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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39935/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha rideterminato in mesi otto di arresto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975 (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 699, comma 2, cod. pen.) per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a scatto lungo cm 27 (di cui cm 13 di lama), arma per la quale non è ammessa licenza, in Genova il 20 maggio 2017.

La Corte di appello ha valutato l'attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni del teste oculare Altamura, che ha riferito di aver notato l'imputato che interveniva a sedare una lite tra due soggetti e che aveva indosso, assicurato dalla cintura dei pantaloni, un lungo coltello.

Il fatto di aver visto l'imputato in possesso di un coltello lo aveva spinto a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine.

La Corte di appello ha aggiunto che un coltello, dalle caratteristiche pienamente compatibili con la descrizione data dal testimone, fu rinvenuto dalla polizia giudiziaria nel cassettino del ciclomotore sul quale l'imputato era seduto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria.

Ha poi escluso la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione rispetto alla testimonianza dell'unico testimone oculare, Altamura.

Questi ha descritto il coltello che l'imputato asseritamente aveva in dosso in modo diverso dalle caratteristiche del coltello sequestrato dalla Polizia di Stato e che gli è stato mostrato.

Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena e della esclusione della ipotesi lieve di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975. 3.11 ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha argormentato circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali di Altamura, ed ha precisato che un coltello, avente le caratteristiche pienamente compatibili con la descrizione del testimone, fu rinvenuto dalla polizia giudiziaria a bordo del ciclomotore sul quale l'imputato era seduto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria.

Ha quindi dato conto della infondatezza dei rilievi difensivi secondo cui in dibattimento il testimone avrebbe descritto il coltello esibitogli e non quello notato in possesso dell'imputato e ha attestato la corrispondenza tra il coltello descritto e il coltello in sequestro.

Ha quindi illustrato, in modo esaustivo, le ragioni per le quali non può affermarsi l'attenuante di lieve entità.

4. I rilievi di ricorso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata adeguata e logicamente coerente, finiscono per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio che non è ammissibile in questa sede.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il co liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] cia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha rideterminato in mesi otto di arresto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 699, comma 2, cod. pen.) per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a scatto lungo cm 27 (di cui cm 13 di lama), arma per la quale non è ammessa licenza, in Genova il 20 maggio 2017. La Corte di appello ha valutato l'attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni del teste oculare Altamura, che ha riferito di aver notato l'imputato che interveniva a sedare una lite tra due soggetti e che aveva indosso, assicurato dalla cintura dei pantaloni, un lungo coltello. Il fatto di aver visto l'imputato in possesso di un coltello lo aveva spinto a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine. La Corte di appello ha aggiunto che un coltello, dalle caratteristiche pienamente compatibili con la descrizione data dal testimone, fu rinvenuto dalla polizia giudiziaria nel cassettino del ciclomotore sul quale l'imputato era seduto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria. Ha poi escluso la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione rispetto alla testimonianza dell'unico testimone oculare, Altamura. Questi ha descritto il coltello che l'imputato asseritamente aveva in dosso in modo diverso dalle caratteristiche del coltello sequestrato dalla Polizia di Stato e che gli è stato mostrato. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena e della esclusione della ipotesi lieve di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. 3.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha argormentato circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali di Altamura, ed ha precisato che un coltello, avente le caratteristiche pienamente compatibili con la descrizione del testimone, fu rinvenuto dalla polizia giudiziaria a bordo del ciclomotore sul quale l'imputato era seduto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria. Ha quindi dato conto della infondatezza dei rilievi difensivi secondo cui in dibattimento il testimone avrebbe descritto il coltello esibitogli e non quello notato in possesso dell'imputato e ha attestato la corrispondenza tra il coltello descritto e il coltello in sequestro. Ha quindi illustrato, in modo esaustivo, le ragioni per le quali non può affermarsi l'attenuante di lieve entità. 4. I rilievi di ricorso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata adeguata e logicamente coerente, finiscono per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio che non è ammissibile in questa sede. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] cia [OSCURATO:PERSONA]