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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 18887/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]°, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 18 ottobre 2021, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Palermo, su conforme parere del P.M., aveva dichiarato non luogo a provvedere rispetto all'istanza del ricorrente volta a ottenere la caducazione della revoca del reddito di cittadinanza operata in suo danno dall'Inps su segnalazione della Guardia di Finanza di Palermo, relativa a una sua presunta vincita online non comunicata all'ente previdenziale.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con il primo, la difesa contesta la violazione degli art. 6 e 7 della C.E.D.U., 11 e 117 Cost. e 321 comma 3 e comma 3 bis cod. proc. pen., eccependo la carenza motivazionale dell'atto impugnato nella parte in cui il G.I.P. ha ritenuto di non considerare la misura ablatoria di cui agli art. 5 e 7 del decreto legge n. 4 del 2018 come misura sostanzialmente penale e solo formalmente amministrativa.

Secondo la prospettazione difensiva, la misura oggetto della presente doglianza rientra tra quelle che la Corte EDU ha definito sostanzialmente penali, sul presupposto della loro natura afflittiva e sanzionatoria, che le rende meritevoli delle più rigorose garanzie penalistiche.

Ad avviso del ricorrente, depone per un inquadramento penalistico della revoca anche la circostanza che l'INPS abbia rifiutato l'ostensione della documentazione poiché in corso "attività coperta da segreto istruttorio", a conferma del fatto che la comunicazione della Guardia di Finanza di Palermo, recante l'apertura di un'indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha avuto natura di direttiva di P.G., rendendo inutilizzabile la cosa il cui possesso avrebbe protratto la consumazione del reato.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per non avere il P.M. trattato la revoca del reddito di cittadinanza, se non come sequestro preventivo, quantomeno quale sequestro probatorio penale, con conseguente vizio di abnormità del pedissequo provvedimento del G.I.P.

Con il terzo motivo, in ulteriore subordine, la difesa sollecita la Corte di cassazione a sollevare questione di costituzionalità degli art. 5 e 7 del d.l. n. 4 del 2019, nella parte in cui consentono di eludere le garanzie processuali previste dal codice di rito in relazione al sequestro di cui agli art. 253, 263 comma 4 e 5, 321, commi 3 e 3 bis, 322 e 329 cod. proc. pen., a loro volta espressione del principio del giusto processo di cui agli art. 6 e 7 della Convenzione EDU, sempre che, come evidenziato con il primo motivo, non sia possibile una interpretazione costituzionalmente orientata; con riguardo ai principi costituzionali di cui agli art. 2, 3, 4, 24, 31, 32, 38, si ribadisce infatti che il decreto legge n. 4 del 2019 viola garanzie ancora più stringenti, stante il carattere alimentare e assistenziale della misura del reddito di cittadinanza.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

1. Premesso che i tre motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre premettere, in via preliminare, che, con istanza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] avanzava alla Procura della Repubblica di Palermo un'istanza di dissequestro, facendo presente che il 27 agosto 2021 aveva scoperto che gli era stato revocato il reddito di cittadinanza di cui egli fino a quel momento aveva fruito, avendo poi appreso, tramite il cali- center dell'Inps, che la revoca del sussidio assistenziale era scaturita da una segnalazione della Guardia di Finanza, riguardante una vincita ordine a lui formalmente riferibile, ma non comunicata all'ente previdenziale.

Rappresentava altresì il ricorrente di aver presentato il 30 agosto 2021, a riprova della sua buona fede, una denuncia alla Guardia di Finanza di Palermo per furto e uso illecito dei suoi dati personali a opera di ignoti, e di aver comunicato il 21 settembre 2021 alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una nota con cui disconosceva qualsiasi conto gioco onlíne esistente, chiedendone la chiusura.

Seguivano, il 21 e il 22 settembre 2021, due ulteriori comunicazioni alla Guardia di Finanza e all'Inps di Palermo, con le quali si lamentava la violazione della legge n. 241 del 1990, non avendo ricevuto l'interessato alcuna comunicazione di eventuali sequestri, penali o amministrativi; quindi, il 23 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di richiesta di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini da parte della Procura della Repubblica, avendo così [OSCURATO:PERSONA] appreso della esistenza di un procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019; da ultimo, il 27 settembre 2021, l'Inps di Palermo rigettava l'istanza di ostensione avanzata nell'interesse del richiedente, rientrando la documentazione richiesta in attività coperta da segreto istruttorio.

Di qui la richiesta difensiva di considerare, dichiarandola illegittima, la revoca del reddito di cittadinanza operata dall'Inps quale misura afflittiva penale, sostanzialmente riconducibile o al sequestro preventivo o a quello probatorio.

Nel trasmettere la richiesta al G.I.P. per quanto di sua competenza, il P.M. dichiarava non luogo a provvedere, non essendo stato disposto alcun sequestro preventivo da parte dell'Autorità giudiziaria; in senso conforme, il G.I.P. rendeva analoga decisione, rilevando che la revoca del reddito di cittadinanza era stata disposta dall'Inps e ribadendo la mancata emissione di decreti di sequestro nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'impugnata declaratoria di non luogo a provvedere da parte del G.I.P. sull'istanza difensiva inizialmente rivolta alla Procura non presenti alcun vizio di legittimità deducibile in questa sede.4; E invero la difesa, rispetto all'intervenuta revoca del reddito di cittadinanza, evoca sostanzialmente un vuoto di tutela giurisdizionale che tuttavia non appare ravvisabile, essendo disponibili in favore del ricorrente differenti rimedi: a fronte della revoca della erogazione del reddito di cittadinanza inizialmente riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], a questi era ed è senz'altro riconosciuta la facoltà di sollecitare una revisione del provvedimento adottato sia in sede di autotutela amministrativa, sia mediante ricorso all'Autorità giurisdizionale ordinaria o amministrativa, al fine di dedurre l'eventuale illegittimità tanto della mancata ostensione degli atti, quanto del mancato accoglimento dell'istanza di nuova erogazione del beneficio.

Il ricorso al giudice penale, almeno in questa fase, non risulta invece consentito, posto che la mancata corresponsione del sussidio in esame è dipesa non da un sequestro preventivo o probatorio, ma esclusivamente da un'iniziativa adottata in sede amministrativa, sia pur incidentalmente connessa a un'indagine di P.G.

Non appare dunque pertinente il richiamo difensivo all'evoluzione della giurisprudenziale della Corte Edu in tema di misure formalmente amministrative ma sostanzialmente penali, posto che le pronunce indicate nel ricorso si riferiscono a decisioni comunque adottate nell'ambito del procedimento penale, mentre nel caso di specie si controverte di un provvedimento assunto al di fuori del procedimento penale, per il quale l'ordinamento contempla autonome forme di tutela, il che esclude che siano ravvisabili profili di illegittimità costituzionale.

3. In conclusione, non configurandosi i presupposti per l'impugnativa in sede penale del provvedimento di cui la difesa si duole, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]°, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 18 ottobre 2021, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Palermo, su conforme parere del P.M., aveva dichiarato non luogo a provvedere rispetto all'istanza del ricorrente volta a ottenere la caducazione della revoca del reddito di cittadinanza operata in suo danno dall'Inps su segnalazione della Guardia di Finanza di Palermo, relativa a una sua presunta vincita online non comunicata all'ente previdenziale. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo, la difesa contesta la violazione degli art. 6 e 7 della C.E.D.U., 11 e 117 Cost. e 321 comma 3 e comma 3 bis cod. proc. pen., eccependo la carenza motivazionale dell'atto impugnato nella parte in cui il G.I.P. ha ritenuto di non considerare la misura ablatoria di cui agli art. 5 e 7 del decreto legge n. 4 del 2018 come misura sostanzialmente penale e solo formalmente amministrativa. Secondo la prospettazione difensiva, la misura oggetto della presente doglianza rientra tra quelle che la Corte EDU ha definito sostanzialmente penali, sul presupposto della loro natura afflittiva e sanzionatoria, che le rende meritevoli delle più rigorose garanzie penalistiche. Ad avviso del ricorrente, depone per un inquadramento penalistico della revoca anche la circostanza che l'INPS abbia rifiutato l'ostensione della documentazione poiché in corso "attività coperta da segreto istruttorio", a conferma del fatto che la comunicazione della Guardia di Finanza di Palermo, recante l'apertura di un'indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha avuto natura di direttiva di P.G., rendendo inutilizzabile la cosa il cui possesso avrebbe protratto la consumazione del reato. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per non avere il P.M. trattato la revoca del reddito di cittadinanza, se non come sequestro preventivo, quantomeno quale sequestro probatorio penale, con conseguente vizio di abnormità del pedissequo provvedimento del G.I.P. Con il terzo motivo, in ulteriore subordine, la difesa sollecita la Corte di cassazione a sollevare questione di costituzionalità degli art. 5 e 7 del d.l. n. 4 del 2019, nella parte in cui consentono di eludere le garanzie processuali previste dal codice di rito in relazione al sequestro di cui agli art. 253, 263 comma 4 e 5, 321, commi 3 e 3 bis, 322 e 329 cod. proc. pen., a loro volta espressione del principio del giusto processo di cui agli art. 6 e 7 della Convenzione EDU, sempre che, come evidenziato con il primo motivo, non sia possibile una interpretazione costituzionalmente orientata; con riguardo ai principi costituzionali di cui agli art. 2, 3, 4, 24, 31, 32, 38, si ribadisce infatti che il decreto legge n. 4 del 2019 viola garanzie ancora più stringenti, stante il carattere alimentare e assistenziale della misura del reddito di cittadinanza.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1. Premesso che i tre motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre premettere, in via preliminare, che, con istanza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] avanzava alla Procura della Repubblica di Palermo un'istanza di dissequestro, facendo presente che il 27 agosto 2021 aveva scoperto che gli era stato revocato il reddito di cittadinanza di cui egli fino a quel momento aveva fruito, avendo poi appreso, tramite il cali- center dell'Inps, che la revoca del sussidio assistenziale era scaturita da una segnalazione della Guardia di Finanza, riguardante una vincita ordine a lui formalmente riferibile, ma non comunicata all'ente previdenziale. Rappresentava altresì il ricorrente di aver presentato il 30 agosto 2021, a riprova della sua buona fede, una denuncia alla Guardia di Finanza di Palermo per furto e uso illecito dei suoi dati personali a opera di ignoti, e di aver comunicato il 21 settembre 2021 alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una nota con cui disconosceva qualsiasi conto gioco onlíne esistente, chiedendone la chiusura. Seguivano, il 21 e il 22 settembre 2021, due ulteriori comunicazioni alla Guardia di Finanza e all'Inps di Palermo, con le quali si lamentava la violazione della legge n. 241 del 1990, non avendo ricevuto l'interessato alcuna comunicazione di eventuali sequestri, penali o amministrativi; quindi, il 23 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di richiesta di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini da parte della Procura della Repubblica, avendo così [OSCURATO:PERSONA] appreso della esistenza di un procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019; da ultimo, il 27 settembre 2021, l'Inps di Palermo rigettava l'istanza di ostensione avanzata nell'interesse del richiedente, rientrando la documentazione richiesta in attività coperta da segreto istruttorio. Di qui la richiesta difensiva di considerare, dichiarandola illegittima, la revoca del reddito di cittadinanza operata dall'Inps quale misura afflittiva penale, sostanzialmente riconducibile o al sequestro preventivo o a quello probatorio. Nel trasmettere la richiesta al G.I.P. per quanto di sua competenza, il P.M. dichiarava non luogo a provvedere, non essendo stato disposto alcun sequestro preventivo da parte dell'Autorità giudiziaria; in senso conforme, il G.I.P. rendeva analoga decisione, rilevando che la revoca del reddito di cittadinanza era stata disposta dall'Inps e ribadendo la mancata emissione di decreti di sequestro nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'impugnata declaratoria di non luogo a provvedere da parte del G.I.P. sull'istanza difensiva inizialmente rivolta alla Procura non presenti alcun vizio di legittimità deducibile in questa sede.4; E invero la difesa, rispetto all'intervenuta revoca del reddito di cittadinanza, evoca sostanzialmente un vuoto di tutela giurisdizionale che tuttavia non appare ravvisabile, essendo disponibili in favore del ricorrente differenti rimedi: a fronte della revoca della erogazione del reddito di cittadinanza inizialmente riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], a questi era ed è senz'altro riconosciuta la facoltà di sollecitare una revisione del provvedimento adottato sia in sede di autotutela amministrativa, sia mediante ricorso all'Autorità giurisdizionale ordinaria o amministrativa, al fine di dedurre l'eventuale illegittimità tanto della mancata ostensione degli atti, quanto del mancato accoglimento dell'istanza di nuova erogazione del beneficio. Il ricorso al giudice penale, almeno in questa fase, non risulta invece consentito, posto che la mancata corresponsione del sussidio in esame è dipesa non da un sequestro preventivo o probatorio, ma esclusivamente da un'iniziativa adottata in sede amministrativa, sia pur incidentalmente connessa a un'indagine di P.G. Non appare dunque pertinente il richiamo difensivo all'evoluzione della giurisprudenziale della Corte Edu in tema di misure formalmente amministrative ma sostanzialmente penali, posto che le pronunce indicate nel ricorso si riferiscono a decisioni comunque adottate nell'ambito del procedimento penale, mentre nel caso di specie si controverte di un provvedimento assunto al di fuori del procedimento penale, per il quale l'ordinamento contempla autonome forme di tutela, il che esclude che siano ravvisabili profili di illegittimità costituzionale. 3. In conclusione, non configurandosi i presupposti per l'impugnativa in sede penale del provvedimento di cui la difesa si duole, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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