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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30124/2026

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di sorveglianza diMilano ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare e di differimento della penafacoltativo per ragioni di salute ai sensi dell’art. 147 cod. pen. avanzata daXXXXXXXXXXXXXXXXXRilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi (violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla incompatibilità per ragioni di salute con ilregime detentivo carcerario – primo motivo; violazione di legge e vizio dimotivazione circa il ripristino della misura – secondo motivo.

L'ordinanzaimpugnata non avrebbe considerato i ricoveri in strutture sanitarie esterne alcarcere che ne dimostrano l'insufficienza quanto ad assicurare cure adeguate, néfornisce motivazione sugli argomenti svolti dalla Difesa, così violando l'art. 111Cost., limitandosi ad accogliere il parere dell'Area sanitaria interna, trascurandoanche la perizia di parte depositata, nonché mancando di motivare circal'intervenuta sentenza assolutoria per il reato di tentata rapina e evasione ondeprovare la ridimensionata pericolosità sociale del condannato).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che entrambi i motivi sono generici e privi della specificaindicazione delle ragioni di fatto e di diritto che li sorreggono, risultano versati infatto e denunciano vizi di motivazione che non si ravvisano in base alla letturadel provvedimento impugnato.Ritenuto, infatti, che l’ordinanza rende conto dettagliatamente dell’esito delparere del medico di parte (non perito) allegato all’istanza, che ravvisa unacondizione di estremo disagio del detenuto dal punto di vista psichiatrico conidee autolesionistiche, per la consapevolezza delle precarie condizioni di saluteconnesse, tra l’altro a patologia oncologica, ma anche delle risultanze dellarelazione sanitaria aggiornata al 21 ottobre 2025, la quale descrive il complessodi patologie da cui il condannato è affetto, indica le cure praticate e i controlli difollow up programmati, oltre a segnalare all’attualità lo stato discreto di salute,escludere l’imminente pericolo di vita e a rendere conto, espressamente,dell’assenza di ogni riferimento, da parte del sanitario preposto, a un possibilerischio suicidiario, giungendo ad un giudizio di sostanziale adeguatezza delle cureassicurate al detenuto.[OSCURATO:PERSONA], infine, quanto al giudizio assolutorio intervenuto, questo non èstato trascurato dal Tribunale che, però, nell’incipit dell’ordinanza valorizza, aifini del giudizio di pericolosità sociale, i 99 precedenti che risultano dal certificatopenale del condannato, circostanza con la quale le censure non si confrontano inalcuna parte.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedelle condizioni di salute del condannato che si commentano nel presenteprovvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sorveglianza diMilano ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare e di differimento della penafacoltativo per ragioni di salute ai sensi dell’art. 147 cod. pen. avanzata daXXXXXXXXXXXXXXXXXRilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi (violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla incompatibilità per ragioni di salute con ilregime detentivo carcerario – primo motivo; violazione di legge e vizio dimotivazione circa il ripristino della misura – secondo motivo. L'ordinanzaimpugnata non avrebbe considerato i ricoveri in strutture sanitarie esterne alcarcere che ne dimostrano l'insufficienza quanto ad assicurare cure adeguate, néfornisce motivazione sugli argomenti svolti dalla Difesa, così violando l'art. 111Cost., limitandosi ad accogliere il parere dell'Area sanitaria interna, trascurandoanche la perizia di parte depositata, nonché mancando di motivare circal'intervenuta sentenza assolutoria per il reato di tentata rapina e evasione ondeprovare la ridimensionata pericolosità sociale del condannato).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che entrambi i motivi sono generici e privi della specificaindicazione delle ragioni di fatto e di diritto che li sorreggono, risultano versati infatto e denunciano vizi di motivazione che non si ravvisano in base alla letturadel provvedimento impugnato.Ritenuto, infatti, che l’ordinanza rende conto dettagliatamente dell’esito delparere del medico di parte (non perito) allegato all’istanza, che ravvisa unacondizione di estremo disagio del detenuto dal punto di vista psichiatrico conidee autolesionistiche, per la consapevolezza delle precarie condizioni di saluteconnesse, tra l’altro a patologia oncologica, ma anche delle risultanze dellarelazione sanitaria aggiornata al 21 ottobre 2025, la quale descrive il complessodi patologie da cui il condannato è affetto, indica le cure praticate e i controlli difollow up programmati, oltre a segnalare all’attualità lo stato discreto di salute,escludere l’imminente pericolo di vita e a rendere conto, espressamente,dell’assenza di ogni riferimento, da parte del sanitario preposto, a un possibilerischio suicidiario, giungendo ad un giudizio di sostanziale adeguatezza delle cureassicurate al detenuto.[OSCURATO:PERSONA], infine, quanto al giudizio assolutorio intervenuto, questo non èstato trascurato dal Tribunale che, però, nell’incipit dell’ordinanza valorizza, aifini del giudizio di pericolosità sociale, i 99 precedenti che risultano dal certificatopenale del condannato, circostanza con la quale le censure non si confrontano inalcuna parte.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedelle condizioni di salute del condannato che si commentano nel presenteprovvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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