaltatore eammessi dalla Corte d’appello, trascritti nel ricorso, che il committente Salmaso accettava la modifica relativa all’esecuzione della copertura in monopannel in acciaio zincato (cap.4), acconsentiva alla mancata rimozione del secondo strato di eternit (cap.6), confermava di sostituire i pannelli fotovoltaici di marca Trina con i pannelli di marca Yingli (cap. 12), acconsentiva al cambio degli inverter (cap. 13).

Quindi, secondo la prospettazione dello stesso appaltatore, il committente aveva accettato le modificazioni dei lavori che gli erano state prospettate dall’appaltatore medesimo ; ciò di per sé impone di applicare alla fattispecie l’art. 1659 cod. civ., laddove prevede che l’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate e l’autorizzazione si deve provare per iscritto.

La sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’art. 1659 cod. civ. dichiarando che la disposizione regolail caso in cui l’appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportare variazione e non il caso in cui le variazioni siano concordate tra le parti, potendosiin tal caso la prova ricavare da qualsiasi mezzo; la sentenza ha richiamato a sostegno dell’affermazione, in quanto dichiaratamente riferita a un caso simile, Cass. Sez. 2 22-4-2003 n. 6398 (Rv. 562380-01), secondo la cui massimail requisito della forma scritta previsto dall'art. 1659 cod. civ. non trova applicazione allorché le variazioni siano concordate con il committente o da questi indicate.

Però, quella sentenza si riferiva a casonel quale le parti si erano accordate sulle modifiche dopo che il committente aveva rappresentato per iscritto l’onerosità della realizzazione secondo le modalità originariee perciò si riferiva a ipotesi in cui la variazione era avvenuta su iniziativa del committente; quindi, la sintetica massima che è stata ricavata da quella sentenza non consente di prescindere dalla considera zione che tutte le ipotesi disciplinate dall’art. 1659 cod. civ. riguardano casi di variazioni concordate, come confermato dalla stessa rubrica dell’art. 1659 cod. civ.

“variazioni concordate del progetto” e dal rilievo che, nel caso in cuil’appaltatore proponga una variazione e il committente la autorizz i , in questo modo le parti concordano le variazioni.

Quindi, nonostante il contenuto della massima di Cass. 6398/2003, non è sul piano della conclusione dell’accordo sull’esecuzione delle variazioni che si deve valutare il regime probatorio delle variazioni dell’opera appaltata , ma sul piano dell’individuazione del soggetto che propone le modifiche; ciò nel senso che, c ome già si legge in numerosi precedenti di questa Corte, secondo il disposto degli artt. 1659 e 1661 cod. civ. occorre distinguere tra variazione apportata su iniziativa dell’appaltatore e variazione richiesta dal committente .

La distinzione comporta un diverso regime probatorio: se la variazione è dovuta all’iniziativa dell’appaltatore, l’art. 1659 cod. civ. richiede che la modifica sia autorizzata dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto;se invece la modifica è richiesta dal committente, l’art. 1661 cod. civ. consente, secondo i principi generali, all’appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni siano state richieste dal committente(Cass. Sez. 2 15- 12 - 2021 n. 40122Rv. 663359-01, Cass. Sez. 2 13-12-2019 n. 32989 Rv. 656315-01, Cass. Sez. 2 19-9-2011 n. 19099 Rv. 619188 - 01, Cass. Sez. 2 28-5-2001 n. 7242 Rv. 547069-01, Cass. Sez. 2 15-3-1995 n. 3040 Rv. 491186-01, per tutte).Quindi, le uniche variazioni concordate perle quali è possibile escludere la necessità della prova scritta ex art.1659 cod. civ. sono quelle richieste da l committente o , al più, quelle oggetto di accordo tra le due parti in fase di modifica del contratto, perfezionatasi in mancanza di una iniziativa dell’appaltatorecon sistita nella proposta di eseguire variazioni al progetto.

Invece, in tutti icasi nei quali l’accordo per le variazioni si concluda per l’iniziativa dell’appaltatoreche abbia proposto le variazioni, in forza della specifica e insuperabile previsione dell’art. 1659 cod. civ., il perfezionamento dell’accordo sulle variazioni richiede la prova scritta.Ne consegue che nonrileva neppure la ragione per la quale l’appaltatore abbia proposto le variazionipoi accettat e dal committente, per cui non rileva quanto ha dedotto nella fattispecie l’appaltatore con le sue allegazioni e i l contenuto dei capitoli di prova, in ordine al fatto cheaveva proposto le variazioniper finire i lavori in tempo utile per usufruire dei contributi pubblici.

Tale dato non incide sul fatto che la proposta della variazione siadell’appaltatore e che perciò l’appaltatore possa provare l’accordo intervenuto tra le parti sul punto solo per iscritto.

Si evidenzia altresì come la forma scritta , secondo la chiara e inequivocabile previsione del secondo comma dell’art. 1659 cod. civ. (“l’autorizzazione si deve provare per iscritto”) è prescritta ad probationem, come ritenuto daCass. 3040/ 1995 già citata, Cass. Sez. 2 18-1-1983 n. 466(Rv. 425264-01), Cass. Sez. 3 14-7-1972 Rv. 2431 (Rv. 359884-01), Cass. Sez. 1 7-5-1963 n. 1112 (Rv. 261615-01),per tutte, e non dubitato dalla dottrina .

Quindi, non possono essere condivisi i precedenti diCass. 32989/2019 già citata, Cass. Sez. 2 28 - 5-2001n. 7242 (Rv. 547069 - 01) , Cass. Sez. 2 24 - 9 - 1994 n. 7851 (Rv. 487885-01) e gli altri nello stesso senso, laddoveindicano l’atto scritto come richiesto ad substantiam, con una afferma zione che risulta tralatizia e priva della spiegazione che sarebbe necessaria per eseguirla nel momento in cui si sta discutendo del regime probatorio delle variazioni dell’opera appaltata.

I principi esposti comportano che nella fattispecie le prove testimoniali finalizzate a dimostrare che il committente aveva acconsentito alle variazioni prospettate dall’appaltatore non potevano essere ammesse in forza del disposto dell’art. 1659 cod. civ., essendo altresì pacifico che non ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 2725 co. 3 cod. civ., in quanto l’appaltatore non aveva neppure allegato di avere perduto il documento che gli forniva la prova. 3.Con il secondo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2722 cod. civ. e 246 cod. proc. civ., per non essere state accolte le sue eccezioni relative al divieto della prova testimoniale su patti aggiunti o contrari al contenuto di atto scritto, che era nella fattispecie la scrittura 9-8-2012 con la quale le parti avevano confermato le condizioni contrattuali. 3.1.Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo,che già comporta l’inammissibilità delle prove testimoniali. 4.Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 246 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ.,per non essere stata accolta la sua eccezione di incapacità a testimoniare del testimone [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’assunto della mancanza di prova della sua qualità di socio di fatto di Friulresearch. 5.Con il quarto motivo il ricorrente deduce ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 246 cod. proc. civ. per essere stata rigettata la sua eccezione di incapacità a testimoniare di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di subappaltatore, fornitore dei materiali e incaricato dell’eliminazione della copertura in eternit. 6.Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti, in quanto l’inammissibilità delle prove testimoniali supera ogni questione relativa all’incapacità dei testimoni. 7.Il quinto motivo è proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., lamentando l’omesso esame di fatto decisivo riferito alla predisposizione da parte dell’appaltatore Friulresearch dei progetti degli impianti fotovoltaici con data marzo 2012 per l’impianto da 5,98 Kw e con data maggio 2012 per l’impianto da 94,08 Kw e da 76,80 Kw, nei quali l’appaltatore aveva riportato moduli fotovoltaici e inverter difformi dal contratto.

Sostiene che dai progetti sottoscritti da Friulresearch -di cui ai docc. 18,19,20,53 e 54 del fascicolo di primo grado- risulti la prova documentale che già a marzo e maggio l’appaltatore aveva preordinato l’utilizzo di materiali diversi di quelli previsti contrattualmentee lamenta che la Corte d’appello non ne abbia tenuto conto, nonostante il fatto fosse stato posto in evidenza dagli appellati anche a pag. 28 della comparsa di costituzione in appello.

Sostiene che, se avesse esaminato i documenti, la Corte d’appellonon avrebbe potuto concludere che le prove testimoniali avessero confermato l’assunto dell’appaltatore, sulla necessità di effettuare modifiche dei materiali per ragioni di assoluta urgenza riferite al conseguimento dei contributi pubblici. 7.1.Ilquinto motivo è assorbito perché le questioni riferite al fatto che l’appaltatore avesse già previsto le modifiche contrattuali perde qualsiasi rilevanza decisoria a fronte del dato che nella fattispecie le variazioni concordate di iniziativa dell’appaltatore avrebbero potuto essere dimostrate esclusivamente per iscritto e non per testimoni. 8.Il sesto motivo è formulato sia ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. lamentando la motivazione in parte omessa e in parte apparente, sia ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatti decisivi, relativi agli elementi di fatto risultanti dall’accertamento tecnico preventivo svolto in primo grado dall’ing.

Marzona e dal supplemento di c.t.u. svolto in primo grado dallo stesso ing.

Marzona.

Il ricorrente sostiene che la sentenza sia nulla in quanto ha omesso di motivare sulla ragione per la quale, pur prendendo atto che erano stati consegnati impianti fotovoltaici con materiali difformi rispetto a quelli previsti contrattualmente, abbia ritenuto che ciò non abbia determinato alcun inadempimento in capo all’appaltatoree non abbia comportato il diritto del committente di ottenere una diminuzione del corrispettivo pattuito.

Evidenzia che la sentenza si è limitata a fare riferimento alla c.t.u. svolta in appello, nonostante il quesito conferito al c.t.u. non riguardasse tali dati e nonostante la c.t.u. fosse stata ampiamentecontestata con riferimento alla stima dell’energia elettrica producibile; aggiunge che il c.t.u. nominato in secondo grado non ha neppure esaminato la questione del minore valore commerciale dei materiali forniti, che esulava dal quesito che gli era stato conferito e lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato tali aspetti, mentre la sentenza di primo grado e la c.t.u. svolta in primo grado avevano espressamente considerato il minore valore della fornitura; evidenzia che la stessa sentenza aveva dato atto che in appello non era stata disposta la rinnovazione della c.t.u. ma soltanto un supplemento e lamenta l’omessa motivazione relativamente alla scelta di discostarsi dalle risultanze della c.t.u. svolta in primo grado. 9.Con il settimo motivo proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione in parte apparente e in parte omessa in relazione all’art. 115 cod. proc. civ.; evidenzia che la sentenza è giunta alla conclusione di escludere l’inadempimento per la differenza di materiali installatie la differenza di valore commercialedichiarando di recepire la c.t.u., così omettendo la motivazione, in quanto la c.t.u. svolta in grado di appello atteneva a quesito diverso.

Aggiunge che lo stesso c.t.u. nominato in appello aveva attestato segnalazione di errore per bassi valori misurati della resistenza di isolamento, per cui era smentita anche l’affermazione della sentenza secondo la quale, in base alla c.t.u., non vi era inadempimento; sostiene che la sentenza avrebbe dovuto esplicitare perché non aveva ritenuto il nesso causale tra i difetti di funzionamento accertato e l’opera dell’appaltatore.Quindi, da pag. 45 a pag. 61 del ricorso, il ricorrente esamina i singoli aspetti -carenza di isolamento degli impianti fotovoltaici, inverter, minore produzione-con riguardo ai quali sostiene che la sentenza impugnata non abbia assolto all’obbligo di motivazione. 10.Il sesto e il settimo motivo sono assorbiti in quanto, diversamente da quanto sembra sostenere il ricorrente, la sentenza ha fondato la sua affermazione sul fatto che la differenza dei materiali installati non aveva determinato alcun inadempimento sulla base del presupposto che fosse stato dimostrato l’intervenuto accordo sulle modifiche dei materiali installati.

Quindi, venuto meno questo presupposto -unico elemento che giustificasse la mancata disamina della questione del minore valore dei materiali installati rispetto a quelli previsti nel contratto-, tuttele questioni poste dal motivo , anche quelle relative ai lamentati difetti delle opere incidenti sul funzionamento dell’impianto,dovranno essere nuovamente esaminate dal giudice del rinvio; infatti, il funzionamento dell’impianto deve essere valutato unitamente e in relazione della corrispondenza dell’impianto alle previsioni contrattuali.

Nell’eseguire la nuova disamina, il giudice del rinvio dovrà altresì considerare che, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche con risultati difformi -come è stato evidentemente nella fattispecie in ragione del diverso esito del giudizio nei due gradi a seguito di ulteriore consulenza tecnica svolta in appello-il giudice può seguire il parere che ritiene può congruo o anche discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi a una adesione acritica, ma deve giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. Sez. 3 19-11-2024 n. 29713 Rv. 672899-01, Cass. Sez. 3 7-7-2021 n. 19372 Rv. 661838-02). 11.Con l’ottavo motivo il ricorrent e sost iene ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla condanna al pagamento dell’integrale corrispettivo pattuito di Euro 404.910,00, senza tenere conto del passaggio in giudicato della riduzione del corrispettivo per l’importo di Euro 5.040,64, quale differenza tra l’effettivo costo dell’allacciamento Enel rispetto a quello previsto nel contratto; evidenzia che tale riduzione era stata riconosciuta dalla sentenza di primo grado e la relativa pronuncia non era stata oggetto di appello. 11.1.Il motivo è assorbito, in quanto il giudice del rinvio dovrà nuovamente determinare il corrispettivo spettante all’appaltatore in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso; dovrà altresì riconoscere in detrazione l’importo che era già stato riconosciuto dal giudice di primo grado, con riguardo al costo dell’allacciamento Enel, in quanto quella specifica pronuncia non era stata oggetto di motivo di appello. 12.Con il nono motivo il ricorrente sostiene la nullità ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ. della sentenza per omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento, in detrazione al corrispettivo, dell’importo di Euro 12.922,80 pagato dal committente per lo smaltimento del secondo strato di eternit della copertura dei capannoni; evidenzia che l’importo era stato riconosciuto dal giudice di primo grado, perché si trattava di attività che contrattualmente era a carico dell’appaltatore e invece era stata eseguita dal committente e lamenta che la sentenza impugnata non abbia dedotto alcunché sul punto. 12.1.Il nono motivo di assorbito, perchéla questione dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio.

Infatti, la sentenza impugnata non aveva ragione di esaminare la questione relativa al costo per lo smaltimento del secondo strato di eternit, sul presupposto di avere raggiunto la provaattraverso le testimonianze sull e variazioni dei lavori che comportavano anche che non dovesse essere eliminato il secondo strato di eternit. 13.Con il decimo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. lamentando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto sull’importo del corrispettivo la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata; evidenzia che la controparte aveva chiesto gli interessi moratori, per cui la pronuncia è stata viziata da ultrapetizione e ingiustificata, essendo l’obbligazione di valuta. 13.1.Il motivo è assorbito in quanto, dopo avere determinato il corrispettivo spettante all’appaltatore, sull’importo riconosciuto il giudice del rinvio dovrà riconoscere gli accessori in conformità della domanda proposta dall’appaltatore. 14.Con quello che individua come undicesimo motivo il ricorrente dichiara di impugnare anche la statuizione della Corte d’appello sul riparto delle spese di lite, lamentando di essere statocondannato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi e chiedendo sul punto la conferma della statuizione di primo grado e la rifusione delle spese del grado di appello e del giudizio di cassazione. 14.1.Il motivo è assorbito, perché il giudice del rinvio dovrà nuovamente provvedere anche sulle spese di tutti i gradi del giudizio. 15.L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, per cui il giudice del rinvio deciderà facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi a quanto sopra esposto, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i motivi dal secondo all’undicesimo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso n. 30598/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difes o dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della ditta FRIULRESEARCH , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la sentenza n. 425/2020 della Corte d’Appello di Trieste , depositata in data 1-10-2020, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 - 7 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , udito il [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, udite l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per ilricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: appalto –variazioni ex art. 1659 cod.civ. RG.30598/2020 P.U.3-7-2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della ditta Friulresearch, lamentando vizi dei tre impianti fotovoltaici la cui progettazione, costruzione e installazione era stata commissionataalla convenuta con tre contratti di appalto di data 27- 2-2012, in relazione alla fornitura di materiali diversi da quelli previsti nel contratto e al funzionamento difettoso; ha chiesto l’accertamento del minore valore dell’opera e il risarcimento dei danni, con la compensazione con le somme ancora dovute alla convenuta. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] titolare di Friulresearch, formulando domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo, ancora dovuto nella somma di Euro 404.910,00 iva inclusa, detratti gli acconti, oltre interessi moratori e danni subiti. Disposto accertamento tecnico preventivo e chiamato a chiarimenti il c.t.u., con sentenza n. 144/2016 il Tribunale di Udine, sulla base delle risultanze della c.t.u. che aveva accertato difformità dei pannelli rispetto alle previsioni contrattuali e vizi di funzionamento anche per insufficiente resistenza di isolamento, ha accertato un minore prezzo dell’opera pari a Euro 142.347,61 compresa iva; ha dichiarato che a tale somma dovevano essere aggiunti i costi sostenuti dall’attore per lo smaltimento dell’eternit che secondo il contratto era di competenza della convenuta, per Euro 12.922,00;ha dichiarato che tali importi dovevano essere detratti dal corrispettivo pattuito di Euro 404.910,00 iva compresa e doveva altresì essere considerata la somma di Euro 5.040,64, quale differenza tra quanto preventivato e quanto pagato per l’allacciamento Enel; per l’effetto, considerato l’acconto già corrisposto e la somma pagata in forza di ordinanza ex art. 186-bis cod. proc. civ. in corso di causa, che ha confermato, ha condannato l’attore a pagare il residuo importo di Euro 26.798,97. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, lamentando anche la mancata valutazione delle sue critiche alla c.t.u. e la mancata ammissione delle prove orali, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’impugnazione. La Corte d’appello di Trieste ha ammesso la prova testimoniale e ha disposto l’integrazione della c.t.u. svolta in primo grado con due quesiti. All’esito ha pronunciato sentenza n. 425/2020 pubblicata in data 1-10-2020, con la quale ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato a pagare a [OSCURATO:PERSONA] 404.910,00, da cui detrarre le somme già versate, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo e spese di lite di entrambi i gradi. La sentenza ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della prova orale, in quanto le prove orali erano finalizzate a dimostrare modifiche al contratto sulle quali le parti si erano accordate per ragioni contingenti; ha rigettatole eccezioni di incapacità dei testimoni Chiesa e Lestuzzi sollevate dall’appellata; ha dichiarato che le testimonianze avevano confermato l’assunto dell’appellante secondo il quale era stato necessario effettuare modifiche materiali per ragioni di urgenza, in relazione alla necessità di conseguire i contributi pubblici. Ha rigettato le eccezioni di nullità della c.t.u. sollevate dall’appellat o e ha considerato che la c.t.u. aveva accertato che la differenza dei materiali installati non aveva determinato inadempimento, per cui ha concluso che l’impianto era adeguato, correttamente funzionante e consentiva all’appellato il conseguimento dei guadagni attesi. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare della ditta Friulresearch ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 3-7-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in ragione della sua redazione non rispettosa del protocollo di intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense. Infatti, il mancato rispetto di tale protocollo non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito (Cass. Sez. 1 29-7-2021 n. 21831 Rv. 661927-01); nella fattispecie la circostanza che il ricorso non sia redatto in conformità al principio di sinteticitàe chiarezza non può condurre a una dichiarazione di inammissibilità, in quanto l’inosservanza a tale dovere non si risolve in una violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ., non pregiudica ndo l’intelli gibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (Cass. Sez. U 30-11-2021 n. 37552 Rv. 662971-01). 2.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 1659 e 2725 cod. civ., il ricorrente lamenta il rigetto della sua eccezione di inammissibilità della prova testimoniale, sollevata tempestivamente, edella successiva eccezione di nullità della prova testimoniale assunta, in quanto la prova orale era volta a dimostrare le variazioni al contratto di appalto proposte dall’appaltatore e accettate dal committente; evidenzia che l’art. 1659 cod. civ. imponein tale caso la prova scritta e lamenta che la sentenza abbia richiamato a sostegno dell’ammissibilità della prova precedenti non pertinenti. 2.1.Il motivo è fondato sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 1659 cod. civ.,che è assorbente rispetto a ogni altro. Risulta, dal contenuto dei capitoli di prova formulati dall’appaltatore eammessi dalla Corte d’appello, trascritti nel ricorso, che il committente Salmaso accettava la modifica relativa all’esecuzione della copertura in monopannel in acciaio zincato (cap.4), acconsentiva alla mancata rimozione del secondo strato di eternit (cap.6), confermava di sostituire i pannelli fotovoltaici di marca Trina con i pannelli di marca Yingli (cap. 12), acconsentiva al cambio degli inverter (cap. 13). Quindi, secondo la prospettazione dello stesso appaltatore, il committente aveva accettato le modificazioni dei lavori che gli erano state prospettate dall’appaltatore medesimo ; ciò di per sé impone di applicare alla fattispecie l’art. 1659 cod. civ., laddove prevede che l’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate e l’autorizzazione si deve provare per iscritto. La sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’art. 1659 cod. civ. dichiarando che la disposizione regolail caso in cui l’appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportare variazione e non il caso in cui le variazioni siano concordate tra le parti, potendosiin tal caso la prova ricavare da qualsiasi mezzo; la sentenza ha richiamato a sostegno dell’affermazione, in quanto dichiaratamente riferita a un caso simile, Cass. Sez. 2 22-4-2003 n. 6398 (Rv. 562380-01), secondo la cui massimail requisito della forma scritta previsto dall'art. 1659 cod. civ. non trova applicazione allorché le variazioni siano concordate con il committente o da questi indicate. Però, quella sentenza si riferiva a casonel quale le parti si erano accordate sulle modifiche dopo che il committente aveva rappresentato per iscritto l’onerosità della realizzazione secondo le modalità originariee perciò si riferiva a ipotesi in cui la variazione era avvenuta su iniziativa del committente; quindi, la sintetica massima che è stata ricavata da quella sentenza non consente di prescindere dalla considera zione che tutte le ipotesi disciplinate dall’art. 1659 cod. civ. riguardano casi di variazioni concordate, come confermato dalla stessa rubrica dell’art. 1659 cod. civ. “variazioni concordate del progetto” e dal rilievo che, nel caso in cuil’appaltatore proponga una variazione e il committente la autorizz i , in questo modo le parti concordano le variazioni. Quindi, nonostante il contenuto della massima di Cass. 6398/2003, non è sul piano della conclusione dell’accordo sull’esecuzione delle variazioni che si deve valutare il regime probatorio delle variazioni dell’opera appaltata , ma sul piano dell’individuazione del soggetto che propone le modifiche; ciò nel senso che, c ome già si legge in numerosi precedenti di questa Corte, secondo il disposto degli artt. 1659 e 1661 cod. civ. occorre distinguere tra variazione apportata su iniziativa dell’appaltatore e variazione richiesta dal committente . La distinzione comporta un diverso regime probatorio: se la variazione è dovuta all’iniziativa dell’appaltatore, l’art. 1659 cod. civ. richiede che la modifica sia autorizzata dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto;se invece la modifica è richiesta dal committente, l’art. 1661 cod. civ. consente, secondo i principi generali, all’appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni siano state richieste dal committente(Cass. Sez. 2 15- 12 - 2021 n. 40122Rv. 663359-01, Cass. Sez. 2 13-12-2019 n. 32989 Rv. 656315-01, Cass. Sez. 2 19-9-2011 n. 19099 Rv. 619188 - 01, Cass. Sez. 2 28-5-2001 n. 7242 Rv. 547069-01, Cass. Sez. 2 15-3-1995 n. 3040 Rv. 491186-01, per tutte).Quindi, le uniche variazioni concordate perle quali è possibile escludere la necessità della prova scritta ex art.1659 cod. civ. sono quelle richieste da l committente o , al più, quelle oggetto di accordo tra le due parti in fase di modifica del contratto, perfezionatasi in mancanza di una iniziativa dell’appaltatorecon sistita nella proposta di eseguire variazioni al progetto. Invece, in tutti icasi nei quali l’accordo per le variazioni si concluda per l’iniziativa dell’appaltatoreche abbia proposto le variazioni, in forza della specifica e insuperabile previsione dell’art. 1659 cod. civ., il perfezionamento dell’accordo sulle variazioni richiede la prova scritta.Ne consegue che nonrileva neppure la ragione per la quale l’appaltatore abbia proposto le variazionipoi accettat e dal committente, per cui non rileva quanto ha dedotto nella fattispecie l’appaltatore con le sue allegazioni e i l contenuto dei capitoli di prova, in ordine al fatto cheaveva proposto le variazioniper finire i lavori in tempo utile per usufruire dei contributi pubblici. Tale dato non incide sul fatto che la proposta della variazione siadell’appaltatore e che perciò l’appaltatore possa provare l’accordo intervenuto tra le parti sul punto solo per iscritto. Si evidenzia altresì come la forma scritta , secondo la chiara e inequivocabile previsione del secondo comma dell’art. 1659 cod. civ. (“l’autorizzazione si deve provare per iscritto”) è prescritta ad probationem, come ritenuto daCass. 3040/ 1995 già citata, Cass. Sez. 2 18-1-1983 n. 466(Rv. 425264-01), Cass. Sez. 3 14-7-1972 Rv. 2431 (Rv. 359884-01), Cass. Sez. 1 7-5-1963 n. 1112 (Rv. 261615-01),per tutte, e non dubitato dalla dottrina . Quindi, non possono essere condivisi i precedenti diCass. 32989/2019 già citata, Cass. Sez. 2 28 - 5-2001n. 7242 (Rv. 547069 - 01) , Cass. Sez. 2 24 - 9 - 1994 n. 7851 (Rv. 487885-01) e gli altri nello stesso senso, laddoveindicano l’atto scritto come richiesto ad substantiam, con una afferma zione che risulta tralatizia e priva della spiegazione che sarebbe necessaria per eseguirla nel momento in cui si sta discutendo del regime probatorio delle variazioni dell’opera appaltata. I principi esposti comportano che nella fattispecie le prove testimoniali finalizzate a dimostrare che il committente aveva acconsentito alle variazioni prospettate dall’appaltatore non potevano essere ammesse in forza del disposto dell’art. 1659 cod. civ., essendo altresì pacifico che non ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 2725 co. 3 cod. civ., in quanto l’appaltatore non aveva neppure allegato di avere perduto il documento che gli forniva la prova. 3.Con il secondo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2722 cod. civ. e 246 cod. proc. civ., per non essere state accolte le sue eccezioni relative al divieto della prova testimoniale su patti aggiunti o contrari al contenuto di atto scritto, che era nella fattispecie la scrittura 9-8-2012 con la quale le parti avevano confermato le condizioni contrattuali. 3.1.Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo,che già comporta l’inammissibilità delle prove testimoniali. 4.Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 246 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ.,per non essere stata accolta la sua eccezione di incapacità a testimoniare del testimone [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’assunto della mancanza di prova della sua qualità di socio di fatto di Friulresearch. 5.Con il quarto motivo il ricorrente deduce ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 246 cod. proc. civ. per essere stata rigettata la sua eccezione di incapacità a testimoniare di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di subappaltatore, fornitore dei materiali e incaricato dell’eliminazione della copertura in eternit. 6.Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti, in quanto l’inammissibilità delle prove testimoniali supera ogni questione relativa all’incapacità dei testimoni. 7.Il quinto motivo è proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., lamentando l’omesso esame di fatto decisivo riferito alla predisposizione da parte dell’appaltatore Friulresearch dei progetti degli impianti fotovoltaici con data marzo 2012 per l’impianto da 5,98 Kw e con data maggio 2012 per l’impianto da 94,08 Kw e da 76,80 Kw, nei quali l’appaltatore aveva riportato moduli fotovoltaici e inverter difformi dal contratto. Sostiene che dai progetti sottoscritti da Friulresearch -di cui ai docc. 18,19,20,53 e 54 del fascicolo di primo grado- risulti la prova documentale che già a marzo e maggio l’appaltatore aveva preordinato l’utilizzo di materiali diversi di quelli previsti contrattualmentee lamenta che la Corte d’appello non ne abbia tenuto conto, nonostante il fatto fosse stato posto in evidenza dagli appellati anche a pag. 28 della comparsa di costituzione in appello. Sostiene che, se avesse esaminato i documenti, la Corte d’appellonon avrebbe potuto concludere che le prove testimoniali avessero confermato l’assunto dell’appaltatore, sulla necessità di effettuare modifiche dei materiali per ragioni di assoluta urgenza riferite al conseguimento dei contributi pubblici. 7.1.Ilquinto motivo è assorbito perché le questioni riferite al fatto che l’appaltatore avesse già previsto le modifiche contrattuali perde qualsiasi rilevanza decisoria a fronte del dato che nella fattispecie le variazioni concordate di iniziativa dell’appaltatore avrebbero potuto essere dimostrate esclusivamente per iscritto e non per testimoni. 8.Il sesto motivo è formulato sia ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. lamentando la motivazione in parte omessa e in parte apparente, sia ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatti decisivi, relativi agli elementi di fatto risultanti dall’accertamento tecnico preventivo svolto in primo grado dall’ing. Marzona e dal supplemento di c.t.u. svolto in primo grado dallo stesso ing. Marzona. Il ricorrente sostiene che la sentenza sia nulla in quanto ha omesso di motivare sulla ragione per la quale, pur prendendo atto che erano stati consegnati impianti fotovoltaici con materiali difformi rispetto a quelli previsti contrattualmente, abbia ritenuto che ciò non abbia determinato alcun inadempimento in capo all’appaltatoree non abbia comportato il diritto del committente di ottenere una diminuzione del corrispettivo pattuito. Evidenzia che la sentenza si è limitata a fare riferimento alla c.t.u. svolta in appello, nonostante il quesito conferito al c.t.u. non riguardasse tali dati e nonostante la c.t.u. fosse stata ampiamentecontestata con riferimento alla stima dell’energia elettrica producibile; aggiunge che il c.t.u. nominato in secondo grado non ha neppure esaminato la questione del minore valore commerciale dei materiali forniti, che esulava dal quesito che gli era stato conferito e lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato tali aspetti, mentre la sentenza di primo grado e la c.t.u. svolta in primo grado avevano espressamente considerato il minore valore della fornitura; evidenzia che la stessa sentenza aveva dato atto che in appello non era stata disposta la rinnovazione della c.t.u. ma soltanto un supplemento e lamenta l’omessa motivazione relativamente alla scelta di discostarsi dalle risultanze della c.t.u. svolta in primo grado. 9.Con il settimo motivo proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione in parte apparente e in parte omessa in relazione all’art. 115 cod. proc. civ.; evidenzia che la sentenza è giunta alla conclusione di escludere l’inadempimento per la differenza di materiali installatie la differenza di valore commercialedichiarando di recepire la c.t.u., così omettendo la motivazione, in quanto la c.t.u. svolta in grado di appello atteneva a quesito diverso. Aggiunge che lo stesso c.t.u. nominato in appello aveva attestato segnalazione di errore per bassi valori misurati della resistenza di isolamento, per cui era smentita anche l’affermazione della sentenza secondo la quale, in base alla c.t.u., non vi era inadempimento; sostiene che la sentenza avrebbe dovuto esplicitare perché non aveva ritenuto il nesso causale tra i difetti di funzionamento accertato e l’opera dell’appaltatore.Quindi, da pag. 45 a pag. 61 del ricorso, il ricorrente esamina i singoli aspetti -carenza di isolamento degli impianti fotovoltaici, inverter, minore produzione-con riguardo ai quali sostiene che la sentenza impugnata non abbia assolto all’obbligo di motivazione. 10.Il sesto e il settimo motivo sono assorbiti in quanto, diversamente da quanto sembra sostenere il ricorrente, la sentenza ha fondato la sua affermazione sul fatto che la differenza dei materiali installati non aveva determinato alcun inadempimento sulla base del presupposto che fosse stato dimostrato l’intervenuto accordo sulle modifiche dei materiali installati. Quindi, venuto meno questo presupposto -unico elemento che giustificasse la mancata disamina della questione del minore valore dei materiali installati rispetto a quelli previsti nel contratto-, tuttele questioni poste dal motivo , anche quelle relative ai lamentati difetti delle opere incidenti sul funzionamento dell’impianto,dovranno essere nuovamente esaminate dal giudice del rinvio; infatti, il funzionamento dell’impianto deve essere valutato unitamente e in relazione della corrispondenza dell’impianto alle previsioni contrattuali. Nell’eseguire la nuova disamina, il giudice del rinvio dovrà altresì considerare che, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche con risultati difformi -come è stato evidentemente nella fattispecie in ragione del diverso esito del giudizio nei due gradi a seguito di ulteriore consulenza tecnica svolta in appello-il giudice può seguire il parere che ritiene può congruo o anche discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi a una adesione acritica, ma deve giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. Sez. 3 19-11-2024 n. 29713 Rv. 672899-01, Cass. Sez. 3 7-7-2021 n. 19372 Rv. 661838-02). 11.Con l’ottavo motivo il ricorrent e sost iene ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla condanna al pagamento dell’integrale corrispettivo pattuito di Euro 404.910,00, senza tenere conto del passaggio in giudicato della riduzione del corrispettivo per l’importo di Euro 5.040,64, quale differenza tra l’effettivo costo dell’allacciamento Enel rispetto a quello previsto nel contratto; evidenzia che tale riduzione era stata riconosciuta dalla sentenza di primo grado e la relativa pronuncia non era stata oggetto di appello. 11.1.Il motivo è assorbito, in quanto il giudice del rinvio dovrà nuovamente determinare il corrispettivo spettante all’appaltatore in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso; dovrà altresì riconoscere in detrazione l’importo che era già stato riconosciuto dal giudice di primo grado, con riguardo al costo dell’allacciamento Enel, in quanto quella specifica pronuncia non era stata oggetto di motivo di appello. 12.Con il nono motivo il ricorrente sostiene la nullità ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ. della sentenza per omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento, in detrazione al corrispettivo, dell’importo di Euro 12.922,80 pagato dal committente per lo smaltimento del secondo strato di eternit della copertura dei capannoni; evidenzia che l’importo era stato riconosciuto dal giudice di primo grado, perché si trattava di attività che contrattualmente era a carico dell’appaltatore e invece era stata eseguita dal committente e lamenta che la sentenza impugnata non abbia dedotto alcunché sul punto. 12.1.Il nono motivo di assorbito, perchéla questione dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio. Infatti, la sentenza impugnata non aveva ragione di esaminare la questione relativa al costo per lo smaltimento del secondo strato di eternit, sul presupposto di avere raggiunto la provaattraverso le testimonianze sull e variazioni dei lavori che comportavano anche che non dovesse essere eliminato il secondo strato di eternit. 13.Con il decimo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. lamentando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto sull’importo del corrispettivo la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata; evidenzia che la controparte aveva chiesto gli interessi moratori, per cui la pronuncia è stata viziata da ultrapetizione e ingiustificata, essendo l’obbligazione di valuta. 13.1.Il motivo è assorbito in quanto, dopo avere determinato il corrispettivo spettante all’appaltatore, sull’importo riconosciuto il giudice del rinvio dovrà riconoscere gli accessori in conformità della domanda proposta dall’appaltatore. 14.Con quello che individua come undicesimo motivo il ricorrente dichiara di impugnare anche la statuizione della Corte d’appello sul riparto delle spese di lite, lamentando di essere statocondannato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi e chiedendo sul punto la conferma della statuizione di primo grado e la rifusione delle spese del grado di appello e del giudizio di cassazione. 14.1.Il motivo è assorbito, perché il giudice del rinvio dovrà nuovamente provvedere anche sulle spese di tutti i gradi del giudizio. 15.L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, per cui il giudice del rinvio deciderà facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi a quanto sopra esposto, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i motivi dal secondo all’undicesimo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accol
Sentenza Cassazione n. 19346/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris