Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 150/2025
ECLI:EU:T:2025:342
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
25 marzo 2025 (
*
)
« Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 150/2022 in materia di trattamenti pensionistici – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del [OSCURATO:PERSONA] europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Competenza dell’autore dell’atto – Obbligo di motivazione – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Parità di trattamento – Irricevibilità manifesta parziale – Incompetenza manifesta parziale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto »
Nelle cause T‑751/22, T‑752/22 e T‑761/22,
[OSCURATO:PERSONA],
in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], residente in Napoli (Italia), rappresentata da M. Paniz, avvocato,
ricorrente nella causa T‑751/22,
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia), rappresentato da M. Paniz,
ricorrente nella causa T‑752/22,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Verona (Italia), rappresentato da M. Paniz,
ricorrente nella causa T‑761/22,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo,
rappresentato da S. Seyr e S. Alves, in qualità di agenti,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C. [OSCURATO:PERSONA] e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con i loro ricorsi ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], e i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti, chiedono l’annullamento delle decisioni del 21 settembre 2022 della capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale (DG) delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo riguardanti l’adeguamento delle loro pensioni o di quella del sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), a seguito dell’adozione della deliberazione n. 150/2022 del 3 marzo 2022 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) (in prosieguo: la «deliberazione n. 150/2022»).
[OSCURATO:PERSONA]
2
Il 12 luglio 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha adottato la deliberazione n. 14/2018, avente ad oggetto la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali
pro rata
, nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»).
3
Con note dell’11 aprile 2019, il capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha informato i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex membri del [OSCURATO:PERSONA], che, conformemente alla «regola di pensione identica» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] (Doc. PE 113.116/BUR./rev.XXV/01-2009; in prosieguo: la «regolamentazione SID»), l’importo delle loro pensioni sarebbe stato adeguato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, fino a concorrenza della riduzione delle pensioni analoghe versate in Italia agli ex deputati nazionali dalla Camera dei deputati, in applicazione della deliberazione n. 14/2018.
4
I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi di annullamento, registrati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, con i numeri T‑385/19, T‑346/19 e T‑366/19, avverso le decisioni dell’11 aprile 2019. Tali ricorsi sono stati respinti in quanto infondati dalla sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78).
5
Il 29 marzo 2021 i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e altri ex membri del [OSCURATO:PERSONA] o i loro eredi hanno proposto impugnazione avverso tale sentenza. A seguito del decesso del sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di erede di quest’ultimo, è divenuta ricorrente nell’ambito di tale impugnazione. Con sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑198/21 P, EU:C:2024:768), la Corte ha respinto detta impugnazione.
6
Il 23 dicembre 2021, la deliberazione n. 14/2018 è stata parzialmente annullata dalla sentenza n. 4/2021 del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Italia) (in prosieguo: la «sentenza n. 4/2021»).
7
Il 3 marzo 2022, a seguito della sentenza n. 4/2021, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha adottato la deliberazione n. 150/2022, con la quale le pensioni degli ex deputati italiani interessati dalla deliberazione n. 14/2018 sono state nuovamente rideterminate con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019 (in prosieguo: la «deliberazione n. 150/2022»).
8
Con lettera del 1° luglio 2022, l’ordinatore subdelegato dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha informato i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’adozione della deliberazione n. 150/2022 da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del fatto che i servizi del [OSCURATO:PERSONA] intendevano rideterminare le loro pensioni.
9
Il 21 settembre 2022, la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni impugnate, le quali hanno rideterminato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, l’importo delle pensioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in applicazione della regola di pensione identica e delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
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I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare le decisioni impugnate nella loro interezza, nonché ogni altro atto presupposto e/o conseguente;
– accertare e dichiarare che essi hanno diritto al mantenimento degli importi delle pensioni versate dal [OSCURATO:PERSONA] come fissati al momento della loro prima liquidazione;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versare tutte le somme indebitamente trattenute, maggiorate degli interessi legali, e a dare esecuzione alle sentenze emanande;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
11
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere i ricorsi;
– condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
12
Sentite le parti, il Tribunale decide di riunire le cause T‑751/22, T‑752/22 e T‑761/22 ai fini della presente ordinanza, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura.
Sull
’
applicazione dell
’
articolo 126 del regolamento di procedura
13
Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
14
Nel caso di specie, il Tribunale constata che i motivi dedotti dai ricorrenti sollevano, in sostanza, questioni simili o identiche a quelle sulle quali il Tribunale ha già statuito nella sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78), pronunciata prima della proposizione dei presenti ricorsi e confermata dalla sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑198/21 P, EU:C:2024:768).
15
Di conseguenza, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento.
Sul primo capo delle conclusioni, diretto all
’
annullamento delle decisioni impugnate
16
I ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare le decisioni impugnate nella loro interezza, nonché ogni altro atto presupposto e/o conseguente.
17
Si deve constatare che i ricorsi non contengono alcuna precisazione per quanto riguarda «ogni altro atto presupposto e/o conseguente». Orbene, dalla giurisprudenza risulta che i capi delle conclusioni diretti all’annullamento di ogni altro «atto presupposto e/o conseguente» non designano l’oggetto di una controversia in modo sufficientemente preciso e che essi devono pertanto essere respinti, in applicazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura (v., per analogia, ordinanza del 25 settembre 2008, Regione Siciliana/Commissione, T‑392/03, T‑408/03, T‑414/03 e T‑435/03, EU:T:2008:404, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
18
Pertanto, occorre respingere il primo capo delle conclusioni in quanto manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.
19
Perciò, il Tribunale esaminerà, nell’ambito del primo capo delle conclusioni, unicamente la fondatezza della domanda di annullamento delle decisioni impugnate nella loro interezza.
20
A sostegno di tale domanda, i ricorrenti deducono sette motivi, vertenti, il primo, sull’incompetenza dell’autore delle decisioni impugnate, il secondo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo, sull’assenza di base giuridica delle decisioni impugnate e su una violazione dell’allegato III della regolamentazione SID e degli articoli 74 e 75 della decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] del 19 maggio e del 9 luglio 2008 (GU 2009, C 159, pag. 1; in prosieguo: le «misure di attuazione»), il quarto, su una violazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione, degli allegati I, II e III della regolamentazione SID e dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati, il quinto, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di tutela dei diritti quesiti e di non discriminazione, il sesto, sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità e, il settimo, sulla violazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 10 TFUE e dell’articolo 15 del pilastro europeo dei diritti sociali.
21
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare i motivi nell’ordine di presentazione del ricorso e il terzo e il quarto motivo congiuntamente.
Sul primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore delle decisioni impugnate
22
I ricorrenti sostengono, in sostanza, che le decisioni impugnate avrebbero dovuto essere adottate dall’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA], e non dalla capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ricevuto una valida subdelega di competenza che le consentisse di verificare la conformità delle regole della deliberazione n. 150/2022 rispetto all’ordinamento giuridico dell’Unione e non avrebbe potuto riceverla.
23
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dei ricorrenti.
24
In proposito, il Tribunale ha già dichiarato che nulla vietava al [OSCURATO:PERSONA] di attribuire alla sua amministrazione la competenza di adottare decisioni individuali, in particolare, nel settore dei diritti a pensione e in quello della fissazione dell’importo delle pensioni (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punti da 63 a 69 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcuna riserva di competenza in materia a favore dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 150).
25
Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con prove a sostegno, che la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze di tale istituzione era stata nominata ordinatrice subdelegata per la linea di bilancio 1030, relativa alle pensioni di anzianità di cui all’allegato III della regolamentazione SID, con la decisione FINS/2022-06 del direttore generale della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA], dell’8 settembre 2022 (in prosieguo: la «decisione FINS/2022‑06»).
26
Peraltro, la decisione FINS/2022-06 indica espressamente che tale subdelega di competenza autorizza la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] a procedere, in particolare, all’accertamento degli impegni giuridici e degli impegni di bilancio, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, ma anche all’accertamento delle previsioni dei crediti, all’accertamento dei diritti da recuperare e all’emissione degli ordini di riscossione.
27
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] era competente ad adottare le decisioni impugnate.
28
Infine, i ricorrenti sostengono erroneamente che tale competenza della capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] non includeva la verifica della conformità al diritto dell’Unione delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022 prima dell’adozione delle decisioni impugnate.
29
Infatti, la decisione FINS/2022-06, che non contiene alcuna riserva concernente la competenza ad applicare il diritto primario dell’Unione, è redatta in modo sufficientemente ampio da ricomprendere situazioni nuove, complesse e impreviste nei settori delegati (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 148).
30
Inoltre, e soprattutto, nell’esecuzione di operazioni, l’ordinatore responsabile è tenuto a verificare la conformità della spesa rispetto al diritto dell’Unione, ivi compreso il diritto primario dell’Unione [articolo 111, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), quale applicabile al momento dell’adozione delle decisioni impugnate].
31
Pertanto, il primo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
32
I ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate sono viziate da un difetto di motivazione, in quanto non espongono il ragionamento che ha condotto all’applicazione automatica delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022 alla loro situazione o a quella del loro congiunto. Inoltre, in risposta alle loro osservazioni, il [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a rinviare alla sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78). Infine, le decisioni impugnate avrebbero dovuto indicare i parametri sottesi alla valutazione della conformità delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022 rispetto al diritto dell’Unione, valutazione che sarebbe d’altronde del tutto assente.
33
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dei ricorrenti.
34
A tal proposito, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, va risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione, T‑180/15, EU:T:2017:795, punto 287 e giurisprudenza ivi citata).
35
Nel caso di specie, il Tribunale constata che, nel primo paragrafo delle decisioni impugnate, il [OSCURATO:PERSONA] rinvia alle lettere del 1° luglio 2022 da esso trasmesse ai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, in tali lettere, il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato chiaramente agli stessi che, a seguito della sentenza n. 4/2021, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati aveva adottato la deliberazione n. 150/2022, la quale fissava nuove regole di calcolo, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, per quanto riguarda l’importo delle pensioni degli ex deputati italiani interessati dalla deliberazione n. 14/2018 (v. precedenti punti da 6 a 8).
36
Nel terzo paragrafo delle lettere del 1° luglio 2022 inviate ai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha altresì precisato di essere tenuto a rideterminare l’importo delle loro pensioni, conformemente alle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022. Tale obbligo è stato parimenti ricordato, in modo dettagliato, nel terzo e nel quarto paragrafo delle decisioni impugnate, le quali si fondano, inoltre, espressamente sulla sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78).
37
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi illustrato con chiarezza e precisione le ragioni che l’hanno indotto a dover rideterminare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, l’importo delle pensioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022.
38
Del pari, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’obbligo di motivazione indicando, al quarto paragrafo delle decisioni impugnate, che «il ricalcolo [delle loro pensioni] in applicazione delle regole della deliberazione n. 150/2022 non sembra contrario al diritto dell’Unione». Infatti, tale affermazione è chiara e viene completata nel seguito del quarto paragrafo delle decisioni impugnate, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] «sottolinea» che il Tribunale ha già escluso qualsiasi violazione del diritto di proprietà e dei principi generali del diritto dell’Unione di legittimo affidamento, di uguaglianza e di proporzionalità nell’applicazione da parte di detta istituzione delle regole contenute nella deliberazione n. 14/2018 e che «[t]ali considerazioni sono ugualmente valide,
mutatis mutandis
, per il ricalcolo [delle pensioni] sulla base delle regole della deliberazione n. 150/2022». L’affermazione controversa del [OSCURATO:PERSONA] è quindi motivata in modo giuridicamente sufficiente.
39
In ogni caso, come già statuito dalla Corte, non si può pretendere che il [OSCURATO:PERSONA] precisi le ragioni per cui riteneva che né i principi generali del diritto dell’Unione né la Carta ostassero all’adozione delle decisioni impugnate. Attribuire una siffatta portata all’obbligo di motivazione equivarrebbe a imporre al [OSCURATO:PERSONA] di indicare non solo le ragioni delle decisioni impugnate, ma anche le ragioni per cui ha ritenuto di non doversi astenere dall’adottarle. Orbene, fatte salve situazioni specifiche che sono estranee ai casi di specie, non si può considerare necessario, al fine di comprendere la motivazione dell’autore dell’atto, che lo stesso fornisca un’analisi della conformità delle decisioni impugnate ai principi generali del diritto dell’Unione e alla Carta (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 165).
40
Infine, nessuna violazione dell’obbligo di motivazione può essere dedotta dalla circostanza che, secondo i ricorrenti, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, in realtà, verificato la conformità delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022 rispetto alle norme di diritto primario dell’Unione prima di adottare le decisioni impugnate. Infatti, tale argomento non ha alcun nesso con l’obbligo di motivazione, ma è diretto a contestare la fondatezza delle decisioni impugnate, cosicché non è pertinente nell’ambito del presente motivo (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, ZQ/Commissione, T‑647/18, non pubblicata, EU:T:2019:884, punto 120 e giurisprudenza ivi citata).
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Ad abundantiam
, i ricorrenti non hanno dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia effettuato alcuna verifica in tal senso e che le affermazioni di cui al precedente punto 38 siano errate.
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Anche supponendo che ciò fosse dimostrato, il Tribunale ricorda, in ogni caso, di aver già dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto a procedere a una siffatta verifica prima dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione e dell’allegato III della regolamentazione SID, e che occorreva unicamente che gli effetti concreti di tale decisione non ledessero il contenuto essenziale del diritto di proprietà dei ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punto 165).
43
Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo in quanto manifestamente infondato in diritto.
Sul terzo e sul quarto motivo, vertenti sull’assenza di base giuridica delle decisioni impugnate e sulla violazione degli allegati I, II e III della regolamentazione SID, degli articoli 74 e 75 delle misure di attuazione e dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati
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A sostegno del terzo motivo, i ricorrenti deducono, in sostanza, che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva utilizzare come base giuridica valida per l’adozione delle decisioni impugnate l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, che era stato abrogato dall’articolo 74 delle misure di attuazione. Tale interpretazione sarebbe stata confermata dal considerando 7 delle misure di attuazione. Inoltre, secondo i ricorrenti, l’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione faceva riferimento al contenuto dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, vale a dire alla «regola di pensione identica», e non alla disposizione giuridica in quanto tale, che era stata abrogata, cosicché l’articolo 75 delle misure di attuazione mirava a garantire alle persone che avevano maturato il diritto alla pensione sulla base della regolamentazione SID la permanenza del versamento di tale prestazione.
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Con il quarto motivo, i ricorrenti sostengono che, anche supponendo che l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID costituisca una base giuridica valida, il rinvio operato dall’articolo 75 delle misure di attuazione agli allegati I, II e III della regolamentazione SID, e in particolare all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, deve essere inteso come un riferimento all’importo della pensione applicabile quando detti allegati erano in vigore, mentre le decisioni impugnate modificano in maniera retroattiva e in via permanente le condizioni costitutive del diritto a pensione, e non solo l’importo della pensione. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente attribuito all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID l’effetto di un trasformatore permanente, che sarebbe in contrasto con l’articolo 28 della decisione 2005/684/CE, Euratom del [OSCURATO:PERSONA], del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] (GU 2005, L 262, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»). Infine, i ricorrenti fanno valere che la deliberazione n. 150/2022 è illegittima e non è un atto legislativo, cosicché le disposizioni di detta deliberazione non hanno potuto incidere sui diritti a pensione dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
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[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.
47
In proposito, il Tribunale ha già dichiarato che l’articolo 75 delle misure di attuazione e l’allegato III della regolamentazione SID erano ancora in vigore, che tale articolo e tale allegato si applicavano alla situazione dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che nessuna disposizione di tale articolo o di tale allegato garantiva l’immutabilità dell’importo della pensione degli ex deputati del [OSCURATO:PERSONA] rientranti in tale regime e che una riduzione dell’importo della pensione di tali ex deputati non pregiudicava i loro diritti alla pensione di anzianità maturati (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punti da 81 a 100).
48
Tale motivazione è stata poi pienamente confermata dalla Corte (sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punti da 74 a 99).
49
Per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti relativo alla mancanza di portata legislativa e all’illegittimità delle decisioni impugnate, il Tribunale ha altresì già dichiarato di non essere competente a giudicare la legittimità della deliberazione n. 14/2018 e che l’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione non richiedeva che le modalità di calcolo delle pensioni fossero fissate, nel diritto dello Stato membro interessato, da una «legge» (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punti da 51 a 58 e da 101 a 107).
50
Per le stesse ragioni ricordate ai precedenti punti da 47 a 49, il [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto l’obbligo ad esso incombente ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione e dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID applicando le regole della deliberazione n. 150/2022 e, di conseguenza, adottando le decisioni impugnate.
51
Pertanto, occorre respingere il terzo e il quarto motivo in quanto manifestamente infondati in diritto.
Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di tutela dei diritti quesiti e di non discriminazione
52
Con il quinto motivo, i ricorrenti sostengono che, mediante l’applicazione automatica della deliberazione n. 150/2022 nelle decisioni impugnate, il [OSCURATO:PERSONA], in violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di tutela dei diritti quesiti, ha modificato retroattivamente i loro diritti a pensione o quelli del loro congiunto sulla base di un nuovo parametro di calcolo i cui effetti sono permanenti. Inoltre, le decisioni impugnate violerebbero il principio di non discriminazione.
53
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dei ricorrenti.
54
In via preliminare, come risulta dal precedente punto 38, il [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, nel quarto paragrafo delle decisioni impugnate, alla circostanza che il Tribunale aveva già respinto qualsiasi allegazione relativa alla violazione dei principi generali del diritto dell’Unione nell’applicazione delle regole contenute nella deliberazione n. 14/2018 e al fatto che tali considerazioni erano valide
mutatis mutandis
per il ricalcolo delle pensioni sulla base delle regole della deliberazione n. 150/2002.
55
È alla luce di tale rinvio alle considerazioni della sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78) che occorre verificare se il [OSCURATO:PERSONA] abbia violato i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di tutela dei diritti quesiti e di non discriminazione.
–
Sulla prima censura vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
56
I ricorrenti sostengono che sia il [OSCURATO:PERSONA] sia la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (Italia) hanno fornito loro o hanno fornito al sig. [OSCURATO:PERSONA] plurime, ufficiali e concordi rassicurazioni sull’immutabilità della loro posizione economica, con la liquidazione originaria della pensione di cui trattasi, e in plurime, precise ed inequivoche norme regolamentari.
57
Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione dell’Unione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere simili aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate e affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione. Infine, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑482/17, EU:C:2019:1035, punto 153 e giurisprudenza ivi citata).
58
Ne deriva anzitutto che il fatto che le assicurazioni siano state eventualmente fornite dalle autorità italiane non ha, in ogni caso, potuto far sorgere alcun legittimo affidamento in capo ai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non trovando origine in un comportamento delle competenti autorità dell’Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).
59
Peraltro, il Tribunale ha già dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] non era autorizzato a modificare i diritti a pensione di anzianità acquisiti, che solo la modifica dell’importo di dette pensioni era consentita sul fondamento dell’articolo 75 delle misure di attuazione e dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, che era evidente che tali due disposizioni non prevedevano l’immutabilità dell’importo delle pensioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che l’unica assicurazione precisa e incondizionata loro fornita dal [OSCURATO:PERSONA] consisteva nel garantire loro il beneficio di una pensione il cui livello e le cui modalità erano identici a quelli della pensione percepita dai membri della camera bassa dello Stato membro in cui erano stati eletti, nel caso di specie i membri della Camera dei deputati (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punti da 210 a 212). Applicando fedelmente le regole della deliberazione n. 150/2022 ai fini dell’adozione delle decisioni impugnate, il [OSCURATO:PERSONA] non si è quindi discostato dalla garanzia che aveva fornito ai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quando questi ultimi hanno aderito al regime pensionistico organizzato dall’allegato III della regolamentazione SID (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punto 213).
60
Inoltre, come statuito dalla Corte, la circostanza che i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano volontariamente aderito al regime pensionistico istituito dall’allegato III della regolamentazione SID non implica che il [OSCURATO:PERSONA] abbia garantito loro, al momento della loro adesione a tale regime, il diritto di percepire un importo di pensione di anzianità prevedibile, fisso e immutabile (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 105).
61
Ne consegue che l’interpretazione delle norme interne del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui quest’ultimo è tenuto ad applicare il regime dinamico agli ex deputati del [OSCURATO:PERSONA] è conforme al principio di tutela del legittimo affidamento (sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 106).
62
La prima censura deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.
–
Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e dei diritti quesiti
63
I ricorrenti sostengono che il [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della certezza del diritto procedendo a una rideterminazione delle pensioni in maniera retroattiva e in via permanente, mettendo quindi in discussione i loro diritti quesiti alle pensioni inizialmente liquidate.
64
In via preliminare, il Tribunale ricorda che l’articolo 75 delle misure di attuazione e l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID richiedono il rispetto dei diritti alla pensione di anzianità acquisiti. Tuttavia, ciò non implica che l’importo di dette pensioni sia stato definitivamente stabilito prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati e che sia immutabile. Infatti, tali norme, che non sono mai state modificate dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, prevedono esplicitamente l’ipotesi di una revisione, al rialzo o al ribasso, dell’importo delle pensioni di anzianità per tener conto delle pertinenti evoluzioni del diritto dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punti 195 e 199).
65
Peraltro, l’applicazione retroattiva di un atto senza che sia violato il principio della certezza del diritto presuppone che un’indicazione sufficientemente chiara vuoi nella sua formulazione, vuoi nei suoi obiettivi, consenta di concludere che tale atto non dispone esclusivamente per l’avvenire (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, Panasonic Italia e a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
66
Nel caso di specie, è vero che le decisioni impugnate sono state adottate il 21 settembre 2022 e che esse hanno prodotto i loro effetti prima di tale data, vale a dire a decorrere dal 1° gennaio 2019.
67
Il fatto che gli importi delle pensioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati modificati dal 1º gennaio 2019 si spiega con l’obbligo, gravante sul [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, di applicare alle pensioni le stesse modalità fissate dal diritto dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punto 202).
68
Orbene, secondo la lettera dell’articolo 3 della deliberazione n. 150/2022, le nuove regole di calcolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019.
69
Di conseguenza, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, dal 1° gennaio 2019 erano esigibili e pagabili solo le pensioni il cui importo era stato adeguato nel rispetto delle regole fissate dalla deliberazione n. 150/2022 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punto 204).
70
Infatti, le norme dell’allegato III della regolamentazione SID implicavano che il nuovo importo delle pensioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrasse in vigore il 1° gennaio 2019, e tale applicazione della regola di pensione identica è compatibile con il principio della certezza del diritto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 136).
71
La seconda censura deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.
–
Sulla terza censura, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione
72
I ricorrenti deducono che il [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di uguaglianza e di non discriminazione in quanto le decisioni impugnate trattano gli ex deputati del [OSCURATO:PERSONA] eletti in Italia in modo diverso rispetto agli ex deputati del [OSCURATO:PERSONA] eletti in altri Stati membri. Le decisioni impugnate tratterebbero inoltre gli ex deputati del [OSCURATO:PERSONA] eletti in Italia che hanno esercitato il loro mandato prima del 14 luglio 2009 in modo diverso rispetto ai deputati del [OSCURATO:PERSONA], eletti nello stesso Stato membro, che hanno iniziato ad esercitare il loro mandato a partire da tale data. Infine, dette decisioni tratterebbero gli ex deputati del [OSCURATO:PERSONA] eletti in Italia che hanno esercitato il loro mandato prima del 14 luglio 2009 in modo diverso rispetto agli altri cittadini.
73
Secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
74
Il Tribunale ha già dichiarato che gli ex deputati del [OSCURATO:PERSONA] eletti in Italia non si trovavano in una situazione paragonabile, in primo luogo, a quella degli ex deputati del [OSCURATO:PERSONA] eletti in altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punti da 137 a 141), in secondo luogo, a quella dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] che hanno iniziato il loro mandato a partire dal 14 luglio 2009 (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punti da 142 a 149) e, in terzo luogo, a quella degli altri cittadini (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punti da 150 a 151).
75
La Corte ha confermato che l’applicazione del regime dinamico agli ex deputati del [OSCURATO:PERSONA] che si trovavano nella situazione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID perseguiva un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, in quanto essa mirava a garantire lo stesso trattamento, da un lato, ai deputati del [OSCURATO:PERSONA] che non beneficiavano di un regime pensionistico nello Stato membro nel quale erano stati eletti oppure beneficiavano di un regime pensionistico il cui livello e/o le cui modalità di calcolo della pensione non coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale e, dall’altro, ai deputati del [OSCURATO:PERSONA] il cui regime pensionistico nazionale prevedeva un siffatto livello e/o modalità di calcolo della pensione che coincidevano esattamente con quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale (sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 124).
76
Pertanto, la Corte ha dichiarato che l’applicazione del regime dinamico agli ex deputati del [OSCURATO:PERSONA] rispondeva effettivamente a tale obiettivo di parità di trattamento, in quanto aveva l’effetto di sottoporre, in ogni momento, le due categorie di deputati del [OSCURATO:PERSONA] menzionate al precedente punto 75 alle norme nazionali relative al calcolo delle pensioni di anzianità dei componenti del parlamento dello Stato membro interessato (sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 125).
77
Di conseguenza, occorre respingere la terza censura e, pertanto, il quinto motivo nella sua interezza, in quanto manifestamente infondati in diritto.
Sul sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità
78
A sostegno del sesto motivo, i ricorrenti deducono, in sostanza, che le decisioni impugnate ledono il diritto di proprietà dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza che ciò sia giustificato da un interesse generale e senza che un siffatto interesse generale sia neppure menzionato nelle decisioni impugnate né nella deliberazione n. 14/2018 né nella deliberazione n. 150/2022. Inoltre, tale lesione del diritto di proprietà non deriverebbe da una legge e sarebbe sproporzionata.
79
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dei ricorrenti.
80
In via preliminare, va ricordato che l’esame della legittimità della deliberazione n. 14/2018 e della deliberazione n. 150/2022 alla luce del diritto italiano è riservato alle autorità italiane competenti (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punto 155).
81
Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta medesima è conforme a quest’ultima disposizione a condizione che sia prevista dalla legge, che rispetti il contenuto essenziale del diritto di proprietà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, sia necessaria e risponda effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 115).
82
In primo luogo, la Corte ha già dichiarato che tanto dalla formulazione quanto dal contesto e dalla finalità delle norme interne del [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano portata generale nei confronti dei suoi membri, risultava che esse potevano essere considerate come l’equivalente, a livello interno di tale istituzione, di una «legge», ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 117).
83
In secondo luogo, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti in grado di dimostrare che la riduzione dell’importo delle pensioni violasse il contenuto essenziale del diritto di proprietà o dovesse essere qualificata come sproporzionata.
84
In proposito, il Tribunale ha già rilevato che l’applicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della deliberazione n. 14/2018 non aveva violato il diritto di proprietà dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in modo ingiustificato o sproporzionato (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punto 180). Pertanto, neppure l’applicazione della deliberazione n. 150/2022, che comporta un aumento netto delle pensioni rispetto alla situazione conseguente all’applicazione della deliberazione n. 14/2018, costituisce,
a fortiori
, una restrizione ingiustificata o sproporzionata del diritto di proprietà dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
85
Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad effettuare la riduzione dell’importo delle pensioni prevista dalle disposizioni applicabili in materia. Inoltre, le percentuali di riduzione delle pensioni di cui trattasi oscillano, a seconda della situazione personale degli ex membri del [OSCURATO:PERSONA] interessati, tra il 13 e il 40%, in quanto le loro pensioni sono legate alla rispettiva durata dei loro mandati, e il nuovo metodo di calcolo opera sulla base del montante contributivo individuale, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della deliberazione n. 14/2018, come modificata dalla deliberazione n. 150/2022.
86
È pur vero che il Tribunale non esclude che le conseguenze delle decisioni impugnate, in quanto comportano una riduzione dell’importo delle pensioni versate agli ex membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo interessati, possano raggiungere una determinata soglia di gravità. Tuttavia, di per sé, tale soglia di gravità non consente di concludere che le decisioni impugnate generino inconvenienti sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti, in particolare considerando l’entità delle riduzioni dell’importo delle pensioni in questione, i nuovi importi assoluti delle pensioni valutati in relazione alla durata del mandato dell’ex membro del [OSCURATO:PERSONA] interessato e il fatto che il nuovo metodo di calcolo prende in considerazione il montante contributivo individuale di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 118, e del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punti 160 e 179). In ogni caso, i ricorrenti non sviluppano argomenti circostanziati e individuali relativi alle conseguenze dell’entità della riduzione dell’importo della pensione nel loro caso specifico o in quello del sig. [OSCURATO:PERSONA].
87
In terzo luogo, la Corte ha già dichiarato che, per le ragioni menzionate ai precedenti punti 75 e 76, l’applicazione del regime dinamico era necessaria per conseguire l’obiettivo della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 126).
88
Pertanto, la restrizione del diritto di proprietà di cui trattasi soddisfa tutte le condizioni stabilite dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 127).
89
Inoltre, per quanto riguarda l’asserito difetto di motivazione relativo all’interesse perseguito, come risulta dal precedente punto 38, il [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato, nel quarto paragrafo delle decisioni impugnate, alle considerazioni della sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78), per quanto concerne l’esclusione di qualsiasi violazione del diritto di proprietà nell’applicazione delle regole contenute nella deliberazione n. 14/2018. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto, nel quarto paragrafo delle decisioni impugnate, che tali considerazioni erano valide
mutatis mutandis
per il ricalcolo delle pensioni sulla base delle regole della deliberazione n. 150/2022. Di conseguenza, non può essere constatato alcun difetto di motivazione.
90
Infine, per le stesse ragioni esposte ai precedenti punti da 35 a 39, occorre rigettare l’affermazione dei ricorrenti secondo cui la riduzione dell’importo delle pensioni non sarebbe motivata nelle decisioni impugnate.
91
Pertanto, si deve respingere il sesto motivo in quanto manifestamente infondato in diritto.
Sul settimo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 e 25 della Carta, dell’articolo 10 TFUE e dell’articolo 15 del pilastro europeo dei diritti sociali
92
Con il settimo motivo, i ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate, al pari della deliberazione n. 14/2018, come modificata dalla deliberazione n. 150/2022, sono in contrasto con gli articoli 21 e 25 della Carta, con l’articolo 10 TFUE e con l’articolo 15 del pilastro europeo dei diritti sociali. Al riguardo, essi deducono che la modifica degli importi delle pensioni penalizza i trattamenti più risalenti nel tempo e pertanto i destinatari più anziani, che devono quindi modificare drasticamente le proprie abitudini di vita in un momento della loro vita in cui, proprio a causa della loro età, non sono in grado di arginare i pregiudizi subiti.
93
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dei ricorrenti.
94
In via preliminare, come risulta dal precedente punto 80, il Tribunale non è competente a statuire sulla legittimità della deliberazione n. 14/2018 e della deliberazione n. 150/2022 alla luce del diritto italiano.
95
Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 10 TFUE e dell’articolo 21 della Carta, occorre osservare che l’argomento dei ricorrenti è impreciso nel senso che essi non specificano la categoria di persone rispetto alla quale i «destinatari più anziani» avrebbero subito una discriminazione. In ogni caso, la semplice allegazione secondo cui i destinatari più anziani sono i più penalizzati non è di per sé sufficiente a dimostrare una qualsiasi discriminazione. Infine, nei limiti in cui si sostiene che i destinatari più anziani sono discriminati rispetto ai deputati del [OSCURATO:PERSONA] che hanno iniziato il loro mandato a partire dal 14 luglio 2009 o agli altri cittadini, tale argomento è già stato respinto, come risulta dal precedente punto 77.
96
Per quanto concerne il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale, in forza dell’articolo 25 della Carta, che d’altronde sancisce un principio e non un diritto soggettivo, conformemente all’articolo 52, paragrafo 5, della Carta, i ricorrenti si limitano ad indicare, senza sviluppare argomenti circostanziati e individuali, che la riduzione dell’importo delle loro pensioni o di quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA] equivale a costringere a rimettere in discussione e a modificare drasticamente le loro abitudini di vita. Tale argomento non consente al Tribunale di valutare in che modo la riduzione dell’importo delle pensioni abbia pregiudicato il diritto dei destinatari di tali pensioni, in quanto anziani, di condurre una vita dignitosa e indipendente, né in che modo una siffatta riduzione abbia concretamente limitato la loro possibilità di partecipare alla vita sociale o culturale.
97
Infine, in merito all’articolo 15 del pilastro europeo dei diritti sociali, che non ha, del resto, valore giuridico vincolante, i ricorrenti si limitano a sostenere, senza sviluppare il loro argomento, che le decisioni impugnate violano detto articolo, in quanto pregiudicano direttamente una pensione.
Ad abundantiam
, occorre ricordare che l’articolo 15, lettera a), del pilastro europeo dei diritti sociali indica che i pensionati hanno diritto a «una pensione commisurata ai loro contributi e che garantisca un reddito adeguato». In tal senso, il sistema contributivo istituito dalla deliberazione n. 14/2018 introduce un rapporto di proporzionalità tra i contributi e l’importo della pensione. Del pari, i ricorrenti non dimostrano che la modifica dell’importo delle pensioni implichi che i loro redditi non siano più adeguati, ai sensi dell’articolo 15, lettera a), del pilastro europeo dei diritti sociali, o che impedisca loro di condurre una vita dignitosa, ai sensi dell’articolo 15, lettera b), del pilastro europeo dei diritti sociali.
98
Di conseguenza, occorre respingere il settimo motivo e, pertanto, il primo capo delle conclusioni nella sua interezza.
Sul secondo e sul terzo capo delle conclusioni
99
Con il secondo capo delle conclusioni, i ricorrenti chiedono al Tribunale di accertare e dichiarare che essi hanno diritto al mantenimento degli importi delle pensioni versate dal [OSCURATO:PERSONA] come fissati al momento della loro prima liquidazione.
100
Tale capo delle conclusioni deve essere respinto in quanto manifestamente esorbitante dalla competenza del Tribunale, poiché da una giurisprudenza costante risulta che il Tribunale non è competente, nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 263 TFUE, a pronunciare sentenze dichiarative (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, DenizBank/Consiglio, T‑798/14, EU:T:2018:546, punto 135 e giurisprudenza ivi citata).
101
Con il terzo capo delle conclusioni, i ricorrenti chiedono, in sostanza, al Tribunale di ingiungere al [OSCURATO:PERSONA] di restituire tutte le somme trattenute indebitamente, maggiorate degli interessi legali, e di dare esecuzione alle sentenze emanande.
102
Anche tale capo delle conclusioni deve essere respinto in quanto manifestamente esorbitante dalla competenza del Tribunale, poiché, nell’ambito di un ricorso di annullamento fondato sull’articolo 263 TFUE, la competenza del giudice dell’Unione è limitata al sindacato di legittimità dell’atto impugnato e, in forza di una giurisprudenza costante, il Tribunale non può, nell’esercizio delle sue competenze, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2019, CdT/EUIPO, T‑417/18, EU:T:2019:766, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
103
Di conseguenza, il secondo e il terzo capo delle conclusioni devono essere respinti in quanto manifestamente esorbitanti dalla competenza del Tribunale.
104
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, i ricorsi devono essere interamente respinti ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, in parte, in quanto manifestamente esorbitanti dalla competenza del Tribunale, in parte, in quanto manifestamente irricevibili e, in parte, in quanto manifestamente infondati in diritto.
Sulle spese
105
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda del [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1)
Le cause T
‑
751/22, T
‑
752/22 e T
‑
761/22 sono riunite ai fini dell’ordinanza.
2)
I ricorsi sono respinti, in parte, in quanto manifestamente esorbitanti dalla competenza del Tribunale, in parte, in quanto manifestamente irricevibili e, in parte, in quanto manifestamente infondati in diritto.
3)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono condannati alle spese.
Lussemburgo, 25 marzo 2025
Il cancelliere
Il presidente
V. [OSCURATO:PERSONA]
J. [OSCURATO:PERSONA] delle parti
In diritto
Sull’applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura
Sul primo capo delle conclusioni, diretto all’annullamento delle decisioni impugnate
Sul primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore delle decisioni impugnate
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
Sul terzo e sul quarto motivo, vertenti sull’assenza di base giuridica delle decisioni impugnate e sulla violazione degli allegati I, II e III della regolamentazione SID, degli articoli 74 e 75 delle misure di attuazione e dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati
Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di tutela dei diritti quesiti e di non discriminazione
– Sulla prima censura vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
– Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e dei diritti quesiti
– Sulla terza censura, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione
Sul sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità
Sul settimo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 e 25 della Carta, dell’articolo 10 TFUE e dell’articolo 15 del pilastro europeo dei diritti sociali
Sul secondo e sul terzo capo delle conclusioni
Sulle spese
*
Lingua processuale: l’italiano.