CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente avverso la sentenzan.2778/2024 della C o rte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Sezione staccata di Caltanissetta, depositata il 9aprile 20 2 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Tributi-[OSCURATO:PERSONA] di causa 1.Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento, emessa ex art.36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e portante IRAP, interessi e sanzionidell’ ann o di imposta 2015, la Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia-sezione staccata di Caltanissetta (d’ora in poi per brevità C.G.T.2), con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Enna che aveva rigettato il ricorso proposto dalcontribuente, dichiarando inammissibile l’appello . In particolare, il Giudice di appello, a fronte della mancata costituzione in giudizio di ADERriteneva l’impugnazione inammissibile per il mancato deposito del file emldal quale solo poteva evincersi, in mancanza di costituzione della controparte,la prova che la destinataria avesse avuto valida e tempestiva notifica dell’atto. 2.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione su unicomotivo. 3.Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso, evidenziando preliminarmente che il contribuente ha aderito, con riguardo alla cartella impugnata, alla definizione agevolata dei relativi carichi ai sensi dell’art.1, co.231 - 252 della legge n.197/2022 ( cd. rottamazione quater) e che tale istanza è stata accolta dall’Agente della riscossione. Nel merito eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto la censura avrebbe dovuto essere articolata sotto l’egida della revocazione di errore di fatto 4.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della qualeil ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente va dato atto che la circostanza evidenziata dalla controricorrente, nei suoi scritti difensivi, dell’avvenuto pagamento della prima rata per l’adempimento alla definizione agevolata cui avrebbe aderito il contribuente ai sensi dell’art.1, co.231-252 della legge n.197/2022, non ha trovato alcun riscontro in atti, non avendo il ricorrente, neppure con la memoria, prodotto ma, ancor prima, allegato la sua adesione, con versamento della prima rata, alla cd. rottamazione quater. 2.Con l’unico motivo - rubricato: Nullità della sentenza e/o del procedimento -violazione degli artt. 3 bis, co. 3, e/o 9 e/o 11 della L. n. 53 del 1994, e/o dell’art. 16 bis, co. 3, d. lgs. n. 546/1992 e/o dell’art. 5 del d.m. n. 163/2013, e/o dell’art. 19-bis delle "specifiche tecniche"date con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia (art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c.)- il ricorrente deduce l’error in procedendo commesso dalla CGT2 nell’avere dichiarato inammissibile l’atto di appello per mancanza di prova della sua notificazione sull’erroneo assunto che non sarebbe stato depositato dal SALEMI il file eml della notifica del ricorso in appello, così come previsto dagli artt. 3 bis, co. 3, e/o 9 e/o 11 della L. n. 53 del 1994, e/o dell’art. 16 bis, co. 3, d. lgs. n. 546/1992 e/o dell’art. 5 del d.m. n. 163/2013, e/o dell’art. 19- bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia; file eml che invece era stato dal SALEMI depositato nel fascicolo telematico del procedimento d’appello n. 3899/2021 (cfr. doc. n. 8). 1.1. La censura, come correttamente eccepito dalla controricorrente, è inammissibile risolvendosi nella denuncia di un errore percettivo , caduto su fatto non oggetto di discussione tra le parti (l’inesistenza in atti del file eml) nel quale sarebbe incorso il Giudice di appello, al quale solo è demandato l’accertamento sulla notificazione degli atti; errore denunciabile ed emendabile attraverso il rimedio previsto dall’art.395, primo comma, n.4 c.p.c. 2. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. 3.Le spese,liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 4.Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2.400,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in